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Articolo 91 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Dispositivo dell'art. 91 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza. La sentenza č notificata all'imprenditore nelle forme prescritte per l'istanza e comunicata al pubblico ministero. Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell'imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza puō stabilire altre forme di pubblicitā. Se la sentenza riguarda un'impresa commerciale o una societā soggetta a registrazione, il dispodsitivo deve essere inoltre comunicato entro cinque giorni, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione deve essere eseguita nel registro delle societā provvisoriamente mantenuto a norma dell'art. 100 di queste disposizioni.

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