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Abbandono di animali: cosa si rischia se si lascia il cane nel baule dell’auto per qualche ora?

Abbandono di animali: cosa si rischia se si lascia il cane nel baule dell’auto per qualche ora?
La permanenza dell’animale domestico nel bagagliaio dell'automobile, per un periodo prolungato, può integrare il reato di abbandono ai sensi dell’art. 727 c.p.
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 36713 depositata in data 8 ottobre 2021 - ha affermato che abbandonare i propri animali domestici in auto per un tempo considerevole può costituire reato ai sensi dell’art. 727 c.p. Abbandonando il proprio animale domestico nel bagagliaio per ore, dunque, si rischia la pena dell’arresto fino ad un anno o la pena dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Per l’integrazione di tale contravvenzione, infatti, non è necessario che l’abbandono degli animali sia definitivo, essendo sufficiente, come chiarito dall’art. 727 comma 2, accertare l’avvenuta detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

La citata sentenza è particolarmente interessante perché esplica con grande chiarezza in cosa consistano gli elementi costitutivi del reato in esame: con rifermento all’elemento oggettivo, infatti, la Suprema Corte precisa, in primo luogo, che le “condizioni incompatibili” sussistono quando le modalità di detenzione - alla luce del contesto, della durata e della complessità delle circostanze concrete - appaiono foriere di patimenti per l’animale.
In secondo luogo, la Cassazione chiarisce in cosa consistano le “gravi sofferenze”: esse, infatti, non presuppongono necessariamente una lesione dell’integrità fisica dell’animale, essendo sufficiente che sia sacrificata la sensibilità dello stesso come essere vivente e che sia inflitto un dolore “che ecceda, rispetto alla finalità perseguita dall’agente, la soglia di tollerabilità”. La sofferenza, pertanto, può essere fisica o psichica, coerentemente con la ratio legis del novellato art. 727 c.p., che è proprio quella di fornire agli animali, in quanto esseri viventi e non mero oggetto dell’affezione umana, una tutela diretta.
A questo proposito, peraltro, la Corte si spinge a precisare che la gravità delle sofferenze ben può essere desunta dalla semplice analisi delle condizioni di detenzione nel loro complesso condotta sulla scorta del patrimonio di comune esperienza e conoscenza, non essendo invece necessaria alcun perizia.

Con riferimento all’elemento soggettivo del reato, poi, la Corte svolge delle considerazioni ancor più interessanti. Il Supremo Collegio, difatti, sottolinea che il reato ex art. 727 c.p. ha natura di contravvenzione e che, per tale ragione, non occorre che la condotta posta in essere dall’uomo si accompagni alla specifica volontà di infierire sugli animali, essendo sufficiente che sia determinata da condizioni oggettive di incuria o di negligenza. È pertanto sufficiente che il soggetto agente versi in mera colpa al fine di ritenere integrato il reato di abbandono di animali.

Al fine di portare un esempio delle condizioni che possono dar luogo ad una siffatta condanna, giova esaminare la vicenda con riferimento alla quale si è recentemente pronunciata la Suprema Corte.
Ebbene, nel caso di specie, due uomini erano stati condannati dal Tribunale di Trapani per il reato di abbandono di animali per aver lasciato, di notte, chiusi in automobile due cani per il tempo tre ore, provocando loro gravi sofferenze data la privazione della possibilità di deambulare e di abbeverarsi. In particolare, il primo giudice aveva valorizzato le concrete modalità di detenzione (assenza di ciotole, rigidità climatica data dal periodo invernale e dalla fascia oraria notturna e assenza di riscaldamento, piccole dimensioni del veicolo e grossa taglia dei cani abbandonati) al fine di ritenere provate le gravi sofferenze arrecate agli animali.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso in Cassazione entrambi gli imputati, sostenendo che non fosse possibile desumere automaticamente, alla luce delle condizioni di detenzione (le quali peraltro, a detta dei ricorrenti, non erano affatto incompatibili con la natura degli animali), la gravità delle sofferenze da questi asseritamente patite. Secondo i ricorrenti, pertanto, la sentenza del Tribunale era viziata da violazione dell’art. 727 c.p. e da difetto di motivazione.
Con la recente sentenza tuttavia la Suprema Corte, sulla scorta delle esaminate motivazioni, ha respinto il ricorso, confermando la condanna degli imputati alla pena di 4.000,00 euro di ammenda.


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