Rimessa la causa al collegio [50bis] (1), la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190 (2).
Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (3).
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi (4).
Note
L'art. 116 delle disp. att. del c.p.c. stabilisce che l'ordine di discussione sia fissato dal presidente e che venga affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata. Le cause sono chiamate secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.
Nell'udienza, è il giudice istruttore, che già conosce la causa, a farne relazione al collegio, esponendo i fatti e le questioni rilevanti. Dopo la relazione, le parti possono discutere, ossia leggere al collegio le proprie conclusioni, motivandole sinteticamente. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo. Il presidente del collegio può ammettere una sola replica anche consentire invitare il consulente tecnico ad assistere all'udienza e ad esprimere il suo parere.
Se una parte costituita non compare all'udienza, il giudice non potrà comunque ignorare le conclusioni da essa già presentate. Se, invece, nessuna delle parti compare, fissa una udienza successiva: se ancora nessuna parte compare, procede alla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 del c.p.c..