Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7234 del 12 giugno 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine, che a norma dell'art. 292 c.p.c., va fissato per la notificazione di atti al contumace, non ha natura perentoria, sicché la sua omessa indicazione non spiega di per sé effetti invalidanti.

(massima n. 2)

L'art. 292 comma 1, nel disporre che l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio deve essere notificata «personalmente» al contumace, non esige la consegna dell'atto a mani proprie, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., restando la notificazione eseguibile anche con le modalità di cui agli artt. 139 e ss. c.p.c., ove ne ricorrano i relativi presupposti.

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