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Abbandono di animali: quando scatta il reato?

Abbandono di animali: quando scatta il reato?
Il reato di abbandono di animali si configura anche quando gli stessi vengono tenuti in un ambiente non compatibile con la loro natura.

La sentenza della Corte di Cassazione num. 39844/2022 ha ampliato l’ambito di applicazione del reato di abbandono di animali. Con la stessa la Corte ha sancito che la condotta in esame si configura anche quando l’animale, tenuto in un ambiente non consono alla sua natura, patisce per tale collocazione sofferenze di vario tipo.

Nel caso di specie, sette cani, di razza Husky e Samoiedo, veniva tenuti all’interno di un appartamento di 40 mq, senza luce naturale e in condizioni igienico-sanitarie precarie. Poco importa che l’uomo portasse gli animali a passeggiare tutti i giorni, li nutrisse regolarmente e si prendesse cura di loro al meglio delle sue possibilità.
Secondo la legge infatti, il reato di cui all’art. [[n727co]]del Codice Penale, comma 2, scatta quando chi ha la custodia degli animali tutelati dalla legge decida di disfarsene. In tal caso, dunque, la condotta non è circoscritta al formale proprietario ma a chi, detiene la custodia dell’animale al momento dell’abbandono.

La Corte di Cassazione nel corso del tempo ha fornito principi sempre più stringenti in materia, tutelando il benessere degli animali.
La recente sentenza, infatti, segue il filone giurisprudenziale maggioritario, ampliando l’applicazione dell’articolo persino alla condotta di chi detiene gli animali in un ambiente incompatibile con la propria natura e che, quindi, può provocare gravi sofferenze. Questo concetto tiene conto delle condizioni di salute, nutrizione e igiene in cui versa l’animale. Tale condotta pertanto viene equiparata a quella dell’abbandono, pertanto, chiunque tiene con sé un animale, costringendolo a vivere in maniera non consona alle proprie esigenze, può incorrere nel reato di abbandono di animali.
Secondo la Suprema Corte, le gravi sofferenze che integrano il reato di abbandono di animali non vanno necessariamente intese come quelle "condizioni che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche i meri patimenti: assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione".


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