Cassazione civile Sez. V sentenza n. 11213 del 16 maggio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

L'erede legittimo che non abbia partecipato al giudizio, promosso dagli altri eredi legittimi, diretto a far dichiarare la decadenza del (diverso soggetto) chiamato con testamento dal diritto di accettare l'eredità, qualora convenga in via transattiva di rinunciare agli effetti della sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di immobili facenti parte dell'asse ereditario, non si limita (come erroneamente affermato dal giudice di merito) a rinunciare «a far valere la decadenza» in quanto il potere così esercitato afferisce comunque ad un diritto sull'eredità, almeno vantato in quanto chiamato, e quindi a lui appartenente perché espressivo del diritto di accettare quell'eredità. La rinuncia dedotta in transazione non è quindi avulsa dalla qualità di erede legittimo, sicché quanto ricevuto in sede transattiva costituisce tacitazione non già della rinunzia a far valere la decadenza, ma del diritto a succedere in via legittima al de cuius e, quindi, esercizio di tale diritto.

(massima n. 2)

Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga (come nel caso) un'affermazione obiettiva di verità (decadenza del chiamato con testamento dal diritto ad accettare l'eredità, pronunciata su domanda di alcuni eredi legittimi) che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, qualora (come nella specie) siffatta efficacia non si risolve in un pregiudizio giuridico, ma addirittura in un beneficio per il terzo estraneo al giudizio (qui, l'altro erede legittimo), non essendo sufficiente l'autonomia del soggetto titolare di una pretesa analoga a quella dei partecipanti al giudizio ad escludere una estensione oggettiva del giudicato. (Nella fattispecie, ha avuto modo di precisare la S.C., tale autonomia non aveva impedito al soggetto estraneo alla vicenda processuale, ma pur sempre titolare di una pretesa analoga, a far valere in fatto, a proprio favore, in via transattiva — «rinunziando agli effetti di quella sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di un certo numero di immobili facenti parte dell'asse ereditario» — la «obiettiva verità» della intervenuta decadenza contenuta nel giudicato formatosi fra altri).

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