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Articolo 193 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Giuramento del consulente

Dispositivo dell'art. 193 Codice di procedura civile

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità [19 disp. att.](1).

In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma(2).

Note

(1) Il giuramento può essere prestato anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico, prima del deposito della relazione peritale.
Il rifiuto di prestare giuramento da parte del consulente iscritto negli appositi albi speciali è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro trenta a cinquecentosedici (art. 366 del c.p., secondo comma).
(2) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023";
- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data".

Ratio Legis

Il giuramento costituisce una formalità: la sua omissione non ha conseguenze sulla validità della consulenza tecnica. Il rifiuto di giurare equivale, invece, al rifiuto di assumere l'incarico, punito penalmente nel caso di consulente tecnico iscritto all'albo.

Spiegazione dell'art. 193 Codice di procedura civile

La formula di giuramento qui prevista evidenzia il dovere di diligenza, obiettività ed imparzialità che grava sul consulente, rafforzato ancor di più dal previo ammonimento che il giudice deve rivolgere al consulente sulla importanza delle funzioni che andrà a svolgere.
Si ritiene che questa norma non abbia carattere imperativo nella parte in cui prevede che il giuramento debba essere reso all'udienza di conferimento dell'incarico, cioè prima che il c.t.u. inizi a svolgere il suo compito.
Qualora il consulente venga chiamato a fornire chiarimenti oppure venga incaricato di esperire un supplemento di indagine, non occorre rinnovare il giuramento.

L'omessa prestazione del giuramento equivale a rifiuto di assumere l'incarico e si configura come contegno penalmente sanzionato dal secondo comma dell’art. 366cpc.
E’ pacifica nella giurisprudenza di legittimità la tesi secondo cui la mancata prestazione del giuramento non determina nullità della consulenza, essendo consentito al giudice di avvalersi, ai fini del suo convincimento, delle risultanze della relazione peritale officiosa e non asseverata.

Secondo altra tesi, invece, diffusa soprattutto in dottrina, è da ritenere nulla la consulenza non preceduta dal dovuto giuramento; trattasi di una ipotesi di nullità relativa, da far valere nei termini e con i limiti dettati dall'art. 157 del c.p.c..

Sebbene presso gli uffici giudiziari vi sia la prassi di far firmare al c.t.u. il verbale di udienza nel quale presta giuramento e riceve l’incarico, si ritiene che ciò non sia necessario, integrando la sua omessa sottoscrizione una mera irregolarità, non incidente sulla validità dell'atto processuale e di quelli successivi.

La Riforma Cartabia ha modificato la norma in esame aggiungendovi un secondo comma, con il quale si prevede che in luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma dello stesso articolo.
È altresì specificato che con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’art. 195, terzo comma, del codice, ovvero i termini per la trasmissione della relazione dal consulente alle parti costituite, per la trasmissione al consulente delle osservazioni delle parti e per il deposito in cancelleria della relazione.

Massime relative all'art. 193 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17339/2017

Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice.

Cass. civ. n. 14906/2011

La mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisce una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità.

Cass. civ. n. 10386/1996

La mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una mera irregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell'attività processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi.

Cass. civ. n. 3907/1975

Non importano nullità della consulenza tecnica né la prestazione del giuramento, da parte del consulente, all'atto del deposito della relazione, anziché a quello del conferimento dell'incarico, né il deposito della consulenza stessa oltre il termine fissato dal giudice.

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