L’espresssione “
personalmente”, contenuta nella norma, deve intendersi nel senso che la
notificazione può essere effettuata secondo le regole generali, ossia in base agli artt. 137-151 c.p.c..
Il termine entro cui effettuare la notificazione e che il giudice istruttore deve fissare con
ordinanza non ha natura perentoria, con la conseguenza che la sua omessa indicazione non determina effetti invalidanti.
Si ritiene che la
ratio della norma in esame debba individuarsi nella volontà del legislatore di equilibrare la tutela riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, prevedendo appunto che siano portati a conoscenza della parte non costituita solo gli atti che rivestono maggiore rilevanza ai fini della decisione, evitando nello stesso tempo che la parte costituita sia eccessivamente sovraccaricata dall’onere di rendere il contumace edotto di tutte le proprie istanze e dei provvedimenti del giudice.
Per tale ragione all’elencazione contenuta al primo comma di questa norma viene generalmente riconosciuto carattere tassativo, anche se parte della dottrina ha aderito ad una interpretazione meno restrittiva, ammettendo la notificazione personale al contumace in tutti i casi in cui, seppure non espressamente disciplinati, tale necessità risulti funzionale al rispetto del principio del contraddittorio.
La previsione dell’obbligo di notificazione personale al contumace per le ordinanze che ammettono l’
interrogatorio ed il
giuramento scaturisce dagli effetti particolarmente pregiudizievoli che possono derivarne alla parte non costituita.
L’obbligo di notificazione di tali ordinanze non ammette equipollenti, e pertanto la sua inosservanza non può essere sanata da una conoscenza extra legale.
Il suddetto obbligo di notificazione sussiste solo se il contumace sia stato chiamato a prestare interrogatorio o a rendere il giuramento, e non nei casi in cui l’interrogatorio ed il giuramento siano stati deferiti alle altre parti costituite.
Parte della dottrina ha voluto porre in evidenza l’irragionevolezza della norma in esame nell’ammettere la notificazione di alcun mezzi istruttori piuttosto che di altri, facendosi osservare che i mezzi istruttori non alterano l’oggetto della lite, per la quale il contumace ha deciso di non difendersi anche a costo di una eventuale soccombenza.
Sono normalmente escluse dall'ambito applicativo della norma le ordinanze con cui il giudice dispone la comparizione personale delle parti per procedere al loro libero interrogatorio, e ciò perché si tratta di un provvedimento discrezionale del giudice ed alle parti non può essere imposto l'onere di notificare un atto che determina un'attività non richiesta (parte della dottrina, tuttavia, si è espressa a favore della estensione dell'obbligo di notificazione all'ordinanza che dispone il libero interrogatorio delle parti).
La notifica personale al contumace è anche prevista per le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, e ciò perché danno luogo ad un ampliamento dell'oggetto del giudizio e mirano a conseguire un bene diverso e maggiore rispetto a quello già richiesto.
In ogni caso, la notifica sarà necessaria solo quando la domanda nuova sia rivolta nei confronti della parte non costituita.
Il convenuto contumace, al quale non sia stata notificata la comparsa contenente la domanda nuova o
riconvenzionale può, costituendosi, dichiarare utilmente di non accettare il contraddittorio su tale domanda alla prima udienza successiva alla sua costituzione (egli, infatti, in conseguenza della mancata notificazione, non poteva avere legale conoscenza della stessa prima della sua costituzione in giudizio).
Non sono soggette all'obbligo di notificazione le comparse con cui, ex
art. 125 delle disp. att. c.p.c.., si procede alla
riassunzione del processo a seguito di
interruzione o
sospensione dello stesso; l’atto riassuntivo, infatti, è volto soltanto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui era nel momento in cui è sopravvenuto il fatto interruttivo o sospensivo, e pertanto non vi è ragione che, in quella stessa fase del processo, la parte che aveva volontariamente scelto di disertare il giudizio, debba essere nuovamente sollecitata a parteciparvi.
Sempre in tale ottica, invece, deve essere portato a conoscenza del contumace a mezzo della notificazione personale l'atto riassuntivo che importi un radicale mutamento della situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo.
L'elencazione degli atti per i quali il primo comma della norma in commento dispone la notificazione personale al contumace, deve essere integrata con le previsioni contenute nelle sentenze additive attraverso le quali la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della citata norma in relazione all'art. 215, n. 1, per violazione dell'
art. 24 Cost., nella parte in cui essa non prevedeva la notificazione personale al contumace dei verbali in cui si dà atto della produzione delle
scritture private, non indicate in atti notificati in precedenza.
La dottrina, in realtà, ha ravvisato negli interventi della Corte costituzionale un'eccessiva ansia di tutelare il diritto di difesa del contumace, con conseguente aggravio della posizione della parte regolarmente costituita in giudizio.
L’ultimo comma dispone che le sentenze che concludono il giudizio svoltosi nella contumacia di una parte devono essere notificate alla parte personalmente, e ciò anche al fine della decorrenza del termine breve per l’impugnazione di cui all’
art. 325 del c.p.c..
L’elencazione contenuta nell'art. 292 è stata integrata con la previsione di un ulteriore atto da notificare personalmente al contumace, ovvero l’ordinanza con cui viene disposto il mutamento di rito ai sensi dell'
art. 426 del c.p.c. , in particolare il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e, contestualmente viene fissata l'udienza di discussione ed il
termine perentorio per l'integrazione degli atti.
Ulteriori atti soggetti al regime della notificazione personale al contumace sono stati ravvisati:
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nell'atto di ratifica dell'operato processuale del falsus procurator ;
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nel decreto attraverso cui, nel corso del procedimento di scioglimento delle comunioni, il giudice fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione ordinando la comparizione dei condividendi e dei creditori intervenuti (affinchè possa prodursi l'effetto della esecutività del progetto, ex art. 789 del c.p.c. ultimo comma, è necessario che ogni condividente, sia esso costituito o contumace, sia messo a conoscenza dell'udienza nella quale potrà far valere le proprie ragioni di dissenso rispetto al progetto depositato.
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nell'ordinanza con cui il giudice dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso del contumace o di un terzo ai sensi dell'art. 210 del c.p.c..
In forza di quanto previsto dall’
art. 186 ter del c.p.c. comma 5, al contumace deve essere notificata l'ordinanza ingiunzione: la sua mancata costituzione nel termine di venti giorni dalla notifica, comporta che la predetta ordinanza diventa inoppugnabile, con conseguente passaggio in giudicato della decisione sulla domanda (o capo di domanda) che ne era oggetto.
L'inosservanza delle norme che regolano il processo in contumacia e, segnatamente, di quella che prescrive la notificazione degli atti e provvedimenti di cui all'art. 292, ne comporta la
nullità per violazione degli artt. 101 e 24 Cost..
Secondo la giurisprudenza trattasi di nullità di carattere relativo, dovendosi riconoscere al solo contumace che vi abbia interesse la facoltà di farla valere in giudizio.
Di contrario avviso è la dottrina, la quale, partendo dalla considerazione secondo cui la violazione dell'obbligo sancito nell'art. 292, 1° co., determina una nullità per violazione del contraddittorio e della difesa, sostiene che l'eccezione in questione dovrebbe poter essere rilevata anche di ufficio.
Il giudice, dunque, pur in assenza di una specifica eccezione in tal senso, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità della domanda (nuova o riconvenzionale o dell'appello incidentale) non notificata ovvero stralciare dal materiale probatorio le risultanze negative, dell'interrogatorio formale o del giuramento, la cui ordinanza ammissiva non è stata notificata.
Il principio desumibile dall'
art. 159 del c.p.c., secondo cui la nullità dell'atto non notificato determina la nullità di tutta la serie procedimentale conseguente all'omissione, si applica solo in caso di violazione dell'art. 292 per mancata notificazione di un c.d. atto propulsivo (come le comparse contenenti una domanda nuova) e non anche di quelli c.d. eventuali (ossia gli atti di istruzione probatoria).