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Articolo 136 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Comunicazioni

Dispositivo dell'art. 136 Codice di procedura civile

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria [in carta non bollata] [disp. att. 45] (7), fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge (1) o dal giudice (2) al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (3) (4) (5).

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica(6).

Note

(1) Tra le comunicazioni alle parti costituite che competono al cancelliere rientrano quelle relative dell'avvenuto deposito della sentenza del giudice (art.133); le ordinanze pronunciate dal giudice fuori udienza (art.134); quelle relative all'avvenuta costituzione fuori udienza del terzo interveniente (art.267) e dell'intervento dei creditori nell'espropriazione forzata (art.525).
(2) In ogni caso in cui sia prevista la facoltà di intervento del P.M. nelle cause indicate dall'art. 70, il giudice ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero (art.71).
(3) L'opinione prevalente in dottrina, ritiene che, in ossequio al principio della libertà delle forme, sia valida anche la comunicazione effettuata in una forma non prevista da tale norma, purché raggiunga lo scopo di assicurare la certezza sull'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario e in ordine alla data di tale conoscenza.
Si precisa che nella prassi, è stato ritenuto sufficiente a tal fine il «visto» per presa visione sottoscritto e datato dal difensore, apposto sull'originale del biglietto di cancelleria senza la materiale consegna del biglietto stesso.
(4) La comunicazione è assai rilevante perchè segna il momento a partire dal quale decorrono per le parti i termini per il compimento di determinate attività: proposizione del regolamento di competenza (art.47); riassunzione della causa (art.50); impugnazione del p.m. contro le sentenze in materia matrimoniale (art.72).
(5) Comma così sostituito dall'art. Comma modificato dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
(6) Comma aggiunto dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, successivamente sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e poi ulteriormente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia).
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(7) Le parole "in carta non bollata" sono state soppresse dall'art. 16, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 con decorrenza dal 20 ottobre 2012, come modificato dalla legge di conversione L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(8) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 35-ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come modificato dalla legge di conversione L. 14 settembre 2011, n. 148, con decorrenza dal 17.09.2011, e successivamente abrogato dall'art. 25, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 31 gennaio 2012.

Ratio Legis

La norma in esame disciplina l'attività del cancelliere, ovvero la comunicazione dell'atto, con la quale porta a conoscenza delle parti e degli altri soggetti processuali determinati atti o fatti relativi al processo, al fine di consentire al destinatario di effettuare eventuali azioni inerenti all'oggetto alla comunicazione. La comunicazione si caratterizza in quanto non assicura la conoscenza di un atto in forma integrale, ma si limita a fornire una notizia in forma sintetica nei suoi elementi essenziali.

Spiegazione dell'art. 136 Codice di procedura civile

La comunicazione è un atto proprio del cancelliere, per mezzo del quale egli porta a conoscenza delle parti, del giudice, dei testimoni e degli altri ausiliari del giudice, i provvedimenti emessi da quest’ultimo.

Si tratta di una particolare forma di conoscenza che si distingue dalla notificazione sia sotto il profilo soggettivo (viene compiuta d’ufficio e disposta dal cancelliere e non dalle parti) che oggettivo (contiene una notizia abbreviata del fatto e non la copia dell’atto da comunicare).

Essa si realizza mediante il biglietto di cancelleria, per il cui contenuto necessario occorre fare riferimento all’art. 45 delle disp. att. c.p.c.; in seguito alle modifiche apportate dall’art. 25 co. 1 n. 1 lett. d) della Legge 183/2011, essa si esegue, oltre che mediante consegna del biglietto di cancelleria a mani del destinatario (e rilascio di una ricevuta da parte di quest’ultimo), anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Il contenuto minimo del biglietto di cancelleria è costituito dalla indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, del giudice istruttore (se nominato), del numero di ruolo generale e del ruolo dell’istruttore ed il nome delle parti.
In caso di sentenza, la comunicazione deve riportare il dispositivo, mentre per le ordinanze ed i decreti non è prescritto se deve essere riportato solo il dispositivo o l’intero testo (la relativa scelta viene affidata alle prassi delle cancellerie).

In considerazione dell’intima connessione esistente con le notificazioni, la comunicazione è da considerare nulla ogniqualvolta è nulla la notificazione che di essa ha compiuto l’ufficiale giudiziario.
Così, la consegna di copia dell’avviso di cancelleria da parte dell’ufficiale giudiziario a persona non legittimata a riceverla o in luogo diverso da quello prescritto, comporta l’inesistenza della relativa notificazione e la conseguente nullità della comunicazione.

L’omessa irrituale comunicazione di un provvedimento non è idonea a far decorrere gli effetti che la legge riconnette a tale comunicazione.

Secondo il disposto dell’art. 16 comma 6 del D.l. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012, le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare tale indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; le stesse modalità si adottano nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
Qualora, invece, non sia possibile effettuare la comunicazione a mezzo PEC per causa non imputabile al destinatario, le comunicazioni possono essere eseguite per il tramite dell’ufficiale giudiziario (a seguito della Riforma Cartabia è stata soppressa la possibilità, prevista dal terzo comma della norma in esame, di trasmettere il biglietto di cancelleria a mezzo telefax, trattandosi di modalità ormai desueta, e di lasciare soltanto la possibilità di chiedere all’ufficiale giudiziario di procedere alla notifica).

Le comunicazioni di cancelleria, pur dovendo essere realizzate secondo una delle forme previste dall’articolo in esame, ammettono forme equipollenti, purchè risulti certa, quale effetto dell’attività della cancelleria, la presa di conoscenza da parte del destinatario, della notizia da comunicare e la data in cui tale comunicazione è avvenuta, e sempre che l’atto abbia raggiunto il suo scopo.

Massime relative all'art. 136 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13532/2019

Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest'ultimo; di conseguenza, é legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, senza che, nell'ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l'onere, una volta non andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l'invio del provvedimento all'altro procuratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l'opposizione proposta dal lavoratore avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, comunicata all'indirizzo PEC di uno dei suoi procuratori e non consegnata per "casella piena", reputando irrilevante che la cancelleria non avesse tentato la comunicazione al secondo procuratore ed avesse invece eseguito la comunicazione telematica ad entrambi i difensori costituiti del datore di lavoro).

Cass. civ. n. 2942/2019

In tema di comunicazioni di cancelleria, qualora nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC di altro difensore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello sebbene il decreto di fissazione di udienza, di cui all'art. 435 c.p.c., fosse stato comunicato all'indirizzo PEC di un codifensore diverso da quello indicato).

Cass. civ. n. 20698/2018

Ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo (come nel caso di specie, per mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al Consiglio dell'ordine di appartenenza), salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere mediante PEC per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, ai sensi del co. 8 della citata norma, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136, comma 3, c.p.c. e 16, comma 8, del d.l. n. 179 del 2012, in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui si prevede la comunicazione via fax o mediante ufficiale giudiziario solo per problemi della cancelleria nell'invio della comunicazione, non essendo il sistema configurato dalle citate disposizioni, imperniato sulla imputabilità o meno della causa al destinatario, impeditivo o gravemente limitativo del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 21519/2017

Le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite, per i processi cui risulta applicabile la disciplina dell’art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore della parte, senza che rilevi l’eventuale elezione di domicilio presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere, mediante PEC, ai sensi del comma 4 della citata norma, per causa non imputabile al destinatario, nel qual caso trova applicazione l’art. 136, comma 3, c.p.c. e può rilevare l’elezione di domicilio.

Cass. civ. n. 26773/2016

A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione alle parti della data di fissazione dell’udienza in Cassazione effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC e, conseguentemente, non meritevole di accoglimento l’istanza di rinvio formulata da una delle parti).

Cass. civ. n. 21428/2014

Le comunicazioni di cancelleria sono validamente eseguite anche in forme equipollenti a quelle previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. purché sia certa l'avvenuta consegna e la precisa individuazione del destinatario, il cui riscontro legittima la prassi del "visto per presa visione" apposto dal procuratore sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza di discussione.

Cass. civ. n. 9421/2012

Con l'estrazione di copia autentica, la parte acquisisce conoscenza formale del provvedimento, all'esito di un'attività istituzionale della cancelleria, che impone l'individuazione del soggetto che richiede la copia e del soggetto che la ritira, nonché l'annotazione della data di rilascio della copia stessa, avendosi, quindi, al pari della "presa visione", una forma equipollente della comunicazione di cancelleria. (Principio affermato con riferimento al processo del lavoro, in fattispecie nella quale, depositato il ricorso di appello, l'appellante, pur non avendo ricevuto comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, ne aveva estratto copia, facendo così decorrere il termine per la notifica all'appellato).

Cass. civ. n. 6635/2012

La comunicazione a mezzo posta elettronica dell'ordinanza pronunciata fuori udienza all'indirizzo indicato dal difensore è valida se il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea, prevista in via generale dagli artt. 136 c.p.c. e 145 disp. att. c.p.c. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione.

Cass. civ. n. 5168/2012

In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, terzo comma, c.p.c., l'attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento.

Cass. civ. n. 24663/2007

In tema di trasmissione con mezzi di telecomunicazione di atti relativi a procedimenti giurisdizionali e con riferimento al requisito secondo cui all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura, richiesto dall'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, al fine di considerare conforme all'atto trasmesso (nella specie ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione redatto dall'avvocato munito di procura) la copia inviata a mezzo fax al procuratore della controparte, nell'ipotesi di regolamento di giurisdizione, è sufficiente che quest'ultimo abbia ricevuto procura per il giudizio di merito, in riferimento al quale il regolamento è stato proposto, non essendo necessaria la procura speciale per il giudizio di cassazione, dovendosi ritenere che la garanzia dell'effettiva conformità all'originale sia assicurata dalla qualità del ricevente, tenuto conto della natura incidentale del regolamento di giurisdizione.

Cass. civ. n. 4866/2007

La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio. Peraltro, nel caso in cui non sussista in concreto violazione di detto principio per effetto della spontanea partecipazione del predetto difensore all'udienza successivamente fissata senza che la cancelleria abbia provveduto al relativo adempimento informativo, la nullità del procedimento deve intendersi sanata, in quanto tale partecipazione dimostra che la parte ha potuto svolgere le sue difese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la cui motivazione era stato ritenuto che, in virtù della sopravvenuta partecipazione del difensore alle udienze successive a quella per la quale non gli era stato comunicato l'avviso del differimento d'ufficio, la nullità riconducibile a quest'ultima omissione si sarebbe dovuta considerare sanata avendo lo stesso difensore potuto spiegare integralmente le sue difese e formulare le conclusioni, che erano state esaminate dal giudice di primo grado).

Cass. civ. n. 19727/2003

Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Il rispetto di queste prescrizioni consente di ritenere sufficienti prassi come quella della apposizione della dizione «F.A.» (che sta per «Fatto Avviso»), con indicazione della data di trasmissione effettuata dal personale della cancelleria, e la relativa registrazione nella rubrica del passaggio atti ad altri uffici, recanti la firma «per ricevuta» dell'ufficio destinatario.

Cass. civ. n. 6601/2000

Allorché la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva, oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche a individuare il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio, contrariamente a quanto avviene negli altri casi in cui la funzione della comunicazione è limitata unicamente a finalità partecipative, il sistema della sola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non può avere efficacia sanante della nullità dell'atto. Pertanto, nel caso di ordinanza relativa alla sospensione del processo, è necessario che la stessa sia comunicata ai sensi dell'art. 136 e seguenti c.p.c., ovvero in forme equipollenti che non possono in ogni caso prescindere, stante l'esigenza della certezza processuale, da un'attività del cancelliere, organo deputato infungibilmente a tale incombenza, cosicché - in caso di omessa comunicazione nella forma legale suddetta - alla sospensione del processo non può conseguire l'estinzione per inosservanza del termine di riassunzione di cui all'art. 297 c.p.c.

Cass. civ. n. 1140/1996

La comunicazione degli atti processuali è regolata dall'art. 136 c.p.c. e dall'art. 45 att. stesso codice e non può essere sostituita, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, dalla conoscenza di fatto del provvedimento; essa, tuttavia, ammette equipollenti in forma diversa dalle modalità disciplinate dal codice di rito, purché pervenga da organo a ciò abilitato ed abbia raggiunto lo scopo di assicurare la certezza in ordine all'informazione della parte circa l'esistenza ed il contenuto del provvedimento ed in ordine alla data di tale conoscenza. (Riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in materia fallimentare, può considerarsi equipollente alla comunicazione dell'esecutività del piano finale di riparto l'invio al creditore, da parte del curatore, di una raccomandata contenente il progetto finale di riparto e l'assegno di pagamento, con conseguente formazione del giudicato endofallimentare sull'indicata esecutività).

Cass. civ. n. 1606/1979

Le tre forme di comunicazione degli atti processuali previste dall'art. 136 c.p.c. — consistenti nella consegna al destinatario che ne rilascia ricevuta, ovvero nella spedizione per posta in piego raccomandato, ovvero ancora nella consegna per mezzo di ufficiale giudiziario — debbono ritenersi equivalenti, onde la comunicazione si considera perfezionata solo con la prova dell'effettiva consegna al destinatario, ossia, nel caso di spedizione per posta, non soltanto con la ricevuta di spedizione, bensì con la produzione dell'avviso di ricevimento, nonostante tale adempimento non sia espressamente richiesto dalla norma in esame. Poiché la comunicazione dei provvedimenti del giudice è valida anche se eseguita in modo diverso da una delle tre forme previste dall'art. 136 c.p.c., purché vi sia la certezza che in tal modo sia stato portato a conoscenza della parte il contenuto del provvedimento e risulti altresì la data di tale conoscenza, la comunicazione di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, dal quale risulti notizia di un precedente e diverso provvedimento, costituisce una forma equivalente di comunicazione anche di tale provvedimento, con la conseguenza che quella comunicazione pone il dies a quo per la decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi anche contro il primo provvedimento. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la comunicazione del provvedimento di surroga del custode dei beni pignorati, contenente esatta menzione del provvedimento di fissazione della data di vendita del compendio pignorato, equivale a comunicazione di tale provvedimento, dalla quale decorre il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di fissazione della vendita).

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