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Articolo 293 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Costituzione del contumace

Dispositivo dell'art. 293 Codice di procedura civile

La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (1).

La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte [214 c.p.c. ss.] (2) (3).

Note

(1) Con l. 263/2005 il primo comma è stato modificato sostituendo il riferimento all'udienza in cui la causa era rimessa al collegio con l'espressione "udienza di precisazione delle conclusioni". Si tratta di un chiarimento reso necessario dall'introduzione del giudice unico in fase decisionale, che ha indotto il legislatore ad eliminare il richiamo al "collegio" per riferirsi genericamente al momento in cui la causa viene rimessa alla competente autorità giudicante.
(2) Al contumace sono, al contrario, precluse tutte le attività che ritarderebbero la rimessione della decisione della causa al collegio (ad esempio, non può proporre domande riconvenzionali).
(3) Se la parte contumace si costituisce in appello, può disconoscere le scritture prodotte contro di essa in primo grado, ma dovrà farlo nel rispetto del termine previsto per l'impugnazione.

Spiegazione dell'art. 293 Codice di procedura civile

La determinazione di un limite temporale per il contumace di costituirsi tardivamente in giudizio (individuato nell’udienza di precisazione delle conclusioni) è volta a soddisfare l'esigenza di comporre gli opposti interessi delle parti costituite e del contumace nonché a garantire, in ogni caso, la speditezza del processo.

Si ritiene in dottrina che il contumace possa costituirsi in giudizio fino a quando il provvedimento di rimessione della causa al collegio non sia effettivamente intervenuto, non assumendo alcuna efficacia preclusiva l'invito che il giudice rivolge alle parti a precisare le conclusioni e la fissazione di un'udienza per tale incombenza.
Concedere al contumace la possibilità di costituirsi oltre l'udienza in cui la causa è riservata in decisione integrerebbe una violazione delle garanzie processuali delle parti costituite, le quali, nel momento in cui la fase istruttoria è conclusa, acquistano il diritto ad una immediata decisione.

Poiché questa norma tutela anche esigenze di speditezza del processo aventi carattere pubblicistico, non è consentito derogare alle stesse mediante un diverso accordo delle parti; ciò significa che la preclusione qui prevista non potrà venir meno per effetto del consenso della controparte alla costituzione tardiva del contumace.
Solo nelle limitate ipotesi in cui per qualsiasi ragione la causa, dopo la rimessione al collegio, torni alla fase istruttoria, sarà ammissibile la costituzione del contumace davanti al giudice istruttore (ovviamente tenendosi conto dei poteri e delle limitazioni relativi alla fase processuale in cui egli abbia deciso di attivarsi nel processo).

Il secondo comma prevede la costituzione del contumace mediante comparizione all’udienza, espressione questa con la quale ci si intende riferire non alla comparizione personale della parte contumace (di per sé inidonea a configurare una valida costituzione), ma a quella del difensore munito di regolare procura che legittimamente, accettando il giudizio nello stato in cui si trova, può apprestare le opportune e possibili difese fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, anche senza deposito di atto di costituzione formale.

Una volta costituitosi, il contumace avrà la facoltà di esercitare i poteri spettanti alla parte regolarmente costituita, mentre gli sarà precluso il compimento delle attività da cui quest’ultima è decaduta, fatta eccezione della facoltà di disconoscere nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore le scritture private contro di sé prodotte.

Deve inoltre sottolinearsi che l'espletamento di attività difensive da parte del contumace tardivamente costituitosi non consente la remissione in termini delle altre parti, né l'applicazione del principio di non contestazione.

Massime relative all'art. 293 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13145/2021

La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2018).

Cass. civ. n. 7020/2020

In tema di processo civile, l'art. 293, comma 2, c.p.c., nel prevedere che il contumace possa costituirsi anche mediante "comparizione all'udienza", non si riferisce alla comparizione personale del medesimo contumace, ma a quella del suo difensore munito di valida procura; né, con riferimento al giudizio di secondo grado, la costituzione della parte appellata nel solo subprocedimento relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza può valere per la fase di merito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/10/2017).

Cass. civ. n. 16800/2018

Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.

Cass. civ. n. 23669/2017

Il convenuto contro il quale l'attore, in sede di costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, non è onerato di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, essendo sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Cass. civ. n. 22035/2014

Il principio sancito dall'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.

Cass. civ. n. 833/2007

In tema di impugnazioni, al contumace è riconosciuta la facoltà di interporre gravame avverso la sentenza (che lo abbia visto soccombente) dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli fornisca tanto la prova della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.), quanto quella della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. L'onere di provare il presupposto soggettivo grava sul contumace, nel senso che egli è tenuto a fornire la prova di circostanze di fatto positive, dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere data anche mediante presunzioni, senza che però possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione).

Cass. civ. n. 16265/2003

La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi; da ciò deriva l'onere per il convenuto di effettuare tutte le contestazioni relative ai fatti costitutivi del diritto vantato dall'attore nel momento della sua costituzione.

Cass. civ. n. 1720/2001

La costituzione in giudizio dell'appellato contumace, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, può validamente avvenire fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio, anche al giudizio di appello applicandosi il disposto dell'art. 293, comma primo, c.p.c.; ma la purgazione della contumacia che ne deriva non spiega l'effetto di rendere possibile la proposizione di un appello incidentale, dal quale la parte sia già decaduta. (Nella specie, i giudizi di merito avevano negato l'ammissibilità dell'appello incidentale che la parte, costituendosi, aveva proposto contro la decisione di primo grado, nel frattempo riformata con sentenza non definitiva; la S.C. ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi).

Cass. civ. n. 2965/1999

La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere con l'atto di appello la scrittura privata contro di lui prodotta nella precedente fase di giudizio ed utilizzata dalla sentenza impugnata ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 3363/1998

La costituzione del convenuto in cancelleria, qualora non avvenga con il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, può legittimamente aver luogo in qualsiasi momento del procedimento fino a quando la causa non sia rimessa al collegio, come si desume dal combinato disposto degli artt. 166, 293 c.p.c., con conseguente preclusione alla costituzione del contumace in un momento successivo, attese le inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria. È, pertanto, da escludersi che il giudice possa consentire al contumace una costituzione successiva all'udienza di rimessione (qualunque sia la ragione che ne abbia impedito la tempestiva costituzione, e senza che possa attribuirsi rilevanza neppure all'eventuale consenso prestato dalla controparte alla costituzione tardiva), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la circostanza che, nel corso dell'istruttoria, sia mancata una formale dichiarazione di contumacia (attesane la natura di mero accertamento della situazione processuale della parte non costituita o irregolarmente costituita).

Cass. civ. n. 3269/1995

Il potere del giudice istruttore di revoca delle ordinanze, anche se discrezionalmente esercitabile, trova comunque ostacolo nel divieto di riaprire termini già esauriti, né può essere esercitato al fine di cancellare preclusioni già verificatesi. Deve, pertanto, ritenersi vietata la revoca dell'ordinanza di rimessione della causa per la discussione disposta al fine di permettere al contumace di costituirsi; né in ogni caso può essere consentita la costituzione tardiva del medesimo all'udienza di discussione, per l'inderogabile esigenza di evitare l'indefinito protrarsi delle liti e di coordinare l'attività difensiva delle parti con l'esercizio della funzione decisoria.

Cass. civ. n. 5648/1994

La preclusione posta dall'art. 293 c.p.c., alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché neanche al giudice è conferito il potere di riaprire il contraddittorio consentendo al contumace di costituirsi dopo detta udienza, salvo che la causa ritorni per qualsiasi ragione alla fase istruttoria, essendo in tal caso ammissibile la costituzione del contumace davanti al giudice istruttore, sia pure con i poteri e le limitazioni relativi alla fase processuale in cui egli abbia deciso di attivarsi nel processo. Ne consegue che nel caso di definizione parziale della controversia, con rimessione al giudice istruttore per il prosieguo dell'attività istruttoria, il contumace che si costituisce dopo la sentenza e la contestuale ordinanza del collegio, dovendo accettare la causa nello stato in cui si trova, non può più proporre domande ed eccezioni inerenti alla situazione decisa (la cui nuova discussione attiene al successivo grado del giudizio) avendo la possibilità di rendersi parte attiva del processo limitatamente alla parte delle domande non ancora decise.

Cass. civ. n. 9158/1992

Il contumace, essendo ammesso in ogni tempo a sollevare tutte le difese e le eccezioni di rito e di merito che la legge non limiti, quanto all'esercizio delle facoltà di proporle, alla prima udienza, può eccepire anche quando si costituisca tardivamente, purché prima di ogni altra sua difesa, l'estinzione del processo, senza che sia all'uopo necessario un provvedimento di sua rimessione in termine.

Cass. civ. n. 8512/1991

La preclusione posta dall'art. 293 c.p.c. alla costituzione del contumace, in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio, non viene meno per effetto del consenso della controparte alla costituzione tardiva, atteso che la norma tutela anche esigenze di speditezza del giudizio, le quali hanno carattere pubblicistico e non possono quindi essere derogate da un contrario intendimento delle parti.

Cass. civ. n. 3271/1986

Con riguardo alla costituzione in giudizio, in mancanza di prova contraria, da fornirsi dall'interessato, si presume la regolarità degli atti depositati in cancelleria, dalla parte che si costituisce, ovvero direttamente in udienza, allorché il cancelliere, cui la legge affida il compito di controllare la regolarità degli atti medesimi, li abbia ricevuti senza formulare osservazioni al riguardo. Pertanto, nel caso di convenuto rimasto contumace che si costituisca mediante comparizione all'udienza (ex art. 293 c.p.c.), si presume il regolare deposito della relativa procura alle liti anche perché il giudice, cui spetta la direzione dell'udienza, non può ammettere al contraddittorio, come rappresentante di una delle parti, un procuratore legale che non esibisca il titolo che a ciò lo legittima.

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relative all'articolo 293 Codice di procedura civile

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Mimì chiede
giovedì 15/12/2011 - Basilicata
“può il terzo convenuto dichiarato contumace dal G.d.P.costituirsi nella udienza successiva a tale dichiarazione”
Consulenza legale i 04/01/2012

In virtù dell'art. 311 del c.p.c., nel procedimento innanzi al Giudice di pace si applicano le disposizioni in materia di contumacia valide per il procedimento davanti al Tribunale, tenuto conto delle diversità di termini e di forme previste per la costituzione in giudizio davanti a tale giudice e della natura semplificata delle relative attività.

Ai sensi dell'art. 293 del c.p.c., dunque, il convenuto potrà costituirsi in ogni momento del procedimento, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.


Nicola chiede
lunedì 03/01/2011
“All'udienza di discussione del progetto di divisione la parte contumace può costituirsi mediante difensore, senza deposito di memoria, e depositando procura? può oralmente contestare il piano di riparto redatto dal CTU?”
Consulenza legale i 05/01/2011

Ai sensi dell'[[293cpc]] la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi "in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni".
La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

Quanto al caso di specie, la contestazione del piano di riparto redatto dal CTU, che si esplica presumibilmente in osservazioni - di fatto e di diritto - relative all'elaborato peritale ad opera della parte stessa (e non di suo consulente tecnico) può essere svolta nei limiti delle facoltà ancora in capo al contumace successivamente costituito, con esclusione - ad esempio - della possibilità di chiedere nuovi mezzi istruttori al g.i. Ciò perché la parte contumace che si costituisce tardivamente entra nel processo nello stato in cui si trova, e non può più esercitare le attività che sono ormai precluse.