Cassazione civile sentenza n. 490 del 28 febbraio 1953

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata menzione, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio della presenza dei consulenti di parte, nonché delle loro osservazioni e istanze, non importa la nullitą, della relazione medesima, non essendo la nullitą comminata dalla legge per l'inosservanza dei precetto di cui all'art. 195 del codice di procedura civile.

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