Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni (1) [1148 ss. c.c.].
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità [1153, 1260 c.c.], è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo [2038] (2) [1203 n.5, 2038 c.c.].
È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave [1147 c.c.].
Note
Ove, invece, l'erede sia in male fede (quando, cioè, sappia di non essere l'erede) o l'alienazione sia avvenuta a titolo gratuito, l'erede vero può pretendere da quello apparente il valore del bene.
I medesimi criteri si applicano anche qualora l'erede apparente abbia acquisto beni con il denaro dell'eredità: se l'acquisto è avvenuto in buona fede all'erede vero spetta il bene acquistato, se avvenuto in male fede l'erede apparente deve restituire il denaro.