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Articolo 194 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Attività del consulente

Dispositivo dell'art. 194 Codice di procedura civile

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62 (1), da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi (2) e a eseguire piante, calchi e rilievi (3).

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori (4), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 disp. att.].

Note

(1) Il riferimento all'art. 62 del c.p.c. indica le indagini che il giudice istruttore commissiona al consulente tecnico mediante la formulazione del quesito peritale.
(2) Il consulente che necessiti di assumere informazioni da terzi non ha bisogno di alcuna autorizzazione se le notizie riguardino fatti secondari della controversia: diversamente, trattandosi di fatti costitutivi, sarà necessario che le parti li abbiano dedotti e provati.
Quanto ai documenti non già acquisiti al processo, il consulente potrà esaminarli purché essi siano reciprocamente comunicati alle parti, per il rispetto del principio del contraddittorio.
(3) Il c.t.u. è tenuto ad accertare i fatti di natura tecnica ed accessoria sottoposti alla sua indagine, non i fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, che vanno provati dalle parti, sulle quali incombe pur sempre l'onus probandi. Sono, infatti, destinate a non essere ammesse le richieste di c.t.u. che abbiamo fini meramente esplorativi a vantaggio di una sola delle parti.
(4) Per il principio del contraddittorio, è consentito alle parti di nominare propri consulenti tecnici e di poter assistere, a mezzo di questi o dei propri difensori, alle indagini effettuate dal consulente d'ufficio senza l'intervento del giudice.
Per consentire a tutti una paritaria partecipazione, il consulente tecnico è tenuto a comunicare alle parti, tramite i loro difensori o consulenti di parte, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. In mancanza di questa comunicazione, si deve ritenere che la consulenza sia affetta da nullità relativa, che resterebbe sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione. Tuttavia, affinché la consulenza possa dichiararsi a tutti gli effetti nulla, è necessario che il mancato avviso dell'inizio delle operazioni peritali abbia comportato un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte non informata (ad esempio, se questa vi ha comunque partecipato, la consulenza non potrà essere nulla).

Spiegazione dell'art. 194 Codice di procedura civile

La disposizione in esame delinea modi, forme, tempi e limiti della partecipazione del consulente tecnico al processo, partecipazione che assume i connotati di un subprocedimento incidentale al giudizio nel quale si inserisce.
Tutta l'attività svolta dal consulente è informata, in via generale, ai principi della oralità, immediatezza ed economia processuale e può estrinsecarsi in:
a) assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore;
b) fornire, in udienza ed in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede (art. 62 del c.p.c.);
c) formulare un parere orale in camera di consiglio alla presenza delle parti (art. 197 del c.p.c.);
d) assistere alla discussione davanti al collegio (art. 197 c.p.c).

In tutte i casi in cui il consulente tecnico sia chiamato a volgere attività da solo, si pone il problema di delimitare i suoi poteri di indagine, in particolare in relazione alla possibilità di accertare, di propria iniziativa, ogni circostanza necessaria per assolvere il mandato conferito, acquisendo dati ed elementi conoscitivi di rilevanza probatoria.
Sotto questo profilo il dato normativo delimita abbastanza l'operato del consulente, subordinando alla previa autorizzazione giudiziale le facoltà di domandare chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi ed eseguire piante, calchi o rilievi; viene inoltre sancito, al secondo comma dell’art. 90 delle disp. att. c.p.c., il divieto per lo stesso di ricevere scritti difensivi oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze delle parti.

Principi fondamentali che regolano i poteri del consulente tecnico d'ufficio sono i seguenti:
a) non necessita di autorizzazione del giudice per assumere chiarimenti ed informazioni;
b) può, di propria iniziativa, compiere indagini che non gli sono state espressamente devolute e attingere notizie non rilevabili dagli atti processuali su fatti e situazioni che formano oggetto del suo incarico.

Nell’esercizio di tali poteri, tuttavia, incontra le seguenti limitazioni:
a) deve trattarsi di verifiche, informazioni ed indagini strettamente necessarie per espletare in maniera esauriente il mandato conferito;
b) gli accertamenti eseguiti di propria iniziativa e le notizie da lui assunte possono riguardare soltanto fatti di carattere tecnico accessori, non fatti che devono essere allegati e provati dalle parti;
c) il consulente ha l'obbligo di indicare le fonti del proprio accertamento, e ciò al fine di permettere alle parti ed al giudice il controllo sulla loro attendibilità.

Ovviamente, alle dichiarazioni che egli assume dai terzi non può attribuirsi valore di deposizioni testimoniali, in quanto assunte senza il rispetto dello schema procedimentale e del principio dispositivo che governano la prova per testimoni (avranno soltanto efficacia meramente indiziaria).

Le parti, dal canto loro, nel rispetto del dovere di comportamento secondo lealtà e probità sancito dall'art. 88 del c.p.c., sono tenute a collaborare con l'ausiliario di ufficio, tant’è che la condotta dalle stesse tenuta durante le operazioni può integrare argomento di prova ex art. 116 del c.p.c., utilizzabile ai fini del convincimento del giudice.

Pur avendo l'incarico del consulente natura strettamente personale, lo stesso, di propria iniziativa e senza necessità di autorizzazione del giudice, può avvalersi dell'opera di collaboratori o assistenti per l'adempimento sia di incombenze di carattere materiale che per attività di natura intellettuale (come il compimento di ricerche volte alla acquisizione di dati e sussidi tecnici che esulano dalla sua competenza).

In questo caso, infatti, l'attività prestata dai collaboratori svolge il ruolo di fonte strumentale dell'accertamento del consulente tecnico e l'omessa autorizzazione del giudice all'ausilio degli stessi determina soltanto la non rimborsabilità delle spese sostenute, di cui dovrà farsi carico il c.t.u.

In particolare, il consulente potrà affidare ad altri il compimento di operazioni peritali quando:
a) la scelta del consulente tecnico di ufficio non sia determinata dalla sua particolare specializzazione e qualificazione professionale;
b) l'attività affidata al terzo non riguardi l'intero svolgimento delle operazioni peritali;
c) il consulente si preoccupi di valutare criticamente le conclusioni dello specialista, richiamandole e facendole proprie nell'elaborato peritale.

Nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio, il legislatore ha inteso assicurare l'effettiva possibilità di intervento delle parti allo svolgimento delle attività peritali, al fine di esercitare il diritto di difesa per mezzo della proposizione di osservazioni e istanze.
Per tale ragione il codice disciplina un articolato sistema, volto a garantire la dialettica partecipazione dei litiganti alle operazioni di consulenza, con la previsione di un duplice obbligo di avviso gravante sugli ausiliari del giudice, ossia:
  1. la comunicazione alle parti a carico del consulente tecnico di ufficio (art. 90, 1° co., disp. att.);
  2. la comunicazione ai consulenti tecnici di parte a carico del cancelliere (art. 91, 2° co., disp. att.).

Le predette comunicazioni obbligatorie vanno effettuate esclusivamente nell'ipotesi in cui il c.t.u. (sempre previa autorizzazione) agisca da solo, cioè esegua le operazioni senza la presenza del giudice.

In caso di prosecuzione delle indagini (cioè quando queste non possono esaurirsi in una sola occasione), in linea di principio non è dovuto alcun avviso alle parti, in quanto il contraddittorio tecnico è già instaurato e costituisce onere delle parti presenziare alle attività di consulenza e tenersi al corrente del loro ulteriore sviluppo.

Occorre precisare che l'obbligo di avviso riguarda unicamente le indagini tecniche vere e proprie, rimanendo di conseguenza escluse tutte le altre attività di natura meramente conoscitivo-intellettiva compiute dall'ausiliare in epoca anteriore, contemporanea o anche successiva alle operazioni.

La giurisprudenza interpreta in maniera rigorosa la prescrizione, prevista dal primo comma dell’art. 90 delle disp. att. c.p.c., sul contenuto minimo dell'avviso da inviare alle parti, affermando che esso deve indicare, in maniera chiara, il tempo (completo di giorno ed ora) ed il luogo (inteso come città, via e numero civico) di inizio delle operazioni.

Se la comunicazione non viene effettuata mediante dichiarazione inserita nel verbale di udienza, la stessa dovrà essere eseguita mediante biglietto di cancelleria, notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario.
Sono comunque valide forme equipollenti di comunicazione, rimesse alla cura del consulente, purché consentano alle parti di assistere alle indagini e svolgere le proprie difese (es. una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre qualche perplessità sussiste sulla validità di un avviso orale o telefonico).
Nessuna comunicazione, comunque, è dovuta alla parte contumace, ancor più che si tratta di atto non incluso nella tassativa elencazione dell'art. 292 del c.p.c..

Con l'ordinanza di nomina del c.t.u., il giudice istruttore assegna alle parti un termine per nominare un loro consulente tecnico (così art. 201 del c.p.c.), ossia una persona che, in quanto possiede le medesime conoscenze specialistiche dell'ausiliare officioso, potrà essere in grado di controllarne effettivamente l'operato, così salvaguardando il diritto di difesa delle parti (l'art. 91 disp. att. predispone un meccanismo per assicurare la partecipazione del c.t.p. alle indagini peritali).

In questo caso vige un principio di libertà della forma di tale comunicazione, ispirato al consueto parametro del conseguimento dello scopo; pertanto, il precetto normativo dell'art. 91 disp. att. si ritiene adempiuto allorquando per qualsiasi via idonea sia pervenuta al c.t.p. la notizia dello svolgimento delle operazioni, in modo tale da consentire a quest'ultimo di parteciparvi.

La parte, per il tramite del difensore o del proprio consulente, può sottoporre all'ausiliare due tipi di scritti:
a) osservazioni, cioè valutazioni sulla metodologia da seguire nelle indagini, apprezzamenti sui risultati conseguiti o su criteri di giudizio;
b) istanze, contenenti sollecitazioni al c.t.u. per il compimento di determinate indagini o esami.

Nei casi in cui il consulente agisce in presenza del giudice, quest'ultimo opera un controllo diretto ed immediato sul corretto espletamento delle mansioni, risolvendo eventuali contestazioni sollevate.
Se, invece, il c.t.u. sia stato autorizzato a compiere le indagini da solo, lo stesso assume, in luogo del giudice istruttore, la direzione delle operazioni, ma non potrà ovviamente sostituirsi a lui nelle delibazioni di contenuto prettamente giuridico; per tali ipotesi l'art. 92 delle disp. att. c.p.c. disciplina un subprocedimento incidentale, che si apre nel corso delle attività di consulenza, al fine di decidere su questioni insorte relative ai poteri del c.t.u. o ai limiti dell'incarico conferitogli.
La difformità delle attività del consulente dal modello procedimentale previsto dal codice di rito non determina, di per sé sola considerata, incidenze che possono inficiare la consulenza; potrà costituire causa di invalidità soltanto se ed in quanto cagioni, in concreto, una lesione del diritto di difesa delle parti o un vulnus al principio del contraddittorio.

In ogni caso, si tratterà di vizi da valutare secondo i normali principi generali in tema di nullità degli atti processuali (artt. 156 ss. c.p.c.) e dunque, in base al criterio della indispensabilità del requisito mancante e della sanatoria per conseguimento dello scopo.
Tutti i vizi inficianti la consulenza tecnica di ufficio integrano, comunque, delle nullità relative, suscettibili come tali di sanatoria ex art. 157 del c.p.c..
L'eccezione di nullità della consulenza, tempestivamente sollevata, deve essere espressamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti considerare rinunciata.


Massime relative all'art. 194 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3086/2022

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/06/2016).

Cass. civ. n. 27723/2021

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2016).

Cass. civ. n. 26304/2020

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l'espletamento di tutte le attività dell'ausiliario senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata "ex ante" ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente. (Nella specie, la S.C. - rilevando che tutte le operazioni erano state espletate dal consulente tecnico d'ufficio in assoluta solitudine, senza che alle parti fosse stata data la possibilità di presenziare neppure all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle ulteriori attività - ha cassato la decisione di merito che, in ragione della possibilità di un controllo successivo sull'elaborato peritale, aveva respinto l'eccezione di nullità reiterata con l'appello). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/11/2018).

Cass. civ. n. 3047/2020

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO).

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Cass. civ. n. 25022/2019

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la violazione, da parte del CTU, dell'obbligo di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli comporta la nullità della perizia, rilevabile d'ufficio, poiché l'ausiliare del giudice svolge nel processo una pubblica funzione nell'interesse generale e superiore della giustizia. (Nella specie, il CTU non aveva sottoposto a visita l'attore in primo grado, il quale lamentava di avere subito dei danni per colpa medica, né aveva predisposto una relazione degli incontri avvenuti con il medesimo attore ed i consulenti di parte, omettendo di riportare le loro osservazioni ed istanze).

Cass. civ. n. 3717/2019

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/02/2015).

Cass. civ. n. 31182/2018

In tema di consulenza tecnica d'ufficio in materia di proprietà industriale, l'art. 121, comma 5, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale) consente al consulente tecnico d'ufficio di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l'efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che aveva ammesso la produzione di nuovi documenti nel corso di una consulenza tecnica disposta dal medesimo giudice). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/08/2013).

Cass. civ. n. 15774/2018

Il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice del merito che, a fronte di una consulenza tecnica volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi risultanti a debito del cliente fossero stati calcolati ad un tasso convenzionalmente determinato dalle parti, aveva ritenuto che il c.t.u. non potesse acquisire direttamente i contratti bancari, non ritualmente prodotti dalle parti).

Cass. civ. n. 11752/2018

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l'onere di specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d'ufficio.

Cass. civ. n. 26893/2017

Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti pubblicamente consultabili o provenienti da terzi o dalle parti nei limiti in cui siano necessari sul piano tecnico ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse, o quando emerga l'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddittorio ma non può ricercare "aliunde" ciò che costituisce materia rimessa all'onere di allegazione e prova delle parti stesse. (Nella specie la S.C. ha ritenuto rientrante nel potere d'indagine del consulente tecnico d'ufficio l'acquisizione di una circolare della casa produttrice di una macchina escavatrice, dovendone l'ausiliare verificare il funzionamento).

Cass. civ. n. 23493/2017

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c.

Cass. civ. n. 17339/2017

Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice.

Cass. civ. n. 10599/2014

Ai fini dell'ingresso in un ulteriore giudizio, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio è da considerare quale documento, soggetto alle regole delle produzioni documentali.

Cass. civ. n. 4792/2013

In caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova.

Cass. civ. n. 2251/2013

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.

Cass. civ. n. 1744/2013

La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente.

Cass. civ. n. 24996/2010

L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullità relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autorità estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.

Cass. civ. n. 16471/2009

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice.

Cass. civ. n. 6155/2009

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Nella fattispecie, relativa ad una causa di risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice una CTU per accertare quale fosse l'ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interramento).

Cass. civ. n. 24323/2007

Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può acquisire ai sensi dell'art. 194 c.p.c. — che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi — circostanze di fatto relative alla controversia e all'oggetto dell'incarico. Tali circostanze di fatto, se accompagnate dall'indicazione delle fonti e se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali.

Cass. civ. n. 13428/2007

Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice. (Fattispecie relativa a controversia instaurata prima dell'entrata in vigore della riforma processuale di cui alla legge n. 353 del 1990).

Cass. civ. n. 8227/2006

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, secondo comma, c.p.c. e 90, primo comma, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Peraltro, l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.

Cass. civ. n. 7243/2006

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso avviso dell'inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell'art. 91 disp. att. c.p.c., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell'ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità.

Cass. civ. n. 15411/2004

Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; il c.t.u., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva valutato l'informazione assunta dal c.t.u. dalla parte, dalla quale risultava che quest'ultima era risultata affetta da ulcera duodenale da una data anteriore a quella indicata ed asseritamente ascritta dalla parte alle condizioni del luogo di lavoro).

Cass. civ. n. 13015/2004

Nello svolgimento delle indagini affidategli il consulente tecnico può assumere informazioni da terzi ed acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti ed il giudice, purchè si tratti di fatti cosiddetto accessori e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni, può utilizzarli per il proprio convincimento anche se siano stati desunti da documenti non prodotti dalle parti. Ne consegue che, in un giudizio introdotto contro un istituto previdenziale da un soggetto che si sia visto riconoscere sgravi contributivi, al fine di ottenere il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., per avere dovuto frattanto sopportare interessi passivi verso istituti di credito per la mancata disponibilità delle somme oggetto dello sgravio, non incorre in violazione dell'art. 112 e dell'art. 194 c.p.c. il giudice di merito che desuma la mancata verificazione del maggior danno, per il venir meno dell'esposizione a quegli interessi, dalla circostanza, fatta constare attraverso l'esame di estratti di conto corrente da una consulenza tecnica disposta per accertare l'esposizione dell'attore nei confronti delle banche, dell'avvenuto accredito di una somma da parte dell'istituto previdenziale, in forza di una sentenza emessa tra le parti in altro giudizio, dovendosi altresì escludere che tanto abbia determinato la rilevazione di un'eccezione in senso stretto, atteso che il pagamento integra un'eccezione in senso lato.

Cass. civ. n. 4252/2004

In tema di accertamento dell'esistenza del grado invalidante e delle (con) cause di una malattia professionale, il consulente d'ufficio può acquisire, mediante l'anamnesi lavorativa, ai sensi dell'art. 194 c.p.c. (che consente richiesta di chiarimenti alle parti o informazioni da terzi, circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, le quali, se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori legittimamente aquisiti al processo, che possono essere posti, unitamente ai fatti principali, a base della decisione del giudice.

Cass. civ. n. 6195/2003

Allo scopo di accertare l'esistenza, il grado invalidante, la causa e le eventuali concause di una malattia professionale, il c.t.u. può acquisire, ai sensi dell'art. 194 c.p.c. — che consente di richiedere chiarimenti alle parti ed informazioni ai terzi — circostanze di fatto relative alle cause, professionali e non, della malattia denunciata, le quali, ove non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori, validamente acquisiti al processo, che possono essere posti a base della decisione del giudice unitamente ai fatti principali.

Cass. civ. n. 12231/2002

Il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

Cass. civ. n. 5422/2002

In materia di procedimento civile, tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica — ivi ricompresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente — hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate.

Cass. civ. n. 6502/2001

Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, primo comma, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del C.T.U., che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate.

Cass. civ. n. 5775/2001

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente ha l'obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; l'omissione della comunicazione dà luogo a nullità, sempreché dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa (nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse la nullità della notifica in un caso in cui, disposta CTU ematologica per l'accertamento della paternità naturale e ritualmente comunicato non solo l'inizio delle operazioni ma anche le sedute successive, il ricorrente lamentava di non essere stato informato preventivamente dagli istituti e laboratori scelti dal consulente per gli esami immuno-ematologici e biologici, del che non aveva mai fatto richiesta).

Cass. civ. n. 12785/2000

La mancata comunicazione al difensore di una delle parti costituite, da parte del consulente tecnico autorizzato dal giudice a compiere indagini da solo (art. 194 c.p.c.), del tempo e del luogo di inizio delle operazioni (art. 90, primo comma, disp. att.), determina la nullità della consulenza tecnica — rilevante ove tempestivamente eccepita —, né il vizio è escluso dalla presenza alle operazioni della parte personalmente, che debba essere sottoposta ad accertamenti medico-legali.

Cass. civ. n. 5345/1998

Il potere del consulente tecnico di assumere informazioni da terzi e di accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è circoscritto agli elementi accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, ma non si estende ai fatti e alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere da queste dedotti e provati; con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio e restano prive di qualsiasi effetto probatorio anche solo indiziario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto viziata la sentenza del giudice di merito fondata sulla relazione del consulente d'ufficio che, incaricato di accertare la sussistenza, o meno, di una situazione di impossibilità della prestazione lavorativa per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, aveva proceduto autonomamente ad accertare le mansioni espletate dal lavoratore medesimo).

Cass. civ. n. 3340/1997

La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione, alle parti, della data di inizio o di proseguimento delle operazioni peritali, ha carattere relativo e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p.c., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata. E, se non può escludersi che possa realizzarsi acquiescenza nei confronti della suddetta nullità, anche in forma di dichiarazioni e comportamenti anteriori al deposito della consulenza, occorre, comunque, che sia le une che gli altri si rendano riferibili al procuratore a lite, il quale ha la disponibilità dei mezzi di difesa nel processo (posto che non si tratta, in alcun modo, neppure in tesi, di un fenomeno di rinuncia alla pretesa sostanziale), ed assumano il significato non equivoco di preventiva rinuncia a far valere la nullità.

Cass. civ. n. 986/1996

Ai sensi degli artt. 194, secondo comma, c.p.c. e 90 primo comma att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente di ufficio rinvii le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza (peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva), ma solo se quella inosservanza abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 11133/1995

La consulenza tecnica non può essere un mezzo di prova, né di ricerca dei fatti che debbono essere invece provati dalla parte, ma deve essere soltanto uno strumento di valutazione dei fatti già dimostrati, attraverso l'ausilio di persone dotate di particolare competenza tecnica. Ne consegue che ove il consulente tecnico violi la disposizione dell'art. 194 c.p.c. che vieta di chiedere chiarimenti alle parti, di assumere informazioni dai terzi e di esaminare documenti e registri non prodotti in causa senza l'autorizzazione del giudice, gli eventuali errori ed incongruenze ravvisabili nel parere del consulente tecnico si trasmettono alla sentenza a loro volta viziandola.

Cass. civ. n. 10971/1994

Il principio del contraddittorio si applica anche alle indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio, ma l'omissione della prescritta comunicazione determina la nullità della consulenza solo ove i diritti della difesa siano stati violati in concreto, per non essere state poste le parti in grado di intervenire alle operazioni. Tale nullità ha carattere relativo e, pertanto, è sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio.

Cass. civ. n. 7036/1994

Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, l'obbligo del consulente tecnico di ufficio di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli (art. 193 c.p.c.) implica, in particolare, quello di visitare fuori del proprio studio l'assicurato, qualora questi comprovi, anche mediante l'invio di certificazione medica, l'assoluta impossibilità di recarsi presso l'ausiliare per sottoporsi a visita e tale impedimento non sia superabile con un rinvio delle indagini entro ragionevoli limiti temporali. La consulenza che si pronunci in ordine all'invalidità dell'assicurato in mancanza di visita di quest'ultimo, e sulla base dei soli documenti processuali, nonostante l'impossibilità del medesimo di sottoporsi a visita presso il consulente nel giorno da questo fissato, è inficiata da nullità, con conseguente nullità della sentenza che accolga le conclusioni di tale consulenza; ma il vizio non è deducibile in cassazione ove la nullità della consulenza (esperita nel giudizio di primo grado) non sia stata dall'assicurato dedotta nei primi atti difensivi, o quanto meno in sede di precisazione delle conclusioni, e non abbia costituito oggetto di motivo di appello.

Cass. civ. n. 1459/1994

A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, giorno ed ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e quindi deducibile solo nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione), nessuna nullità deve ritenersi invece comminata dalla legge per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti.

Cass. civ. n. 343/1994

Una consulenza tecnica di ufficio nulla per violazione del principio del contraddittorio non è utilizzabile né nel giudizio nel quale è stata esperita né in giudizio diverso (avente ad oggetto un analogo accertamento), restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario.

Cass. civ. n. 8206/1993

Poiché il consulente tecnico ha il compito di fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche ma non può estendersi fino all'interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio che è riservato al giudice, circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti in causa, e la colpevolezza o meno dell'inadempimento di una di esse.

Cass. civ. n. 4821/1993

Le eventuali irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto esse abbiano comportato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, il quale, in particolare non comporta la necessità, una volta comunicata alle parti la data di inizio delle operazioni peritali, che siano effettuate analoghe comunicazioni per ogni ulteriore attività che il consulente ritenga di dovere compiere o per ogni scritto difensionale a questi diretto e relativamente al quale la controparte interessata può sempre utilmente replicare, censurando le argomentazioni che il consulente stesso abbia eventualmente fatto proprie e trasfuso nella sua relazione.

Cass. civ. n. 3647/1989

Nel caso in cui il consulente tecnico di ufficio abbia compiuto accertamenti senza dare alle parti, nelle forme e nei modi all'uopo previsti, la possibilità di presenziarvi, la violazione del principio del contraddittorio, che inficia la consulenza, si ripercuote sulla sentenza che di quegli accertamenti si sia avvalsa in modo determinante ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 8256/1987

La consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire un mezzo sostitutivo dell'onus probandi gravante su di esse, pertanto, mentre è consentito all'ausiliare, nei limiti del principio dispositivo, di assumere di sua iniziativa informazioni ed esaminare documenti non prodotti in causa, anche senza l'espressa autorizzazione del giudice, spetta però a quest'ultimo, quale peritus peritorum, di valutare, con prudente apprezzamento, se l'iniziativa sia stata utilmente condotta.

Cass. civ. n. 978/1986

In tema di consulenza tecnica, la norma dell'art. 91, disp. att. c.p.c. (comunicazioni ai consulenti di parte) presuppone che il consulente d'ufficio agisca da solo, onde la necessità che il consulente di parte sia tempestivamente avvertito nei modi prescritti delle indagini predisposte, ma se le parti, facultate dal secondo comma dell'art. 194 c.p.c. ad intervenire alle operazioni a mezzo dei propri consulenti tecnici, non chiedono — nell'autorizzare il consulente d'ufficio all'immediato inizio delle indagini — di avvalersi della facoltà di controllo, viene meno il motivo (menomazione delle garanzie della difesa) che potrebbe imporre la rinnovazione della consulenza.

La comunicazione dell'inizio delle operazioni data dal consulente tecnico d'ufficio mediante dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza, il cui contenuto si presume noto e non va comunicato alle parti, deve contenere l'indicazione non solo del giorno ma anche degli altri due elementi imposti dall'art. 90 disp. att. c.p.c., e cioè del luogo (città ed, occorrendo, via e numero civico) e dell'ora d'inizio delle operzioni.

Cass. civ. n. 6099/1985

Lo svolgimento dell'incarico da parte di un esperto, del quale il consulente tecnico d'ufficio si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, con la conseguenza del rispetto di tali regole qualora il consulente tecnico di parte, ancorché non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dall'esperto e di esprimere le proprie osservazioni al C.T.U.

Cass. civ. n. 4908/1985

Il consulente tecnico d'ufficio non è tenuto a riportare nelle conclusioni della relazione i risultati di tutte le indagini, dovendo valutarsi la legittimità e concludenza dell'elaborato nella sua globalità e non essendo, in ogni caso, necessario che nelle conclusioni siano menzionati elementi privi di rilevanza non accertati nel corso delle operazioni peritali.

Cass. civ. n. 6098/1982

Le attività del consulente tecnico d'ufficio meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque (nella specie, catasto), così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche, e, pertanto, possono essere compiute senza preventivo avviso alle parti, ed anche dopo la chiusura delle operazioni peritali.

Cass. civ. n. 5908/1981

Il principio secondo cui la nullità della consulenza tecnica derivante dalla mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali ha carattere relativo e deve, pertanto, essere eccepita sotto pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione trova applicazione anche se il giudice nell'udienza successiva a detto deposito abbia concesso un rinvio onde consentire alle parti la possibilità di esaminare il contenuto della relazione stessa.

Cass. civ. n. 3553/1980

La consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione storica dei fatti, prospettati dalle parti, secondo il prudente criterio valutativo del giudice del merito e senza che costituisca un mezzo sostitutivo dell'onus probandi su di esse incombente. Consegue che è consentito, nei limiti del principio dispositivo, all'ausiliare del giudice di assumere, di sua iniziativa, notizie non rilevabili dagli atti processuali e accertare fatti che siano intimamente collegati con quelli acquisiti attraverso il meccanismo delle prove. Il consulente d'ufficio, pertanto, può svolgere tali indagini anche senza l'espressa autorizzazione del giudice, spettando a quest'ultimo valutare ex post, con prudente apprezzamento, se l'iniziativa sia stata utilmente condotta.

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Consulenze legali
relative all'articolo 194 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. M. chiede
sabato 01/07/2023
“Sono compretario al 25%, in quanto coerede, di un compendio immobiliare oggetto di vendita esecutiva e attualmente in custodia giudiziaria.
Il giudice ha incaricato un professionista di redigere la perizia di stima e di svolgere le altre attività connesse, tra cui il corretto accatastamento degli immobili ipotecati.
Vorrei evitare che il perito facesse rientrare tra gli immobili oggetto di vendita esecutiva, qualificandoli come pertinenze immobiliari, immobili che (a mio avviso) non rientrano nell'oggetto della ipoteca.
Sono autorizzato a inviare formalmente una mia nota tecnica al perito incaricato dal tribunale, per rappresentare la mia opinione, prima che venga depositata la perizia oppure devo aspettare il deposito e poi, eventualmente, impugnare la stessa perizia?”
Consulenza legale i 06/07/2023
La soluzione migliore, che si consiglia di perseguire, è quella di presentare al CTU nominato dal Giudice una memoria contenente brevi osservazioni scritte (o note tecniche di parte) prima che lo stesso depositi la perizia.
Si tenga presente che, in linea generale, gli strumenti di contestazione della CTU, di cui le parti dispongono, possono sostanzialmente ricondursi a due diverse tipologie, e precisamente:
a) l’eccezione di nullità della relazione;
b) la proposizione di note critiche, volte a sollecitare il giudice alla rinnovazione della consulenza.
Per quanto concerne l’eccezione di nullità della relazione, questa può derivare sia da cause di ordine formale che di ordine sostanziale.
Tralasciando le cause di nullità formale (attinenti alla veste esteriore dell’atto, quale può essere, ad esempio, la mancanza di sottoscrizione della consulenza), sotto il profilo sostanziale le cause di nullità della relazione peritale possono sostanzialmente ricondursi ad un unico genus, ovvero la violazione del principio del contraddittorio (in tal senso possono citarsi Cass. Sez. II 20.12.1994 n. 10971, Cass. Sez. II 09.02.1995 n. 1457, Cass. sez. lavoro 07.07.2001 n. 9231).

In particolare, le più frequenti cause di nullità della relazione peritale sono rappresentate, come rilevato da Cass. Sez. II 28.11.2001 n. 15133, dall’omesso invio alle parti dell’avviso contenente la data ed il luogo di inizio delle operazioni.
Il CTU, infatti, in conformità a quanto risultante dal combinato disposto del comma 2 dell’art. 194 c.p.c. e 90 comma 1 disp. att.c.p.c., è tenuto a comunicare alle parti il giorno, l’ora ed il luogo di inizio delle operazioni peritali, qualora tale comunicazione non risulti già dal verbale di udienza.
L’avviso alle parti potrà essere dato:
a) mediante comunicazione al cancelliere, il quale a sua volta provvederà ad avvisare le parti (art. 136 del c.p.c. e artt. 45 e 90 disp. att. c.p.c.;
b) informando direttamente le parti tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con atro sistema capace di fornire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Pertanto, è proprio in conformità a tale generale principio del contraddittorio che si reputa opportuno far pervenire al CTU una memoria contenente “dichiarazioni pro se”, ovvero quanto osservato nel quesito circa la non inclusione nell’oggetto della perizia di uno o più immobili estranei alla procedura esecutiva.
Sembra evidente che il CTU non potrà fondare le proprie conclusioni esclusivamente su quanto dichiarato dalla parte, avendo al contrario l’obbligo di valutare la loro attendibilità in base ad elementi esterni ed obiettivi di riscontro.

Qualora, invece, tali osservazioni dovessero essere immotivatamente disattese, non resta altra scelta che quella di produrre in giudizio, dopo il deposito della relazione del CTU, osservazioni e rilievi, c.d. “note critiche”.
Spetterà a quel punto al giudice, se ritiene che queste non siano manifestamente infondate, provvedere a richiedere chiarimenti al CTU, disponendo la rinnovazione delle indagini ex art. 196 del c.p.c..

A. D. B. chiede
giovedì 19/05/2022 - Puglia
“Svolgimento di Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU) per stabilire, come richiesto dal giudice, il valore venale di un terreno espropriato illo tempore e per il quale è stato stabilito, con sentenza passata in giudicato, il diritto alla retrocessione.
Domanda: Chi ha diritto di partecipare attivamente alle operazioni di CTU ?
E' giusto dire che hanno diritto a partecipare attivamente alle operazioni peritali: 1) in primis il CTU; 2) gli avvocati difensori costituiti in giudizio; 3) i Consulenti Tecnici di Parte (CTP) regolarmente nominati dai sunnominati avvocati; 4) le parti medesime del giudizio di che trattasi ?
E pertanto il compito del CTU (oltre le funzioni proprie di natura tecnica), deve consistere anche, quanto meno da un punto di vista deontologico, nel vigilare che a nessuno dei sopraelencati soggetti venga limitato nel suo diritto o addirittura venga impedito dall' intervenire e dal dare il proprio apporto di conoscenza e di idee alla discussione tecnico/giuridica che si intavola durante le operazioni peritali?

Saluti”
Consulenza legale i 24/05/2022
La domanda concernente i soggetti legittimati a partecipare alle operazioni peritali era stata già affrontata nel quesito n. 30813, al quale dunque si rinvia.

In merito alla seconda domanda, va chiarito che la piena partecipazione delle parti è imposta non a livello deontologico, ma dalla necessità di assicurare l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, l'espletamento di tutte le attività del consulente tecnico d’ufficio senza alcun coinvolgimento delle parti, sia nella fase di inizio delle operazioni, sia nella loro prosecuzione, implica la nullità della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica a posteriori dell'elaborato del consulente (Cassazione civile, sez. III, 18 novembre 2020, n. 26304).

In particolare, la parte che abbia subito un qualsiasi pregiudizio nello svolgimento del contraddittorio ha l’onere di eccepire la nullità nella prima istanza o difesa successiva e tale eccezione, pur non richiedendo formule particolari, deve essere chiara ed esplicita, in modo da consentire al giudice di desumere l'effettivo pregiudizio derivatone alla parte (Cassazione civile, sez. I, 07 marzo 2018, n. 5491).
Infine, va ricordato che una CTU dichiarata nulla per violazione del principio del contraddittorio non è utilizzabile nel giudizio nel quale è stata esperita, né in un giudizio diverso, restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario (Cassazione civile, sez. II, 23 novembre 2018, n. 30473).

A. D. B. chiede
venerdì 22/04/2022 - Puglia
“Tre Domande strettamente connesse di carattere procedurale:
1) in caso di svolgimento di sopralluogo presso uffici pubblici o luoghi di interesse per una CTU in una controversia legale per questioni ad esempio di natura urbanistica, chi è autorizzato a presenziare a tali operazioni peritali? Io personalmente ritengo: i legali costituiti, le parti in causa, i periti di parte all'uopo nominati ed ovviamente il Consulente del giudice.
Domanda: ciascuno di questi soggetti potrebbe farsi SOSTITUIRE da altra persona di sua fiducia? In caso affermativo é sufficiente che il delegato presenti la delega redatta su carta semplice accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante? oppure si deve munire di una delega notarile ?
2) ciascuno di questi soggetti potrebbe farsi ACCOMPAGNARE da altra persona di sua fiducia ?
3) In entrambi i casi : l'eventuale SOSTITUTO o l'eventuale ACCOMPAGNATORE durante i rilievi peritali hanno titolo ad intervenire nel contraddittorio se a ciò autorizzati dai titolari oppure possono solo assistere, senza parlare ?
Grazie
saluti”
Consulenza legale i 04/05/2022
Il Codice di procedura civile si occupa della questione oggetto del quesito agli art. 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c., prevedendo che le parti debbano essere debitamente informate dell’inizio delle operazioni peritali e possano intervenire di persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori.
La corretta instaurazione del contraddittorio durante la CTU è un presupposto fondamentale per il corretto svolgimento delle indagini da parte del consulente nominato dal Giudice, la cui violazione può determinare una nullità relativa eccepibile nella prima udienza o difesa successiva.
Facendo attenzione alla lettera della legge, si può notare che la facoltà di partecipare non è attribuita in via alternativa, bensì “cumulativa”, con la conseguenza che -come correttamente osservato anche nel quesito- è sicuramente ammessa la contemporanea presenza delle parti, degli avvocati e dei CTP incaricati.
Tali soggetti possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze, che devono essere inserite nella relazione a cura del CTU, oltre naturalmente alle osservazioni in merito alla relazione finale del consulente tecnico d’ufficio (art. 195, commi 2 e 3, c.p.c.).

Riguardo la possibilità di delegare la partecipazione a terzi, merita fare una distinzione tra la posizione del difensore e del CTP e quella della parte.
Per il primo di tali soggetti non dovrebbe sorgere alcun problema relativo alla sostituzione, posto che tale potere è di norma compreso nel mandato professionale senza la necessità di particolari formalità, visto anche il disposto dell’art. art. 14, L. n. 247/2012, secondo cui “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta”.
Circa il CTP, si nota anzitutto che tale professionista ricopre il ruolo di ausiliario della parte nel limitato ambito delle indagini tecniche e che viene nominato nel termine, non perentorio, stabilito dal Giudice ai sensi dell’art. 201 c.p.c..
Non si sono rinvenute decisioni in merito allo specifico problema oggetto del presente quesito, ma non pare che la sostituzione da parte di un altro professionista, ad esempio per un impedimento momentaneo del CTP nominato, possa ledere il diritto di difesa della controparte o pregiudicare lo svolgimento delle operazioni peritali.
Pertanto, a parere dello scrivente non sussistono impedimenti in tal senso o particolari formalità, ma pare comunque consigliabile comunicare tale eventualità al CTU e alla controparte.

Un discorso diverso, invece, deve essere fatto per quanto riguarda la sostituzione della parte, per la quale la risposta sembra negativa.
Infatti, l’art. 77 c.p.c. ammette in generale la rappresentanza processuale da attribuire per iscritto, ma viene interpretato nel senso che debba escludersi la possibilità di conferire la legittimazione processuale a chi non sia investito anche di poteri di rappresentanza a livello sostanziale (Cassazione civile, sez. II, 02 agosto 2018, n. 20432).
Soprattutto, si considera inammissibile (con l’eccezione dell’interrogatorio libero, che qui però non rileva) il conferimento a un procuratore speciale del potere di compiere singoli atti processuali (commento all’art. 77 c.p.c., N Picardi – B. Sassani – A. Panzarola, Codice di procedura civile, Tomo I, Milano, Giuffrè, sesta edizione, 2014).

Non pare, infine, a rigore ammissibile la presenza e, tantomeno, l’intervento attivo di semplici “accompagnatori”, di cui però non è ben chiaro il ruolo, a meno che il Giudice autorizzi tale evenienza e il CTU e la controparte prestino il proprio consenso.

Anonimo chiede
venerdì 10/11/2017 - Lombardia
“Buongiorno, sono un CTU che attualmente sta conducendo una ATP.
Il mio incarico deve basarsi su gli atti depositati in tribunale, sull'ascolto delle parti e su quanto rilevato in loco.
Di fatto gli atti non sono sufficienti per rispondere ai quesiti del Giudice, quindi ho chiesto ulteriore documentazione alle parti che mi è stata trasmessa via PEC e immediatamente l'ho inoltrata via PEC a tutte le parti per conoscenza.
Il Giudice mi fa osservare che se non ho l'approvazione unanime dei legali, anche se già trasmessi per conoscenza, non posso citare detta documentazione extra nella mia relazione. Fanno eccezione le documentazioni estratte da enti pubblici e altre di cui non ho capito a cosa si riferiva (dal mio punto di vista credo che si riferisse a documentazione che ogni cittadino può procurarsi, tipo le specifiche tecniche che i produttori o importatori pubblicano in rete).
Nel corso della 1° riunionione una parte ha voluto che allegassi al mio verbale un atto dove vi erano descritte delle considerazioni e richieste, questa è stata sottoscritta dai presenti (non tutte le parti erano presenti). Il verbale con annesso allegato è stato trasmesso via PEC a tutte le parti.
Nella 2° riunione una parte ha voluto che allegassi una valutazione economica dei danni subiti, questa non l'ho fatta sottoscrivere dai presenti, ma comunque nessuno ha manifestato dissenso e va comunque detto che molti si sono riufiutati di esaminarla vista la corposità . Anche il 2° verbale con annesso allegato è stato trasmesso via PEC a tutte le parti.
La domande che pongo sono:
1) come faccio ad individuare le documentazioni extra (oltre a quelle rilevate dai pubblici uffici) da citare nella mia relazione di bozza senza il consenso unanime dei legali?
2) gli allegati, 1° e 2° verbale, che fanno parte dei miei verbali peritali, possono essere citati nella mia relazione di bozza?”
Consulenza legale i 17/11/2017
Tale modus operandi rischia di vanificare le operazioni peritali, e veder dichiarata la nullità della CTU.

Il processo civile è scansionato temporalmente in tre fasi, (fase introduttiva, istruttoria e conclusiva) che impongono altrettante preclusioni alle parti al fine di consentire al procedimento di andare avanti e concludersi.
Se ad esempio all’attore fosse concesso di proporre nuove istanze istruttorie in sede di conclusioni, si ammetterebbe anche che il processo possa tornare indietro ad infinitum.

Nel momento in cui il Giudice dispone la CTU (dopo le memorie ex art. 183 c.p.c.) le parti hanno già esaurito i loro poteri di addurre mezzi di prova, e per questo motivo non è più possibile per loro produrne di nuovi. Chiaramente il sistema delle preclusioni processuali sarebbe vanificato qualora le parti, attraverso il CTU, allegassero taluni documenti nuovi alle osservazioni, facendoli così rientrare nel fascicolo d’ufficio.
Dunque sebbene l’art. 194 c.p.c. preveda che il consulente d’ufficio possa “essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi”, la giurisprudenza di legittimità ha avuto l’accortezza di specificare quali sono questi poteri “istruttori”, che costituiscono eccezione alla regola ed alle considerazioni innanzi svolte.

Nella sentenza n. 4729/2015 la Corte di Cassazione ha ribadito a tal proposito che il CTU può “procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, anche indiziario (Cass. n. 6502 del 2001; Cass. n. 12869 del 2003/ Cass. n. 1020 del 2006)”.
Ed ancora nella sentenza n. 18770/2016 ha affermato che “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia poi rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi”.


Il codice di procedura civile, invero, conferisce al consulente un potere d'indagine, che però deve dirsi limitato alla richiesta di documenti e/o di quanto strettamente necessario allo svolgimento del compito affidatogli, che si tratti di documenti pubblici di natura tecnica ed a condizione che tali documenti siano posti poi a disposizione di tutte le parti per il necessario esplicarsi del diritto di difesa.

Si tratta di un potere funzionale al corretto espletamento dell'incarico affidato, che non comporta alcun onere di supplenza rispetto alla mancata prova di una delle parti, in quanto si tratta che sono a disposizione di tutti e non di una singola parte.

Dunque il consulente tecnico d'ufficio può utilizzare solamente i documenti ricavabili da registri ed atti pubblici ed i documenti che attestino circostanze notorie, di pubblico dominio (ad es. una delibera comunale, l'indice Istat dei beni a consumo ecc. ).
Tutto il resto deve restare fuori sia dalla relazione redatta a conclusione della CTU, sia dalle valutazioni fatte in merito.
Il CTU, se anche ritenesse di non avere elementi sufficienti per esprimere un giudizio tecnico, dovrebbe comunque esprimersi allo stato degli atti, in base a quello di cui dispone, in quanto non è lui a dover ricercare gli elementi i prova ma colui che vuole far valere un diritto in giudizio (art. 2697cc c.c.).

Sempre l’art. 194 c.p.c. consente poi alle parti di rivolgere al CTU osservazioni ed istanze anche informalmente: "le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”.
Non è prevista una specifica forma attraverso la quale tali osservazioni debbano essere rivolte al CTU, in quanto l'unica cosa importante è che l’altra parte venga messa nella condizione di poter conoscere e contraddire dette istanze, in ossequio al diritto di difesa.
Chiaramente anche in questo caso deve essere verificato che alle osservazioni non vengano allegati nuovi documenti e che non introducano nuovi mezzi di prova.
Dunque gli allegati, qualora rispettino la normativa richiamata, potranno essere correttamente citati nella relazione peritale e valutati dal consulente.

Stefano N. chiede
giovedì 27/08/2015 - Campania
“Desidero sapere come comportarmi in una causa di divisione ereditaria in cui il ctu si comporta in modo scorretto. Il fatto è descritto come segue:
in data 23/03/2015 il giudice fisso' un'udienza in cui il ctu avrebbe dovuto depositare una bozza di divisione, ma questi senza motivi a mia conoscenza, non lo ha fatto (rivesto ruolo di ctp di parte nonchè erede). In tale udienza, il giudice fissò una nuova data di udienza per il 23/06/2015, nella quale il ctu si presenta informandoci che era tutto pronto e che nel giro di quindici giorni sarebbe stata depositata la bozza della divisione ed allora il giudice diede una proroga di 30 giorni di rinvio.
Trascorso tale termine il sottoscritto ctp, fino alla data odierna, non ha ricevuto nessuna comunicazione, sulla propria posta elettronica, relativa al deposito della bozza nonostante tre solleciti.
Vorrei sapere, nel caso in cui il ctu nella sua bozza omette il valore della intera massa ereditaria, a quale responsabilità è soggetto e se alla data odierna è consentito al sottoscritto di produrre diffida se questi venga meno al sollecito del giudice, e quanti giorni la legge prevede per una risposta da parte del sottoscritto oppure tale termine viene fissato da parte del ctu. Inoltre, siccome su detta proprietà il sottoscritto ha provveduto ad effettuare una serie di lavori tecnici che vanno dalla progettazione fino alla ultimazione dei lavori e che, allo stato attuale non risultano ancora ultimati, e dei quali ha richiesto il pagamento ai coeredi, vorrei sapere se è prevista prescrizione per decorrenza di tempo.
Grazie in anticipo per una risposta esauriente.”
Consulenza legale i 01/09/2015
La vicenda vede un consulente tecnico d'ufficio che tarda nel depositare la relazione peritale. Quali le conseguenze e i possibili rimedi?
Va ricordato che il consulente tecnico, quale ausiliario del giudice, è tenuto a rispettare le disposizione impartitegli per l’espletamento dell’incarico, anche con riguardo ai tempi di esecuzione.

Si deve prima di tutto premettere che il termine di deposito della consulenza tecnica ha carattere ordinatorio: ciò significa che la sua inosservanza non dà luogo a nullità della perizia, tanto che il giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso (può concedere proroga, purché la richiesta sia depositata prima della scadenza del termine).

E' possibile ravvisare una nullità relativa (e quindi sanabile) della perizia solo quando il deposito della consulenza è successivo al termine fissato dal giudice e avviene a distanza così ravvicinata dall'udienza di discussione della perizia da pregiudicare concretamente il diritto di difesa delle parti, per non aver potuto apprezzare i contenuti della c.t.u. depositata in ritardo e così per non aver potuto apprestare le eventuali repliche tecniche all'elaborato peritale.

Salva questa ipotesi, di solito le ordinarie conseguenze della condotta negligente del c.t.u. incaricato sono la riduzione del suo compenso o la sostituzione del tecnico stesso.
La prima è disposta a discrezione del giudice.
La seconda è prevista esplicitamente dall'art. 196 del c.p.c. qualora sussistano "gravi motivi": con questa espressione si fa riferimento a gravi inadempienze compiute dal c.t.u., come la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale, o l'inosservanza del termine entro il quale il consulente deve depositare la relazione. Certamente le parti possono sollecitare il giudice a provvedere alla sostituzione del c.t.u., che normalmente deve essere previamente sentito per potersi difendere.

Quanto alla questione relativa alle osservazioni alla c.t.u., è l'ordinanza del giudice a disporre i termini per i c.t.p.: sul punto è molto chiaro l'art. 195 del c.p.c. ("La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse").
Se il giudice non ha stabilito termini, le parti hanno diritto a chiedere che vengano fissati, a tutela del loro diritto di difesa.

Nel quesito ci si domanda a quale responsabilità è soggetto il c.t.u., nel caso ometta di scrivere nella sua bozza il valore della intera massa ereditaria: trattandosi di un giudizio di divisione, appare evidente che la perizia sarebbe palesemente incompleta. Il c.t.u. potrà essere quindi sostituito per grave negligenza ed eventualmente, se la sua condotta ha comportato eccessive lungaggini del processo, si potrà intentare contro di lui, in autonomo giudizio civile, una causa di risarcimento dei danni.

Infine, circa l'ultima domanda, se ben si è compreso, si chiede qual è il termine prescrizionale per le prestazioni rese in qualità di professionista progettista e direttore dei lavori. La prescrizione è triennale ai sensi del n. 2 dell'art. 2956 c.c., poiché si tratta di prestazioni intellettuali.

Andrea S. chiede
venerdì 02/03/2012 - Sardegna
“Salve, volevo chiedere se mi puo' essere vietato l'ingresso, unitamente al CTU all'interno di un appartamento di mia proprietà ove vive un affittuario moroso che sostiene di non potermi far entrare per motivi di privacy. grazie”
Consulenza legale i 13/03/2012

Di norma il proprietario di un immobile dato in locazione non può entrare senza il permesso dell'inquilino. Per questo motivo nei contratti di locazione vengono pattiziamente stabilite le modalità di accesso per il proprietario. L'inquilino, infatti, ha diritto di godere della cosa locata senza impedimenti e senza invasioni.

Nel caso di specie, però, deve essere preso in considerazione quando disposto dall'art. 194 del c.p.c., il quale, al secondo comma, prevede la possibilità per le parti di intervenire alle operazioni peritali in persona e a mezzo dei propri consulenti e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni ed istanze. Questo in quanto il legislatore ha inteso assicurare, anche nella fase di istruzione probatoria, il pieno rispetto del principio del contraddittorio. Le parti, infatti, devono essere necessariamente avvisate dell'inizio delle operazioni peritali, così come previsto dalle disposizioni degli artt. 90, primo comma e 91, secondo comma, delle disp. att. c.p.c.

Qualora, quindi, il proprietario volesse partecipare alle operazioni peritali del ctu, previo avviso all'inquilino, lo potrà fare in quanto parte del giudizio e in virtù del rispetto del principio del contraddittorio vigente nel nostro ordinamento.


SALVATORE F. chiede
mercoledì 18/05/2011 - Puglia
“Spett. Brocardi,
non sono riuscito a trovare, sul sito, se una parte, nel civile, può farsi assistere da due o più C.T.P. e anche nel penale.
In altre parole: è consentito ad una parte, attrice o convenuta, avere due o più periti? Grazie, cordialità.”
Consulenza legale i 19/05/2011

Per quanto riguarda il processo civile, l’art. 61 del c.p.c. statuisce che il Giudice può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. Ciò significa che in una causa civile nella quale emergano più profili da sottoporre a perizia il Giudice può formulare diversi quesiti su aspetti differenti della vicenda, nominando cumulativamente o in via sequenziale più consulenti tecnici (ad es.: in una causa di risarcimento dei danni provocati da un incidente stradale ben potrebbe il Giudice affidare una consulenza tecnica relativa alla dinamica dell’incidente ed un’altra relativa allo stato psicologico e ai danni morali subiti dai parenti della vittima, a due diversi periti).

Tuttavia, il secondo comma dell’art. 191 del c.p.c. precisa che possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. Dato il rigore della norma potrebbe evincersi che essa riguardi, però, il caso in cui un unico quesito sia stato formulato, ma esso sia di complessità tale da richiedere la collaborazione di più periti.

Soltanto nella prima ipotesi sopradescritta, tuttavia, sembra più che plausibile che anche la parte, attrice o convenuta, possa farsi assistere da più di un consulente tecnico ex art. 201 del c.p.c., ciascuno con la competenza tecnica richiesta dal diverso tipo di quesiti assegnati dal giudice. Non si crede, invece possibile la nomina di più consulenti di parte per un’unica perizia, semmai il CTP potrà organizzarsi con propri ausiliari, ma sarà l’unico ad essere designato in udienza e a poter firmare le osservazioni alla bozza di CTU.


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