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Affitti brevi, addio self check-in, obbligo riconoscimento de visu degli ospiti, anche con videocamera: nuova sentenza

Affitti brevi, addio self check-in, obbligo riconoscimento de visu degli ospiti, anche con videocamera: nuova sentenza
La recente decisione del massimo organo di giustizia amministrativa conferma l'obbligo di riconoscimento de visu degli alloggiati, rafforza la sicurezza e chiarisce definitivamente le regole per tutte le strutture, con specifico riferimento alle locazioni brevi. Non è stato vietato il self check-in in assoluto, ma soltanto quello in anonimo
Il Consiglio di Stato ha chiuso definitivamente una vicenda durata oltre un anno e che aveva diviso albergatori e gestori di affitti brevi. Prevista dall'art. 109 del T.U.L.P.S., l'identificazione de visu degli ospiti - ossia "con i propri occhi" - è obbligatoria per tutte le strutture ricettive, comprese le locazioni turistiche e gli affitti brevi. Ma - ed è questo il punto che segna la vera novità - l'identificazione di chi alloggia negli spazi designati potrà avvenire anche a distanza, da remoto e con sistemi che assicurino una verifica inequivocabile, immediata e sicura dell'identità dell'ospite.

Di fatto, la decisione della magistratura amministrativa annulla la sentenza del Tar Lazio di alcuni mesi fa, che aveva temporaneamente liberalizzato il self check-in, sospendendo l'obbligo di riconoscimento in presenza imposto dal Ministero dell'Interno, con l'apposita circolare del novembre dello scorso anno.

Per capire perché il Consiglio di Stato abbia ripristinato l'obbligo di identificazione de visu, occorre considerare come è strutturata la normativa sulla pubblica sicurezza. Come ricordano i giudici di Palazzo Spada, fin dagli anni Trenta il legislatore aveva obbligato i gestori delle strutture ricettive a identificare le persone alloggiate, verificando un documento valido, e a comunicare i loro dati personali alle autorità.
Ebbene, al boom degli affitti brevi - registrato negli ultimi anni - si è di seguito abbinato quello dei sistemi di accesso automatizzati (key box, codici digitali, smart lock): di conseguenza, il controllo della corrispondenza tra identità dichiarata e identità effettiva veniva tendenzialmente ignorato. Infatti, la diffusione di evolute piattaforme digitali e le esigenze operative e di semplificazione commerciale prevalevano sulla rigorosa applicazione della legge.

Per preminenti esigenze di pubblica sicurezza il Viminale - alla vigilia del Giubileo 2025 - aveva ribadito che:
  • non è sufficiente ricevere o acquisire i documenti di identità via app o chat, senza avere un contatto diretto con il gestore della struttura;
  • non è sufficiente inviare un codice di accesso all'ospite, per recuperare la chiave contenuta nella key-box;
  • è sempre necessario un contatto diretto - anche digitale - per verificare che la persona che entra nella struttura sia la stessa persona del documento.
Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Ministero dell'Interno contro l'annullamento della circolare e le istanze di Federalberghi, ha rimarcato che proprio questa fase di verifica è un presidio essenziale di sicurezza, determinante anche per la prevenzione di reati e di atti di terrorismo. Si badi bene: la sentenza in oggetto non vieta integralmente i sistemi automatizzati di verifica (self check-in), ma ne proibisce l'uso come unico strumento per il primo accesso, perché - se così non fosse - non vi sarebbe alcuna efficace interazione che consenta di appurare l'identità dell'ospite.

Come accennato sopra, il Consiglio di Stato ha altresì chiarito un aspetto che il Tar Lazio aveva interpretato in modo più ampio: l'identificazione de visu non implica necessariamente la presenza fisica del gestore. Infatti, la verifica potrà avvenire con strumenti di videocollegamento, predisposti dal gestore all'ingresso dell'immobile e tali da garantire affidabilità e idoneità a confrontare - in tempo reale - il volto dell'ospite con il suo documento di identità. La magistratura di Palazzo Spada cita alcuni esempi di questi sistemi tecnologici di rilevazione, menzionando - tra gli altri - i videocitofoni e gli "spioncini digitali".

Concludendo, in concreto che cosa cambia - quindi - per gestori, host e proprietari? La sentenza, frutto del massimo organo della giustizia amministrativa, indica il perimetro degli obblighi in tema di affitti brevi e B&B, così come sopra delineati. Si ribadisce che i dati raccolti dagli ospiti andranno tempestivamente comunicati alle forze dell'ordine, tramite il portale Alloggiati Web: l'identificazione de visu degli ospiti è un dovere che deriva direttamente dal T.U.L.P.S. e non può essere bypassato con sistemi totalmente automatizzati. Ecco perché la sentenza del Consiglio di Stato sostiene un equilibrio mirato a conciliare esigenze di sicurezza, tutela dei cittadini e modernizzazione dei processi ricettivi.

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