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Addio ai contratti "trappola" che si rinnovano automaticamente, ora puoi disdirli senza penali: ecco tutte le novità

Addio ai contratti "trappola" che si rinnovano automaticamente, ora puoi disdirli senza penali: ecco tutte le novità
Scopri cosa prevede l'art. 65-bis del Codice del Consumo. L'addio ai rinnovi automatici "trappola" e la nuova legge che tutela i consumatori con più trasparenza e libertà di scelta
Aggiornamenti assai graditi ai consumatori, frequentemente esposti al rischio di rinnovo tacito e automatico nei contratti di servizi a tempo determinato, arrivano dal testo del Codice del Consumo - il D.Lgs. 206/2005 - e, in particolare, dal suo art. 65 bis, con il titolo "Contratti di servizi a tacito rinnovo". Quest'ultimo articolo è stato introdotto dalla legge sulla concorrenza, la n. 214 del 2023 e prevede che - nei citati contratti - il professionista, "trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta".

In sostanza, il Codice spiega chiaramente che il contratto si rinnoverà in via automatica, in mancanza di disdetta o esercizio del diritto di recesso, e indica che il professionista dovrà dettagliatamente informare il cliente sulle modalità con cui interrompere il servizio o abbonamento. Senza la citata comunicazione il rinnovo non sarà opponibile al cliente e, anzi, quest'ultimo sarà libero di recedere in ogni momento, anche se il contratto si è già rinnovato tacitamente. Inoltre, alla disdetta, il consumatore non dovrà pagare nessuna penale o alcun altro costo aggiuntivo, oltre al periodo di effettivo e ulteriore utilizzo dopo il rinnovo tacito e non comunicato nelle forme previste dalla legge.

Per garantirne la tracciabilità, la comunicazione in oggetto è inviata in forma scritta, tramite sms, messaggio di posta elettronica o altra modalità digitale indicata dallo stesso consumatore che aveva aderito al servizio. Com'è evidente, questo aggiornamento normativo è di estremo aiuto in tutti quegli abbonamenti e contratti di servizi (ad es. palestre, pay-tv, riviste, servizi di telefonia e internet, ecc.) rivolti ai consumatori e con rinnovo automatico alla scadenza, se non disdetti entro un certo termine.

La regola di cui al Codice del Consumo impone maggior trasparenza e l'obbligo per il professionista di informare il cliente, in modo tempestivo e con largo anticipo prima dell'eventuale rinnovo, lasciando il diritto di recedere più facilmente. Per questa via, il consumatore potrà evitare di essere vittima di rinnovi automatici non voluti o disposti senza adeguata informativa preventiva. D'altro lato, il fornitore - che pur si giova del rinnovo del servizio o abbonamento - non potrà più fare affidamento sulla mera presenza di una clausola di rinnovo automatico e sul contestuale silenzio dell'utente. Dovrà avvisarlo espressamente e renderlo consapevole, applicando un meccanismo voluto dal legislatore per dare una chiara risposta a quelle discutibili pratiche commerciali che prevedono rinnovi automatici "trappola".

Se in passato il professionista poteva puntare al rinnovo perché il cliente, preso da mille impegni e scadenze, si era dimenticato proprio di quella riguardante un servizio a pagamento, oggi non può più farlo. Il rinnovo automatico è sempre condizionato nei termini e modi appena visti, perché la legge riconosce che i rischi di asimmetria informativa e la distrazione fisiologica dell'utente sono fattori reali e - con la norma in oggetto - cerca di correggere lo squilibrio.

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