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Articolo 665 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Scelta nel legato alternativo

Dispositivo dell'art. 665 Codice Civile

Nel legato alternativo(1) la scelta spetta all'onerato [666 c.c.], a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo(2) [1286 c.c.].

Note

(1) E' legato alternativo quello che ha per oggetto due o più beni determinati tra cui scegliere. Es.: "lego a Tizio la mia casa in campagna o l'appartamento di Roma".
Diversamente, si parla di legato con facoltà alternativa quando l'oggetto del legato è uno ma l'onerato ha la facoltà di liberarsi prestando un bene diverso. Es.: "lego a Tizio il mio pianoforte, ma l'erede Caio potrà corrisponderne il valore in denaro".
(2) Ove periscano tutti i beni indicati quale oggetto del legato alternativo ad eccezione di uno, il legato si trasforma in semplice.
Al contrario, nel legato con facoltà alternativa, posto che uno solo è l'oggetto del legato, il perimento di esso comporta che il legato diviene privo di effetti ai sensi dell'art. 673 del c.c..

Ratio Legis

In applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni alternative (v. art. 1285 ss. del c.c., che si ritengono, peraltro, applicabili alla norma in commento) viene attribuita la scelta della prestazione alternativa al debitore (v. art. 1286 del c.c.).

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