Cass. civ. n. 21898/2025
La nullità derivante dalla fissazione dei termini ex art. 195, comma 3, c.p.c. durante la sospensione feriale, ovvero dal deposito della bozza di c.t.u. nello stesso periodo, è sanabile mediante rinnovazione, purché il giudice assegni nuovamente - e contestualmente ad entrambe le parti - il termine per le osservazioni e, successivamente, al c.t.u. quello per il deposito della relazione definitiva, delle osservazioni e della sintetica valutazione delle stesse, così da garantire il pieno contraddittorio e consentire al giudice di esercitare, con integrale cognizione di causa, i poteri di peritus peritorum, valutando la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti, disporre accertamenti suppletivi o addirittura dar corso alla rinnovazione delle indagini o alla sostituzione del consulente.
Cass. civ. n. 6479/2025
Nel regime precedente alla modifica dell'art. 195 c.p.c. introdotta dalla legge n. 69/2009, nessuna disposizione imponeva al consulente tecnico d'ufficio di fornire alle parti una bozza della relazione. Il diritto delle parti di intervenire alle operazioni tecniche deve essere inteso come diritto di partecipare all'accertamento materiale dei dati, non alla stesura della relazione. La consulenza tecnica elaborata anche in seguito a chiarimenti forniti dal consulente non comporta nullità della consulenza stessa.
Cass. civ. n. 4534/2025
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c.. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/05/2023)
Cass. civ. n. 32965/2024
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in controversia relativa ad avviso di accertamento mediante studi di settore, aveva ritenuto inammissibili le contestazioni sollevate per la prima volta con l'atto di appello, avverso la c.t.u. disposta in primo grado, al fine di stimare l'ammontare dei ricavi per la rideterminazione del reddito imponibile).
Cass. civ. n. 26525/2024
I rilievi critici alla c.t.u. possono essere formulati, per la prima volta, in appello, purché si mantengano nell'alveo delle argomentazioni difensive di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori.
Cass. civ. n. 17403/2024
La comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al procuratore costituito, perché l'art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite - e non specificamente al loro difensore - e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale.
Cass. civ. n. 35175/2023
In materia di responsabilità della Banca, l'eccezione di nullità relativa per illegittima utilizzazione da parte del consulente tecnico d'ufficio di documenti che non poteva invece utilizzare, dev'essere formalmente proposta, a norma dell'art. 157, comma II, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell'atto viziato, e cioè la relazione del consulente tecnico d'ufficio, anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell'art. 195, comma III, c.p.c. Ne consegue che una volta che in sede istruttoria, e segnatamente nell'ambito di una consulenza contabile, siano stati acquisiti documenti e la regolarità di questa acquisizione non viene contestata dalla parte, i predetti documenti fanno parte del materiale probatorio che il giudice legittimamente pone a fondamento della propria decisione e concorrono a completare il quadro probatorio offerto dalla parte, anche se in ipotesi inizialmente carente.
Cass. civ. n. 32431/2023
In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c., ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa.
Cass. civ. n. 31964/2023
In materia di termine per la deduzione delle nullità della CTU, l'eventuale deposito delle sintetiche valutazioni sulle osservazioni alla relazione peritale - di cui all'ultima parte dell'art. 195 c.p.c. - non è in grado di spostare in avanti il dies a quo dal quale far decorrere l'obbligo di eccepirne la nullità, termine che, invece, decorre dalla prima udienza successiva al deposito della relazione.
Cass. civ. n. 19372/2021
Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/03/2019).
Cass. civ. n. 20829/2018
I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purché il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva considerato le doglianze mosse alla CTU, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, "altre e diverse" da quelle già costituenti oggetto di giudizio, e pertanto nuove, con conseguente decadenza della parte dalla facoltà di prospettarle).
Cass. civ. n. 18522/2018
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, poiché lo svolgimento delle relative operazioni inerisce ad attività processuale, il giudice non può fissare i termini di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c. in modo che ricadano durante il periodo di sospensione feriale, se il processo è soggetto alla detta sospensione e salva rinuncia delle parti ad avvalersi di essa, non potendo operare, peraltro, la proroga automatica degli stessi termini, in modo da rispettare la sospensione, in quanto non prevista l'integrazione di un atto compiuto dal giudice e con il quale abbia disconosciuto l'efficacia della sospensione feriale. L'atto adottato in violazione della sospensione è affetto da nullità soltanto nel caso in cui l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa con riflessi sulla decisione di merito, che, nel caso di atto adottato in udienza, a pena di decadenza e conseguente sanatoria, deve essere eccepita in udienza dalla parte presente o che avrebbe dovuto esservi, atteso che quella sede rappresenta, ex art. 157, comma 2, c.p.c., la prima difesa possibile.
Cass. civ. n. 5897/2011
In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa.
Cass. civ. n. 3680/1999
Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice così come la mancata indicazione nella relazione delle operazioni compiute da consulenti nominati in un precedente grado di giudizio, delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, non essendo comminata alcuna nullità per violazione dell'art. 195 c.p.c.
Cass. civ. n. 4637/1983
Non comporta nullità della consulenza tecnica l'espletamento della relazione in forma orale anziché scritta, in quanto l'art. 62 c.p.c. prevede espressamente tale relazione in udienza da parte del consulente tecnico in riferimento alle indagini a lui commesse.
Cass. civ. n. 853/1979
Il termine stabilito per il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio è ordinatorio, e non perentorio, ed è inoltre discrezionalmente prorogabile dal giudice, onde il tardivo deposito di essa non ne determina la nullità.
Cass. civ. n. 241/1978
Nessuna norma fa obbligo al consulente tecnico d'ufficio di depositare in cancelleria i campioni sui quali abbia portato il suo esame, essendo il deposito previsto per la sola relazione.
Cass. civ. n. 490/1953
La mancata menzione, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio della presenza dei consulenti di parte, nonché delle loro osservazioni e istanze, non importa la nullità, della relazione medesima, non essendo la nullità comminata dalla legge per l'inosservanza dei precetto di cui all'art. 195 del codice di procedura civile.
Cass. civ. n. 1482/1951
Quando per lo smarrimento di una relazione di consulenza tecnica lo stesso consulente è invitato a depositare altro esemplare della relazione da lui redatta ed attesta con giuramento che l'esemplare è la perfetta copia dell'originale già versato in cancelleria e da questa smarrito, si ha la garanzia sufficiente dell'autenticità dell'elaborato peritale e nessun diritto delle parti viene ad essere leso o compromesso.