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Affidamento dei figli: come gestire il diritto di visita se il figlio minore risiede all’estero assieme al genitore collocatario?

Famiglia - -
Affidamento dei figli: come gestire il diritto di visita se il figlio minore risiede all’estero assieme al genitore collocatario?
In sede di separazione o divorzio, è noto che il giudice debba anche adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli.

In base a quanto previsto dall’art. 155 c.c., il giudice disporrà di regola l’affidamento condiviso 337 ter, riservando l’affidamento esclusivo alle sole ipotesi in cui l’affidamento del minore a entrambi i genitori appaia del tutto contrastante con il prevalente interesse del minore 337 quater.

Nel disporre l’affidamento condiviso, poi, il giudice disporrà anche il genitore “collocatario”, ovvero quello presso il quale il minore fisserà la propria residenza abituale, nonché le modalità e i tempi in cui il genitore non collocatario avrà diritto di vedere il figlio stesso.

Ma se il genitore collocatario risiede all’estero assieme al figlio, come è possibile gestire il diritto di visita e le controversie che possono insorgere tra i genitori in ordine a quest’aspetto?

Va osservato che la Convenzione dell’Aja del 1980 prevede espressamente che gli Stati che abbiano aderito alla Convenzione stessa (si tratta, in particolare, di Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Cile, Hong Kong, Macao, Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica di Moldova, Romania, San Marino, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, U.S.A., Uzbekistan, Venezuela e Zimbabwe) collaborino tra loro al fine di assicurare il diritto di visita del minore che risieda in uno degli Stati stessi, diverso da quello in cui risiede il genitore interessato.

In particolare, ricorrendo a questa forma di cooperazione tra Stati, sarà possibile avanzare la richiesta presso l’Autorità Centrale italiana, la quale provvederà a trasmetterla all’Autorità Centrale dello Stato in cui risiede il minore, che contatterà il genitore e cercherà di risolvere in via amichevole la controversia insorta in merito alla concessione del diritto di visita.

In particolare, l’Autorità centrale provvederà a proporre ai genitori un calendario di visite (anche via telefono o skype), compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e scolastici del figlio.

Ma cosa fare se il genitore residente all’estero rifiuta di collaborare?

In questo caso non resterà altra scelta che attivare una vera e propria procedura giudiziaria, dinanzi al giudice dello Stato in cui il minore risiede, che si svolgerà secondo la procedura prevista dalla legge dello Stato stesso.

Va precisato che, mentre alcuni Stati prevedono che questa procedura giudiziaria debba essere attivata dai competenti organi pubblici (come, per esempio, l’avvocatura dello Stato o il Pubblico Ministero), altri Stati prevedono che la procedura stessa debba essere attivata direttamente dai soggetti interessati, tramite il proprio difensore (in quest’ultimo caso, sarà possibile rivolgersi all’Autorità Centrale, la quale potrà aiutare il soggetto interessato a ricercare un legale, e potrà fornire al medesimo anche tutte le altre informazioni di cui necessita).

Può accadere, inoltre, che i genitori abbiano già ottenuto dal giudice un provvedimento che dispone in ordine al diritto di visita del figlio residente all’estero.
In questo caso, laddove il provvedimento non venga rispettato, sarà possibile attivare un’apposita procedura, prevista dal Regolamento di Bruxelles n. 2201 del 2003, il quale prevede che il provvedimento stesso possa essere reso immediatamente esecutivo nello Stato in cui risiede il minore, senza necessità di attivare la procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja sopra citata.


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