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Articolo 698 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Assunzione ed efficacia delle prove preventive

Dispositivo dell'art. 698 Codice di procedura civile

Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti (1).

L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione (2) nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso (3).

Note

(1) La norma richiama espressamente le disposizioni dettate per l'istruzione probatoria, in quanto compatibili visto il carattere speciale del procedimento in esame. Tuttavia, il giudice non ha il potere di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti o sentire i testimoni indicati dalla controparte, mentre può risolvere le contestazioni e gli incidenti eventualmente insorti, e disporre il confronto tra testimoni che abbiano reso deposizioni divergenti.
(2) Tale comma indica l'autonomia del procedimento di istruzione preventiva rispetto al successivo giudizio di merito, per cui la prova preventivamente assunta non si inserisce automaticamente in quest'ultimo. Sarà il giudice di merito a dover valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove assunte preventivamente, subordinando il loro impiego all'esito positivo di tale valutazione.
(3) L'ultimo comma rappresenta il logico corollario del precedente comma.

Spiegazione dell'art. 698 Codice di procedura civile

La norma sancisce il principio secondo cui, anche nel procedimento di istruzione preventiva, il mezzo di prova deve essere acquisito nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore per l'istruzione probatoria ordinaria.
In particolare, le disposizioni a cui ci si intende riferire sono:
  1. l’art. 191 del c.p.c. per quanto concerne l’assunzione preventiva di una prova testimoniale;
  2. gli artt. 244 e ss., per quanto concerne l'accertamento tecnico preventivo;
  3. gli artt. 258 e ss. c.p.c., per il caso in cui si debba procedere ad una ispezione preventiva.

Con riferimento alla assunzione preventiva di testi, si ritengono in particolare applicabili:

Non troverà certamente applicazione l’art. 257 del c.p.c., essendo incompatibile con la natura cautelare del procedimento; trattasi di norma che consente al giudice di chiamare a deporre anche quei soggetti ai quali i testimoni si sono riferiti nella loro deposizione, nonché testi dei quali lo stesso giudice aveva precedentemente giudicato superflua l'audizione o di cui ha consentito la rinuncia.

In materia di ispezione, trovano applicazione:
Non trova applicazione l'art. 118 del c.p.c. nella parte in cui dispone che le ispezioni possono essere disposte d'ufficio.

L'assunzione preventiva di un mezzo di prova lascia impregiudicata ogni questione sulla sua ammissibilità e rilevanza nel successivo o coevo giudizio di merito, così come rimane impregiudicata la possibilità per il giudice del merito di disporne la rinnovazione.

I processi verbali delle prove assunte in via preventiva possono avere ingresso nel giudizio di merito solo se il giudice li abbia dichiarati ammissibili, in quanto le relative risultanze non possono essere prodotte neppure in copia, né essere altrimenti richiamate nelle difese scritte e/o orali.

Massime relative all'art. 698 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6591/2016

L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto come legittimamente acquisite le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, prodotte dalla parte attrice nel giudizio di primo grado senza che il convenuto formulasse alcuna eccezione in ordine a tale acquisizione). (Rigetta, App. Cagliari, 30/06/2010).

Cass. civ. n. 23693/2009

L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva riconosciuto come legittimamente acquisite le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, svoltosi nel contraddittorio delle parti, sin dall'inizio del giudizio di primo grado, nonostante l'assenza di un formale provvedimento del giudice istruttore e la materia acquisizione della relativa relazione soltanto in sede di decisione da parte del tribunale, posto che dette risultanze erano state invocate già nell'atto di citazione e prese specificamente in considerazione delle difese della parte convenuta, senza che fossero sollevate eccezioni di rito).

Cass. civ. n. 19563/2009

Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento; ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento. Inoltre, una volta che sia stata ritualmente acquisita al giudizio, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai limiti meramente descrittivi fissati dalla L. in quella sede, la relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno.

Cass. civ. n. 8600/2001

Gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo — cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose — possono essere considerati dal giudice come fonte di prova delle loro cause, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche.

Cass. civ. n. 1134/1993

Il giudice di merito, davanti al quale sia invocato un precedente accertamento tecnico preventivo, ha il potere-dovere, ai sensi dell'art. 698, ultimo comma, c.p.c., di esercitare il controllo sull'esistenza o meno delle condizioni di ammissibilità del ricorso e del provvedimento che abbia disposto l'accertamento, compreso il presupposto dell'urgenza.

Cass. civ. n. 9836/1990

L'art. 698 c.p.c., non prescrive, ai fini della produzione in giudizio delle prove assunte in sede di istruzione preventiva, un formale provvedimento che ne dichiari l'ammissibilità, onde tali prove devono ritenersi ammesse per il fatto stesso che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti ed il giudice le abbia esaminate, traendone elementi per la formazione del proprio convincimento.

Cass. civ. n. 3510/1989

In un giudizio di risoluzione del contratto d'affitto a coltivatore diretto iniziato dopo l'entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203 può tenersi conto degli elementi di fatto acquisiti attraverso un procedimento di istruzione preventiva ancorché svoltosi in epoca anteriore senza che abbia rilievo ostativo la mancata previa contestazione dell'inadempienza (a norma dell'art. 5 della detta legge) di cui l'istruzione preventiva ha inteso assicurare la prova, non richiedendosi un tale previo incombente con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva.

Cass. civ. n. 5147/1987

Agli effetti previsti dagli artt. 693 e 698 c.p.c., qualora per la causa di merito concorrano fori territoriali alternativi in base agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., il procedimento di istruzione preventiva espletato dinanzi a uno dei giudici che sarebbe competente per detta causa conserva la sua efficacia anche se il successivo giudizio di merito venga instaurato davanti a un giudice diverso che sia del pari competente a conoscere della controversia.

Cass. civ. n. 852/1985

Ai fini dell'assunzione e della efficacia delle prove assunte in sede di istruzione preventiva non occorre che intervenga un formale provvedimento che dichiari l'ammissibilità delle prove stesse, potendo questa risultare indirettamente dal fatto che il giudice ne abbia esaminato l'esito traendone elementi formativi per il suo convincimento, mentre è necessario soltanto che la controparte sia stata posta in condizioni di contraddire circa le risultanze delle prove preventive. La nullità dell'accertamento tecnico preventivo non può essere dichiarata quando il provvedimento irritualmente emesso abbia raggiunto il suo scopo nel rispetto del principio del contraddittorio per essere stato notificato prima dell'inizio delle operazioni peritali alla controparte, consentendo in tal modo a questa di partecipare eventualmente a tali operazioni anche con l'assistenza di un proprio consulente.

Cass. civ. n. 2864/1976

L'accertamento tecnico preventivo, che sia stato dichiarato ammissibile nel successivo giudizio di merito, ha la stessa efficacia probatoria dei mezzi istruttori acquisiti nel corso del giudizio medesimo. In particolare, anche con riguardo al predetto accertamento, opera il principio in base al quale il giudice può trarre elementi di convincimento pure dalle indagini compiute dal consulente tecnico con sconfinamento dal mandato conferitogli, purché nel rispetto del contraddittorio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 698 Codice di procedura civile

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Roberto D. S. chiede
giovedì 27/08/2020 - Abruzzo
“1) il Sig. Bianchi è proprietario di un locale commerciale concesso in locazione al sig. Rossi;
2) quest’ultimo si è reso moroso nel pagamento dei canoni pattuiti per un totale pari ad € 13.000,00;
3) in virtù della suddetta morosità, il sig. Bianchi ha richiesto ed ottenuto apposito d.i. che è stato opposto dal sig. Rossi, il quale, tra le varie, ritiene di non essere debitore, ovvero di essere creditore nei confronti del Bianchi, perché a suo dire ha diritto di ricevere il rimborso delle migliorie e addizioni per una somma pari ad € 60.000,00, quale aumento di valore apportato al fabbricato, per effetto delle citate migliori e addizioni, ovvero per i lavori di ristrutturazione eseguiti nel corso del contratto di locazione (..lavori edili autorizzati dal Bianchi per iscritto);
4) il Rossi, nelle more del procedimento di opposizione suddetto, ha incardinato un procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “chiede che l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, Voglia, in accoglimento del proprio ricorso nominare un CTU al fine di determinare i costi dei lavori e delle opere di cui alla premessa, quantificare le migliorie e/o le addizioni apportate al fabbricato (part. 2080) e l’aumento di valore del fabbricato medesimo. In via subordinata, che il nominato CTU, preliminarmente all’accertamento, tenti la conciliazione tra le parti. Con vittorie di spese, diritti ed onorari”;
5) il CTU nominato ha redatto apposito elaborato peritale (in data 19.4.2019), laddove, nel valutare i lavori eseguiti dal Rossi con tutte le necessarie autorizzazioni ed in conformità della legge, ha quantificato i costi da questi sostenuti in € 24.000,00 ed altresì ha evidenziato gravi difformità urbanistiche, indicando, seppur sommariamente, eventuali costi per lavori in “ sanatoria” pari a circa € 10.000,00; nulla quantifica in relazione alle richieste migliorie - aumento di valore apportato al fabbricato, per effetto dei i lavori di ristrutturazione eseguiti nel corso del contratto di locazione;
6) il Bianchi, venuto a conoscenza dei suddetti abusi edilizi (.. solamente in sede di ATP), in data 16.9.2019 diffida il Rossi a provvedere alla messa in ripristino dello status quo ante ovvero di procedere in sanatoria;
7) il Rossi (a tutt’oggi) non ha provveduto in tal senso;
8) nelle more del procedimento per ATP, ovvero prima del deposito della bozza peritale e stante l’avvenuta precedente riconsegna del locale, il Bianchi ha stipulato con il sig. Caio un preliminare di contratto di locazione ( non registrato) a cui non si è potuto dar seguito a causa degli abusi edilizi detti.
In buona sostanza, ad oggi, il Bianchi può locare il locale né a Caio, né tantomeno a terzi interessati.
Alla luce di quanto precede:
- può il Bianchi promuovere separata azione giudiziale per vedersi riconoscere il risarcimento del danno per mancato guadagno derivante dalla impossibilità di locare il locale in virtù degli abusi edilizi riscontrati dal CTU, magari anche a mezzo di dichiarazioni sottoscritte da terzi che erano ovviamente interessati all’affitto del locale?
- può il Rossi, nel procedimento di opposizione, richiedere CTU al fine di determinare l’eventuale aumento di valore dell’immobile in virtù delle migliorie da questi eseguite, posto che in realtà, come detto, la CTU è già stata predisposta nell’ambito del procedimento di ATP detto, laddove non si è provveduto in tal senso, ovvero nulla è stato rilevato/contestato dal Rossi in sede di osservazioni alla bozza peritale (..e né tantomeno nei verbali di udienza)?
Ringrazio e saluto cordialmente.
Roberto D. S.”
Consulenza legale i 03/09/2020
In merito alla prima domanda avanzata, a parere di chi scrive, non si ravvisano ostacoli affinchè Bianchi possa promuovere separata azione giudiziaria nei confronti del Rossi per vedersi riconoscere il risarcimento del danno per mancato guadagno derivante dalla impossibilità di locare il locale in virtù degli abusi edilizi riscontrati dal CTU. La prima azione proposta dal Bianchi è infatti assolutamente differente dalla successiva, da cui se ne differenzia sia per il petitum che per la causa petendi.
Inizialmente, infatti, lo stesso pretende dal suo debitore Rossi l’adempimento dei canoni di locazione che gli sono dovuti, e a tal fine richiede al giudice l’emissione di apposito provvedimento monitorio poi opposto da controparte; con la seconda si intraprende una azione volta a richiedere un risarcimento del danno per mancato guadagno, basandosi su fatti nuovi e, tra l’altro, successivi al sorgere del primo contenzioso. La diversità delle due azioni impedisce inoltre che il giudicato che si formerà sul primo contenzioso possa travolgere il secondo per il principio del ne bis in idem di cui all’ art. 2909 del c.c. Premesso che l’opposizione di Rossi difficilmente potrà trovare accoglimento nella sua interezza stante l’esito sicuramente per lui poco soddisfacente del procedimento di ATP, lo stesso comunque pretende il riconoscimento del rimborso delle migliorie e addizioni apportate all’ immobile condotto il locazione, cosa del tutto diversa dal risarcimento del danno per mancato guadagno richiesto dal Bianchi.

È anche giusto ricordare in questa sede come non sussiste alcun ostacolo ad utilizzare la relazione peritale depositata dal consulente tecnico in sede di ATP in un giudizio diverso rispetto a quello per il quale l’accertamento preventivo era stato richiesto.
Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza anche con arresti recenti. La Sez. II con la sentenza n. 18521 del 21.09.2016, rifacendosi alla importante pronuncia della Sez. I n. 4940 del 28.05.1996, ha precisato come:” …il provvedimento di istruzione preventiva, pur avendo natura cautelare, non è collegato al giudizio di merito; esso è infatti diretto a tutelare non già situazioni giuridiche sostanziali, ma il diritto alla prova”. Sull’argomento, è giusto ricordare anche la Sez.VI della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 12508 del 16.06.2016 ha precisato: "Costituisce principio costante di questa Corte che il giudice di merito possa utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse ed anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva; il che vale anche per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili; tanto a prescindere dal passaggio o meno in giudicato della sentenza resa nel diverso giudizio".

Ovviamente, come precisa in maniera molto chiara il 2° dell’art. 698 del c.p.c., il fatto che il giudice dell’ATP abbia ritenuto rilevanti il mezzo di prova per il successivo ed ipotetico giudizio di merito e ne abbia quindi disposto l’acquisizione preventiva, non pregiudica la possibilità per il successivo giudice del merito di valutare circa l’ammissibilità del mezzo di prova preventivamente acquisito.

L’art. 698 c.p.c. precisa inoltre che il giudice del merito può sempre disporre la rinnovazione o la nuova acquisizione del mezzo di prova preventivamente acquisito in sede di ATP.
Sotto tale ultimo aspetto, a proposito di una consulenza tecnica preventivamente acquisita in un procedimento di ATP, la Corte di Cassazione, Sez.II, con ordinanza n.20970 del 08.09.2017 ha precisato come: "rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, trattandosi di principio estensibile non solo alle CTU disposte in corso di causa, ma anche alla decisione di rinnovare gli accertamenti svolti ai sensi dell’art. 696 cpc".

E’ quindi assolutamente possibile che il Rossi possa, in seno al giudizio di opposizione, richiedere la rinnovazione delle indagini peritali già svolte in sede di ATP, anche spingendosi a chiedere che un nuovo perito si pronunci sulla quantificazione dell’aumento di valore apportato all’immobile dalle migliorie da esso realizzate.
Seppur una tale richiesta può essere avanzata, è anche giusto precisare che non è affatto scontato che il giudice vi dia seguito, tenendo conto che sul punto è stata già espletata della attività istruttoria: per dare una risposta più precisa sul punto sarebbe interessante analizzare le motivazioni avanzate da Rossi a sostegno della sua richiesta.