Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6065 del 4 dicembre 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche al fine della ritualità e tempestività dell'opposizione del creditore dissenziente avverso l'omologazione del concordato preventivo, qualora il giudice istruttore, avvalendosi del disposto dell'art. 291 primo comma c.p.c., disponga la rinnovazione della notificazione affetta da nullità, la nuova notificazione, se eseguita nel termine all'uopo fissato, vale ad impedire ogni decadenza, e si risolve quindi in una sostanziale sanatoria ex tunc della prima.

(massima n. 2)

La dichiarazione di contumacia ha natura di mero accertamento della situazione processuale della parte che non si è costituita, o si è costituita irregolarmente, e perciò l'omissione di tale formalità non comporta la nullità del procedimento e della sentenza, quando siano state rispettate le regole che disciplinano il processo contumaciale, tra cui quelle dell'art. 292 c.p.c. relative alla comunicazione e notificazione di taluni atti al contumace.

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