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Articolo 663 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Legato imposto a un solo erede

Dispositivo dell'art. 663 Codice Civile

Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto(1) a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo(2).

Se è stata legata una cosa propria di un coerede(3), i coeredi [662] sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.

Note

(1) Non occorrono formule solenni, è sufficiente che emerga una chiara volontà del testatore in tal senso.
(2) Se l'erede designato è un legittimario, attraverso l'esecuzione del legato non può essere pregiudicata la sua quota di legittima ( v. art. 549 del c.c.).
(3) Dall'attribuzione a titolo di legato di un bene di proprietà di un solo coerede non si deve presumere la volontà del testatore di gravare del legato il solo proprietario, salvo non emerga una volontà contraria.
Per tale motivo gli altri eredi devono compensare l'onerato con denaro o beni ereditari, in proporzione alla loro quota ereditaria.

Ratio Legis

Viene salvaguardata l'autonomia testamentaria consentendo al testatore di disporre mortis causa dei propri beni anche in deroga all'art. 662 del c.c., che costituisce la regola generale in mancanza di una diversa previsione.

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