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Articolo 1737 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1737 Codice Civile

Il contratto di spedizione è un mandato [1703] con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante(1), o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto [1678](2) con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie(3)(4)(5).

Note

(1) Si tratta, quindi, di un mandato con o senza rappresentanza (1705 c.c.). Inoltre, si tratta di un contratto consenuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.).
(2) In linea generale si ritiene che il contratto di trasporto che lo spedizioniere si impegna a concludere possa avere ad oggetto solo beni e non persone (1678, 1683 ss. c.c.).
(3) La fattispecie deve essere tenuta distinta dal contratto di trasporto (1678 c.c.): in quest'ultimo il vettore si obbliga ad eseguire lo spostamento, nella spedizione lo spedizioniere si obbliga a concludere il contratto di trasporto e gli adempimenti connessi, quali ad esempio l'imballaggio della merce o il suo deposito (1766 c.c.). Inoltre, la spedizione è diversa dalla commissione (1731 c.c.) per lo specifico oggetto.
(4) Richiamando, quale norma generale in tema di mandato, l'art. 1705, comma 2 c.c., si ritiene che il committente possa sostituirsi allo spedizioniere ed esercitare i diritti derivanti dal contratto di trasporto agendo direttamente nei confronti del vettore.
(5) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 30-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Ratio Legis

Con il contratto in esame una parte soddisfa il proprio interesse ad ottenere un compenso e l'altra affida ad un soggetto dotato di apposite competenze il compimento delle operazioni relative al trasporto.

Spiegazione dell'art. 1737 Codice Civile

Nozione del contratto

Il contratto di spedizione è un rapporto di commissione qualificato dall'oggetto.
Lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mittente oppure in nome e per conto del mittente, un contratto di trasporto con unico o più vettori secondo il numero dei percorsi.
Mentre il vettore assume l'obbligo di trasportare (art. 1678) ed esaurisce i suoi doveri quando ha trasferito da luogo a luogo le cose ricevute in consegna, lo spedizioniere deve solo concludere il contratto di trasporto, rimanendo estraneo a qualsiasi responsabilità per i rischi inerenti all'esecuzione di questo.
Va precisato che la possibilità di attribuire allo spedizioniere il potere di rappresentanza è una novità introdotta dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152, volto ad adeguare la normativa di settore alle esigenze degli operatori della filiera logistica.
Con questo recente intervento normativo, il legislatore ha disposto altresì che il mandato conferito allo spedizioniere possa avere a oggetto la stipula di una pluralità di contratti di trasporto: anche questa modifica mira a rendere le disposizioni di legge compatibili con le esigenze di una logistica efficiente e moderna.


Il compito dello spedizioniere

Lo spedizioniere oltre a concludere il contratto, come ora si è detto, compie anche altre operazioni necessarie o utili durante o al termine del viaggio, come l'imballaggio, la presa e la resa a domicilio, il carico, lo scarico e lo sdoganamento della merce. Per l'assicurazione vi è la norma speciale dell'art.1739, comma 2.

Gli spedizionieri per la loro organizzazione, la conoscenza delle tariffe e la specializzazione dei loro servizi riescono meglio alla conclusione del contratto di trasporto e a tutte le operazioni accessorie. Possono concludere unico contratto di trasporto con più mittenti, utilizzando interi vagoni senza che il contratto di spedizione si tramuti nell'altro di trasporto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1737 Codice Civile

Cass. civ. n. 26504/2022

Al fine di integrare la fattispecie della cd. "spedizione-trasporto" ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilità del vettore - assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l'oggetto spedito, perché tale attività implica il trasferimento di cose da un luogo all'altro e, cioè, la prestazione tipica che è oggetto dell'obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, per escludere la responsabilità contrattuale dello spedizioniere, aveva ritenuto che il ritiro presso il mittente del plico - contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, dalla quale il mittente era stato escluso a causa della ritardata consegna - costituisse una semplice "operazione accessoria" ex art. 1737 c.c.).

C. giust. UE n. 14646/2014

Sebbene lo spedizioniere doganale, di cui all'art. 40 del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 43, si differenzi dalla figura disciplinata all'art. 1737 cod. civ., avendo diretta rappresentanza in dogana del proprietario della merce, al contratto di spedizione doganale si applica comunque l'art. 1739, terzo comma, cod. civ., secondo cui i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente. Ne deriva che legittimato alla ripetizione dei corrispettivi indebitamente versati per operazioni compiute fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori circuito doganale non è lo spedizioniere doganale ma l'operatore commerciale rappresentato, cui è legalmente riferibile il pagamento.

Cass. civ. n. 14089/2014

Lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, che non può essere soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, la quale è titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, ma non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

Cass. civ. n. 4900/2011

Sebbene lo spedizioniere sia tenuto, per legge, al compimento delle "operazioni accessorie" alla conclusione del contratto di trasporto per conto del mandante (art. 1737 c.c.), la legge rimette all'autonomia delle parti di stabilire quali operazioni dello spedizioniere debbano ritenersi giuridicamente accessorie e, come tali, soggette alla disciplina del contratto di spedizione e quali, invece, debbano ritenersi accessorie solo in via di fatto e perciò soggette alla disciplina dei tipo contrattuale in cui vanno di volta in volta inquadrate. II relativo accertamento è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie, un vettore marittimo aveva messo a disposizione dello spedizioniere vari "containers" per il trasporto di merce, i quali, a causa del mancato ritiro della merce stessa da parte del destinatario non gli erano stati restituiti ed aveva, pertanto, proposto domanda, nei confronti dello spedizioniere, di pagamento delle controstallie. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha condiviso la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva dello spedizioniere, ritenendo che la locazione dei "containers" fosse operazione accessoria in senso lato compiuta dallo spedizioniere in rappresentanza del mittente, come tale estranea all'oggetto del contratto di spedizione, sicché il mittente medesimo dovesse rispondere della loro ritardata restituzione).

Cass. civ. n. 3354/2009

Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e che, senza autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell'incarico ricevuto, concluda, in luogo del predetto contratto, un altro contratto di spedizione, non adempie l'obbligazione assunta verso il mandante, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell'operato del sostituto pregiudizievoli per il committente; tale spedizioniere risponde, pertanto, dell'inadempimento della persona sostituita anche se il fatto dannoso si verifichi durante l'esecuzione del contratto di trasporto dalla medesima o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe comunque prodotto, pur se egli avesse adempiuto la propria obbligazione.

Cass. civ. n. 16069/2002

Nel contratto di spedizione, l'incarico di provvedere che la consegna della merce sia effettuata previa prestazione di garanzia bancaria da parte del destinatario della stessa, non è ex se riconducibile tra le operazioni accessorie previste dall'art. 1737; c.c., del cui inadempimento lo spedizioniere risponde nei confronti del mandante. La responsabilità dello spedizioniere sussiste, infatti, soltanto qualora, interpretando il mandato conferito allo spedizioniere, si accerti che spetta a quest'ultimo verificare l'osservanza delle condizioni cui è subordinata la consegna della merce e che egli non è stato autorizzato dal mandante a sostituire a sé il vettore nell'adempimento dell'incarico.

Cass. civ. n. 13839/1999

I1 contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, con la conseguenza che i rimborsi effettuati dal mandante in favore dello spedizioniere ex art. 1740 c.c., attesone il carattere indiscutibilmente solutorio, sono assoggettabili a revoca ex art. 671. fall. nella ipotesi di fallimento, medio tempore, delmandante stesso.

Cass. civ. n. 5030/1998

Il contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume 1'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Non costituisce prestazione accessoria al contratto l'attività giudiziale svolta dal mandatario - attività in concreto non concertata o autorizzata dal mandante - per affrontare un giudizio in proprio, in relazione ad una garanzia assunta dallo stesso, con l'autorizzazione della mandante. Consegue che le spese di tale attività sopportate dallo spedizioniere non soggiacciono alla regola della ripetizione ai sensi degli artt. 1720, primo comma e 1740 c.c. 

Cass. civ. n. 4567/1997

Tra le prestazioni accessorie dello spedizioniere sono comprese non solo la custodia della merce, le verifiche doganali, l'imballaggio ed altri adempimenti di natura amministrativa, ma anche tutte le operazioni necessarie utili al trasporto, tra le quali il ritiro e la consegna della merce.

Cass. civ. n. 11915/1995

Lo spedizioniere che abbia assunto l'incarico di provvedere (nella specie, curando l'esecuzione di pagamento contro documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto — operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1737 c.c. sul contenuto del contratto di spedizione — risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell'incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario, a norma dell'art. 1717 c.c.

Cass. civ. n. 1016/1995

Le operazioni accessorie, che l'art. 1737 c.c. pone a carico dello spedizioniere, sono non soltanto quelle occorrenti per la stipulazione del contratto di trasporto, ma anche quelle complementari rispetto al risultato finale, che il committente, non optando per la sostituzione a sé dello spedizioniere medesimo, avrebbe direttamente compiuto, quale la consegna della merce al trasportatore con modalità tali da non esporla a rischi evitabili. (Nella specie, pericoli di furto durante la sosta notturna di un trasporto con autocarro, resa dalla consegna del carico in ora tarda).

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CAMERA G. chiede
domenica 25/06/2017 - Liguria
“Buongiorno,
volevo avviare una nuova attività, quella di spedizioniere.
Sono dipendente di un'azienda di trasporti da molti anni e la mia intenzione è quella di svolgere, senza mezzi propri, l'attività di intermediazione dei trasporti. Il comittente che ha necessità di svolgere un trasporto terrestre nazionale si rivolge alla mia azienda ed io individuo il trasportatote che eseguirà il trasporto. Le mie domande sono le seguenti:
- giuridicamente è tutto corretto
- la assicurazione vettoriale valida è quella del trasportatore che esegue il trasporto
- sulle fatture quale dicitura è corretto indicare
Attendo riscontro
grazie”
Consulenza legale i 29/06/2017
Per rispondere al suo quesito pare utile, innanzitutto, chiarire la distinzione tra "contratto di trasporto" e "contratto di spedizione".

Il "contratto di trasporto" è previsto e disciplinato dall'art. 1678 c.c., che lo definisce come il contratto con cui un soggetto (denominato "vettore"), si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro.
Ai fini della configurabilità di tale tipo di contratto, dunque, è indifferente che il vettore si occupi direttamente del trasporto o affidi l'esecuzione della prestazione ad un terzo (denominato "subvettore"), in quanto ciò che rileva è che il vettore consenta la realizzazione del risultato finale richiesto dal committente, vale a dire, il trasferimento della persona o della cosa da un luogo all'altro.

Di diversa natura è, invece, il "contratto di spedizione", che è definito dall'art. 1737 c.c. come il contratto con cui un soggetto affida ad un altro il compito di concludere un contratto di trasporto e di svolgere, altresì, le relative prestazioni accessorie (come, ad esempio, l'imballo e la preparazione della merce da trasportare).
In questo caso, dunque, a differenza che nel contratto di trasporto, il soggetto che ha concluso il contratto (salvo patto contrario) non si impegna a garantire il trasferimento della merce ma è responsabile unicamente della conclusione del contratto di trasporto, in nome e per conto del soggetto che l'ha incaricato.

Chiarita la definizione di "contratto di trasporto" e di "contratto di spedizione" è possibile rispondere alle domande da lei poste:

1. Giuridicamente è corretto il suo proposito di svolgere quella che lei ha definito "attività di intermediazione dei trasporti senza mezzi propri"?
Sì, lei potrà svolgere la suddetta attività mediante la conclusione di distinti "contratti di spedizione", come sopra definiti.

2. Vale l'assicurazione del trasportatore?
Sì, lei - salvo espresso patto contrario - stipulando i contratti di spedizione, non assume la responsabilità del buon esito del trasporto ma si impegna solamente a concludere un contratto di trasporto per conto dell'azienda sua committente. Sarà, poi, il vettore che, in concreto, esegue il trasporto ad assumersi il rischio del buon esito della spedizione.

3. Nelle fatture cosa dovrà indicare?
Nelle fatture che emetterà nei confronti delle sue aziende clienti dovrà descrivere la propria attività quale attività di "spedizioniere" e inserire i riferimenti del contratto di trasporto che ha concluso in nome e per conto dell'azienda cliente stessa.