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Articolo 478 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Rinunzia che importa accettazione

Dispositivo dell'art. 478 Codice Civile

(1)(2)La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione [459, 519 ss. c.c.].

Note

(1) Secondo la dottrina agli artt. 477 e 478 del c.c. vengono elencate ipotesi tipiche di accettazione tacita.
La giurisprudenza, invece, parla in proposito di accettazione presunta che, a differenza di quanto previsto per l'accettazione tacita, prescinde dalla dimostrazione della sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare di cui all'art. 476 del c.c..
(2) Qualora la rinuncia avvenga a titolo gratuito o a favore di tutti gli altri chiamati, non si ha accettazione tacita perchè l'eredità sarebbe stata devoluta a tali soggetti a prescindere dalla manifestazione di volontà del rinunciante (v. art. 519 del c.c.).

Ratio Legis

Attraverso la rinuncia ai diritti successori verso corrispettivo il chiamato all'eredità compie degli atti di disposizione sui beni ereditari, manifestando implicitamente la volontà di far propri tali diritti. Da tale alienazione a titolo oneroso consegue, quindi, l'accettazione tacita dell'eredità.

Spiegazione dell'art. 478 Codice Civile

La norma in esame contempla un'ulteriore ipotesi legale tipica di accettazione tacita dell'eredità che si aggiunge a quelle espressamente previste dal precedente art. 476 del codice civile.

La rinunzia verso corrispettivo realizza un atto dispositivo dell'eredità che si concretizza in una vera e propria alienazione dei diritti dell'eredità con ciò implicando un' accettazione tacita da parte del disponente alienante. Egli, infatti, non avrebbe alcun titolo per trattenere il corrispettivo se non avesse assunto, con l'accettazione tacita, quello di erede.

La rinunzia a favore solo di alcuni dei chiamati presuppone del pari un'accettazione da parte del "rinunciante" integrando rispettivamente un atto di alienazione se compiuto verso corrispettivo o una donazione dei diritti ereditari se compiuto a titolo gratuito.
Il chiamato anche in tale ipotesi dispone dei diritti dell'eredità cosa che non potrebbe fare se non in qualità di erede.

Nelle suddette fattispecie, dunque, il termine rinuncia è impropriamente usato in quanto il chiamato non sta compiendo un atto meramente abdicativo dei propri diritti ereditari, come nel caso di rinuncia ai sensi dell'art. 519 del codice civile, ma dispone della propria delazione con ciò implicitamente accettando l'eredità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

237 Ho modificato la formulazione dell'art. 23 del progetto il quale disponeva che la rinunzia fatta a vantaggio di tutti i coeredi e gratuitamente, non importava accettazione dell'eredità. Affermare questo concetto poteva sembrare superfluo, perché è ovvio che la rinunzia, che in tal caso ha carattere abdicativo, non può importare accettazione. Invece quello che si voleva affermare era l'eccezione a questa regola, e cioè che una dichiarazione di rinunzia, quando sia accompagnata da date condizioni, importa accettazione. Questo ho espressamente enunziato nell'art. 478 del c.c..

Massime relative all'art. 478 Codice Civile

Cass. civ. n. 11213/2007

L'erede legittimo che non abbia partecipato al giudizio, promosso dagli altri eredi legittimi, diretto a far dichiarare la decadenza del (diverso soggetto) chiamato con testamento dal diritto di accettare l'eredità, qualora convenga in via transattiva di rinunciare agli effetti della sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di immobili facenti parte dell'asse ereditario, non si limita (come erroneamente affermato dal giudice di merito) a rinunciare «a far valere la decadenza» in quanto il potere così esercitato afferisce comunque ad un diritto sull'eredità, almeno vantato in quanto chiamato, e quindi a lui appartenente perché espressivo del diritto di accettare quell'eredità. La rinuncia dedotta in transazione non è quindi avulsa dalla qualità di erede legittimo, sicché quanto ricevuto in sede transattiva costituisce tacitazione non già della rinunzia a far valere la decadenza, ma del diritto a succedere in via legittima al de cuius e, quindi, esercizio di tale diritto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 478 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Simone S. chiede
martedì 18/01/2022 - Lombardia
“Buongiorno, siamo tre fratelli di cui due sono sposati ed hanno figli di età compresa tra i 4 e 18 anni e vorremmo capire quanto di seguito.
Nell’anno 2020 è morto mio papà e la casa di proprietà è stata intestata alla mamma.
Nell’aprile del 2021 è morta anche la mamma e non ha lasciato testamento.
Ora, come da volontà della mamma (espressa oralmente), ed in accordo tra fratelli, vorremmo cedere la casa ad uno solo dei fratelli (quello non sposato e senza figli).
Da un primo parere informale avuto da un avvocato, sembrerebbe che sia impossibile “cedere gratuitamente” la casa al fratello in quanto abbiamo figli minorenni che potrebbero impugnare la cessione nei futuri anni, e che l’unico modo di intestargli la casa sarebbe la vendita allo stesso ma, oltre alla nostra volontà di non voler ricevere soldi, non ne avrebbe nemmeno la possibilità economica per farlo.
Secondo l’avvocato l’unica soluzione alternativa sarebbe di intestare la casa ai tre fratelli e lasciarla in uso ad uno solo (ma i due, avendo già casa di proprietà, pagherebberol’imu su una proprietà che non si vuole e che non verrebbe utilizzata in alcun modo).

Siamo quindi gentilmente a chiedere se vi fosse un’alternativa per poter “cedere gratuitamente” la casa al fratello.

Grazie per l’attenzione.”
Consulenza legale i 24/01/2022
Le considerazioni fatte dal legale a cui già ci si è rivolti sono certamente corrette, in quanto il trasferimento a titolo gratuito ed in favore di uno solo dei fratelli delle quote dell’immobile caduto in successione costituisce senza alcun dubbio un atto di liberalità, come tale soggetto ad impugnativa da parte degli eredi legittimari (figli e coniuge) di coloro che lo hanno posto in essere, così depauperando il proprio patrimonio.

Prima di procedere, dunque, all’analisi delle soluzioni alternative prospettabili, occorre precisare che si terrà qui conto di un ulteriore elemento della fattispecie puntualizzato successivamente da chi pone il quesito, ovvero del fatto che il patrimonio ereditario si compone del solo immobile e di un modestissimo saldo attivo di conto corrente.

Posto ciò, tre sono le soluzioni che vogliono qui suggerirsi, e precisamente:

a) la prima soluzione si fonda sul presupposto che non sia stato ancora posto in essere alcun atto di accettazione espressa dell’eredità. Se così fosse e se l’intenzione dei due fratelli che intendono beneficiare il terzo è non soltanto quella di venire incontro alle esigenze di colui che ha maggiore bisogno, ma anche di non incrementare il proprio patrimonio (evitando così il pagamento di ulteriori imposte e tasse), allora si suggerisce di avvalersi di un istituto giuridico previsto dal codice civile, ma poco utilizzato nella prassi notarile.
Si tratta della c.d. rinuncia verso corrispettivo all’eredità, ipotesi espressamente prevista all’art. 478 c.c. e che, insieme all’altra fattispecie prevista dall’art. 477 del c.c. (relativa alla donazione, vendita o cessione dei diritti di successione) configura una ipotesi legale tipica di accettazione tacita di eredità.
La rinunzia dietro corrispettivo di due dei fratelli chiamati alla successione ed in favore del terzo fratello assume la struttura di negozio bilaterale, in quanto viene utilizzata per conseguire un vantaggio o per beneficiare determinati soggetti, in deroga ai principi della devoluzione dell'eredità in caso di rinunzia.
Si parla, infatti, di rinunzia traslativa, in quanto il chiamato dispone della delazione acquistando l'eredità e divenendo erede, in contrapposizione alla c.d. rinuncia abdicativa (disciplinata dall’art. 519 del c.c.), per effetto della quale il chiamato dismette o comunque respinge la delazione, non acquistando così l'eredità né la qualità di erede.
In questo secondo caso (di rinuncia abdicativa) si attiva il sistema della successione per rappresentazione (artt. 467 e ss c.c.), con la conseguenza che il diritto di accettare l’eredità passerebbe ai discendenti dei rinunzianti, in questo caso presenti (pertanto, l’acquisto in favore del terzo fratello non sarebbe definitivo).
E’ importante che la rinuncia da parte dei due fratelli venga effettuata in cambio di un corrispettivo in denaro (che non deve essere irrisorio né è detto che debba essere pari al valore delle quote ereditarie che vengono trasferite).
In ogni caso, per il soddisfacimento del prezzo pattuito, le parti possono convenire un pagamento dilazionato e differito, secondo le modalità ed i tempi che ritengono più opportuni.
I principali vantaggi di questa soluzione sono:
1. si evita un doppio trasferimento di proprietà (dalla de cuius ai tre eredi e da due degli eredi ad uno solo);
2. trattandosi di un atto a titolo oneroso (è previsto il pagamento di un corrispettivo), non può essere impugnato da parte degli eredi legittimari dei rinuncianti.

b) la seconda soluzione che si propone tiene conto, invece, del fatto che vi sia intanto stata accettazione dell’eredità da parte di tutti i chiamati o, comunque, che tutti i chiamati accettino l’eredità.
Instauratasi così la comunione ereditaria su quell’immobile, i coeredi comunisti possono benissimo convenire di procedere allo scioglimento di tale comunione secondo le modalità che ritengono più opportune.
Pertanto, in sede di divisione è ben possibile attribuire ad uno solo dei fratelli (quello che necessita di una abitazione) il diritto di usufrutto dell’intero immobile, mentre agli altri due fratelli la nuda proprietà in ragione di un mezzo indiviso ciascuno (prevedendo, se del caso, un conguaglio in denaro per equilibrare le quote, da versare sempre con pagamento dilazionato e differito).
I vantaggi di tale soluzione sono i seguenti:
1. viene soddisfatta sia l’esigenza del terzo fratello di avere un alloggio, pur non disponendo dei mezzi economici necessari per procurarselo;
2. i due fratelli nudi proprietari non sarebbero gravati dal pagamento dell’IMU, in quanto la legislazione stabilisce che imposte e tasse di un immobile vengano versate dal soggetto beneficiario dell’utilizzo della casa (per questa ragione rientrano tra le spese del soggetto usufruttuario imposte quali IRPEF, IMU e TARI);
3. si tutela nel contempo il diritto dei propri figli di non essere privati di quel bene, in quanto alla morte dello zio usufruttuario si riespande automaticamente il diritto di piena proprietà, di cui i figli, appunto, potrebbero avvantaggiarsi.

c) La terza soluzione, infine, è quella classica della vendita da parte dei due fratelli della quota a loro spettante sull’immobile caduto in successione in favore del terzo fratello.
Al fine di venire incontro alle difficoltà economiche del fratello acquirente, si può stabilire nello stesso contratto di vendita il pagamento dilazionato e differito del prezzo, prevendendo della rate di importo inferiore alla soglia massima per la quale viene imposta per legge la tracciabilità (ad ogni singola scadenza occorrerebbe soltanto rilasciare quietanza informale di pagamento).
Il prezzo può essere liberamente convenuto dalle parti, purchè ovviamente non si tratti di un prezzo irrisorio, anche al fine di evitare di andare incontro ad un accertamento di maggior valore da parte dell’Agenzia delle entrate.
Lo svantaggio principale di questa soluzione sta nel fatto che si realizza inutilmente un doppio trasferimento di proprietà (dalla de cuius ai tre eredi e da due degli eredi ad uno solo), ciò che ovviamente comporta la necessità di dover sopportare una doppia imposizione dal punto di vista fiscale.

Z. F. chiede
mercoledì 07/08/2019 - Calabria
“Salve,scrivo per conto della mia ragazza e vorrei delle delucidazioni riguardo alla successione legittima e testamentaria con le quote da calcolare,in modo da capire come agire.
Famiglia: coniuge più 3 figli.
Da quel che ho capito nella successione legittima le quote sarebbero:
1\3 coniuge
2\3= da dividere fra i 3 figli.
Nella successione testamentaria le quote sarebbero:
1\4=25% coniuge
1\4=25% Quota disponibile
50% da dividere fra 3 figli.
Relictum: di 135.000,00
Donatum:Donazione alla mia ragazza di 100 mila euro
Totale relictum + donatum - zero debiti = 235.000,00Euro
Una coalizione di coniuge più 2 figli vorrebbero agire contro la mia ragazza per lesione di legittima,in riduzione. Già ci sono state lettere a tal proposito.
La mia ragazza ha avuto dal de cuius,inoltre, un olografo che la rende erede universale; che però non ha pubblicato.
Ora ciò che non mi è chiaro è la scelta se pubblicare olografo o no.Se non pubblicasse il testamento a suo favore per evitare guerre inutili,accontentandosi dellla donazione e rinunciando all'eredità, rischierebbe di perdere se coniuge più fratello e sorella agirebbero con azione di riduzione contro la donazione?
In una successione legittima e non testamentaria esiste la quota disponibile? O la quota disponibile esiste solo in una successione testamentaria?
Chiedo questo perchè la donazione alla mia ragazza è stata fatta nella seguente modalità: " dona in conto di disponibile e per l'eventuale eccedenza in conto di legittima,con espressa dispensa dalla collazione ex art 737.c.c e dall'imputazione,di cui all'art 564 c.c .Quindi tenendo conto della situazione ,in una successione legittima , alla mia ragazza tocca la quota disponibile? E se tocca si cumula alla legittima?In tal caso quanto sarebbe la quota complessiva tra disponibile e legittima? In sostanza considerando tutta la situazione da me descritta, con una azione di riduzione di coniuge ,sorella e fratello della mia ragazza, potrebbero incidere sulla donazione?”
Consulenza legale i 16/08/2019
Il primo dubbio che si reputa necessario chiarire è quello relativo ai casi in cui occorre procedere alla determinazione della quota disponibile.
Tutte le volte in cui si apre una successione, sia essa legittima o testamentaria, la legge vuole che una quota del patrimonio ereditario sia riservata a quelli che sono considerati i familiari più stretti del de cuius, individuati ex art. 536 del c.c. in coniuge, figli e ascendenti.

L’entità di tale quota, c.d. di riserva, viene fissata dal legislatore distinguendo a seconda della persona dei legittimari (non avendo essi sempre diritto alla stessa quota) e delle ipotesi in cui si abbia concorso di più legittimari tra di loro.
Qualora il legittimario non riceva quanto gli spetterebbe, si dice che subisce una lesione della sua quota di riserva, la quale può essere cagionata dal de cuius sia con atto mortis causa (ovvero, nel caso di successione testamentaria, in forza di disposizioni testamentarie a titolo di eredità o legato) sia con atto inter vivos (donazioni o altri atti di liberalità).

Da ciò ne consegue che, anche in caso di successione legittima, deve procedersi alla riunione fittizia, in quanto il de cuius potrebbe aver donato in vita una quantità di beni superiore alla quota disponibile o addirittura aver donato tutto il proprio patrimonio, con conseguente carenza di relictum.
Pertanto, rispondendo ad una delle domande poste, può affermarsi che la disponibile non esiste solo nella successione testamentaria, ma anche in quella legittima, purchè a tale successione concorrano coloro che il legislatore qualifica come legittimari, con diritto ad una quota di riserva.

Ciò che a questo punto occorre fare per determinare la quota disponibile e, di risulta, quella riservata ai legittimari, è formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte (relictum), detraendone i debiti; si riuniscono, dunque, fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, dando loro un valore calcolato al momento dell’apertura della successione secondo i criteri previsti per la collazione, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
E’ questa una semplice operazione matematica, tant’è che prende il nome di riunione fittizia, per distinguerla da altre non fittizie, ma reali, come ad esempio la collazione.

Va qui precisato, e con ciò si cercherà adesso di chiarire l’effetto della clausola contenuta nell’atto di donazione (di espressa dispensa dalla collazione ex art. 737 del c.c. e dall’imputazione di cui all’art. 564 del c.c.) che il de cuius non può esonerare una o più delle donazioni effettuate in vita dal computo (cioè dall’operazione matematica di riunione fittizia), e che l’esonero dall’imputazione ex se in favore del legittimario incide solo nel senso di far considerare quella determinata donazione come fatta sulla quota disponibile e, dunque, da non aggiungersi a quanto ricevuto mortis causa al fine di stabilire se vi sia stata o meno lesione della quota di riserva.

Infatti, se si legge con attenzione il testo della clausola contenuta nell’atto di donazione in oggetto, si riesce ad interpretare correttamente la volontà del donante, trasfusa dal notaio nell’atto pubblico, ossia far sì che quella donazione venga fatta gravare per intero sulla disponibile (per questo il donatario viene anche dispensato dall’imputazione) e, qualora questa non sia sufficiente (e per la sola eccedenza), sulla quota di riserva spettante allo stesso donatario.

La dispensa da collazione vale a manifestare la volontà del donante che quella donazione continui a restare nel patrimonio del donatario anche in caso di lesione della quota di riserva degli altri eredi (ossia non dovrà formare oggetto di riunione materiale), ma non che la stessa possa in ogni caso sfuggire all’operazione matematica di riunione fittizia, volta a determinare il valore della quota di riserva di ciascun legittimario.

Chiariti questi concetti, vediamo adesso come conviene muoversi in previsione di eventuali azioni di riduzione da parte degli altri eredi.
Correttamente viene determinato in € 235.000 il patrimonio complessivo del de cuius, costituito da € 135.000 di relictum + € 100.000 di donatum, non essendovi alcun debito da detrarre.
Tale valore porta a determinare in:
€ 58.750 il valore della disponibile (1/4)
€ 58.750 la riserva in favore del coniuge (1/4)
€ 39.166,67 la riserva in favore di ciascuno dei figli (pari a metà del patrimonio, per un importo complessivo di € 117.500).

All’apertura della successione legittima, il patrimonio relitto di € 135.000 andrà diviso secondo le quote fissate dall’art. 581 del c.c.per la successione legittima, ossia 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli in parti eguali; pertanto, ciascun erede riceverà:
€ 45.000 il coniuge
€ 30.000 ciascun figlio.
Poiché la donazione alla figlia era stata fatta con esonero dall’imputazione, si viene a verificare una lesione per tutti gli eredi tranne che per la figlia donataria, la quale riceve € 58.750 prelevati dalla disponibile ed € 41.250 in conto di legittima, mentre la sua quota di riserva è pari alla minor somma di € 39.166,67.
Occorrerà, quindi, reintegrare la quota dei legittimari non donatari secondo le regole dell’azione di riduzione, ovvero agendo in riduzione contro il donatario per un importo complessivo di € 32.083,33, da suddividere nel seguente modo:
€ 13750 in favore del coniuge
€ 9.166,67 in favore di ciascuno dei figli.
Come può notarsi dai calcoli effettuati, la somma complessiva da ridurre è pari alla quota di legittima che il donatario verrebbe a ricevere (€ 30.000), oltre € 2.083,33, che sarebbe quanto la stessa donataria ha ricevuto in più sulla quota di riserva (€ 41.250 anziché € 39.166,67).

Si ritiene che non sia una buona soluzione quella di rinunciare all’eredità, in quanto, seppure l’art. 522 del c.c. disponga che nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunciante, occorrerebbe intanto tenere conto dell’eventuale diritto di rappresentazione in favore di alcuno dei discendenti del rinunciante e poi, almeno secondo la tesi prevalente, del fatto che quello previsto dall’art. 522 c.c. non costituisce un vero e proprio accrescimento in senso tecnico, in quanto la quota del rinunciante andrebbe ad accrescere soltanto quella degli altri fratelli, ma non quella del genitore, a cui continuerebbe a competere un terzo del patrimonio relitto.
Si preferisce suggerire, invece, un’altra soluzione, che riuscirebbe ad evitare l’inconveniente di dover affrontare inutili azioni giudiziarie volte al riequilibrio delle quote, con necessità di procedere alla nomina di consulenti tecnici per la stima del patrimonio ereditario e così via, tutte operazioni che andrebbero a gravare economicamente sugli eredi e sul loro patrimonio.

La soluzione che si vuole qui proporre è quella di stipulare, in concorso con gli altri chiamati, una rinuncia all’eredità verso corrispettivo, il quale ultimo, anziché essere costituito da una somma di denaro, dovrebbe consistere nella rinuncia da parte degli altri eredi all’esercizio dell’azione di riduzione.
Trattasi di ipotesi espressamente previste dal legislatore, ed in particolare all’art. 478 c.c. per quanto concerne la rinuncia all’eredità verso corrispettivo ed all’art. 557 del c.c. per ciò che concerne la rinuncia all’azione di riduzione.

Con la rinuncia onerosa all’eredità, fatta espressamente in favore di tutti gli altri coeredi (compreso il coniuge superstite), il rinunciante viene ad acquistare ugualmente la qualità di erede, con ciò evitandosi di incorrere nel rischio che una rinuncia pura e semplice possa valere ad incrementare la sola quota dei fratelli nonché il possibile operare di altri meccanismi giuridici, quale la rappresentazione.
Nello stesso tempo si consegue la garanzia di non vedersi costretti a subire un’azione di riduzione, risultando perfettamente lecita una rinuncia alla stessa, fatta da parte di coloro che ne sono titolari, mediante dichiarazione espressa successiva alla morte del donante (si tratta, infatti, di un diritto potestativo avente natura patrimoniale e, dunque, pienamente disponibile).
In tutta questa operazione si conseguirebbe l’ulteriore vantaggio, seppure minimo, di non dover ridurre la propria donazione per l’importo di € 2.082,33, corrispondente alla somma ricevuta in più sulla disponibile e sulla quota di riserva (sempre se vi è il consenso degli altri eredi).

In conclusione di tutto quanto sopra detto, infine, si ritiene sia del tutto fuor di luogo pensare di pubblicare il testamento, in quanto in quel caso non saremmo più in presenza di una lesione di legittima, bensì addirittura di una preterizione (cioè gli altri legittimari verrebbero del tutto estromessi dalla successione), con inevitabile esercizio da parte dei pretermessi dell’azione di riduzione, volta a colpire sia la donazione che la disposizione testamentaria.


LEONE chiede
sabato 12/02/2011 - Campania

“I miei genitori,ormai ultraottantenni, hanno diverse proprietà immobiliari di cui sarei un futuro avente diritto di una quota. Trovandomi oggi in gravi difficoltà economiche, posso cedere il diritto all'eredità ad un terzo?”

Consulenza legale i 16/02/2011

L'art. 458 del c.c. stabilisce "la nullità di ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi". Quando taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, si parla di patti dispositivi. Questi patti non sono ritenuti degni di tutela perché potrebbero implicare un votum captandae mortis (cioè la preghiera, o l'augurio che il de cuius muoia) o invitano a disporre anticipatamente e in modo pregiudizievole dei beni futuri.
Solo nel caso di chiamata all'eredità - ossia quando si aprirà la successione dei genitori in seguito a loro morte - si potrà parlare di donazione, vendita o cessione dei diritti successori.
L'art. 477 del c.c., infatti, prevede che "la donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità". In questo caso non si parla di una vera e propria rinuncia all'eredità, ma di un negozio particolare (c.d. rinunzia traslativa) con il quale si può disporre, a favore di un terzo soggetto, dell'eredità. Si tratta, più precisamente, di un contratto (che dovrà rivestire la forma scritta ex art. 1543 del c.c.) mediante il quale il beneficiario della c.d. rinuncia acquista l'eredità, ma non diviene erede.


Pasquale chiede
martedì 25/01/2011

“Si può fare la revoca ad una rinuncia di successione?”

Consulenza legale i 28/01/2011

La rinuncia all'eredità può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione non è prescritto, ossia entro i dieci anni dall'apertura della successione (morte del de cuius). Ciò, sempre se l'eredità non sia stata acquisita da altro chiamato, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità (art. 525 del c.c.).

L'acquisto degli altri chiamati che impedisce la revoca della rinuncia può avvenire sia per accettazione successiva alla rinuncia, sia per accrescimento in forza di una accettazione precedente (cioè, l'altro chiamato aveva già accettato e la sua quota si è accresciuta in forza dell'altrui rinuncia).


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