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Articolo 1721 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritto del mandatario sui crediti

Dispositivo dell'art. 1721 Codice Civile

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo [1705 comma 2; 2761 comma 2](1).

Note

(1) Nonostante il dettato di tale norma e dell'art. 2761, comma 2 c.c., si ritiene che non si tratti di un privilegio ma della facoltà del mandatario di dedurre in via anticipata quanto gli spetta. Inoltre, poichè la norma si sostanzia in un limite alla possibilità del mandante di sostituirsi al mandatario prevista in tema di mandato senza rappresentanza (v. 1705, comma 2 c.c.), secondo alcuni essa si applica solo a tale tipo di mandato (1705 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a rafforzare la tutela del mandatario per il caso in cui il mandante sia inadempiente alle proprie obbligazioni (1719, 1720 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1721 Codice Civile

Il privilegio del mandatario

L'art 1721 riconosce a ogni mandatario, senza distinzione tra mandato civile e commerciale, il privilegio sulle cose del mandante che detiene per l'esecuzione del mandato; il diritto di ritenzione sulle cose soggette al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito con la facoltà di farle vendere con le norme stabilite per la vendita del pegno; il diritto di prededuzione sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi.
Il privilegio, il diritto di ritenzione e la procedura per la vendita sono regolati dagli articoli 2761, secondo comma , 2756, 3° comma , 2797; il diritto di prededuzione è regolato dall'art. 1721. Qui si parla unicamente del diritto di prededuzione rimandando per il resto al commento degli altri articoli ora indicati.


Il diritto di prededuzione dello stesso

Il mandatario ha il diritto di soddisfarsi sui crediti sorti dagli affari che ha conclusi con precedenza sul mandante e sui creditori di questo. Nelle sue linee generali il diritto di prededuzione si ricollega alle ragioni storiche donde nacque il privilegio del mandatario, alle esigenze cioè del commercio tra piazze lontane. I commissionari anticipavano i capitali per acquistare grandi partite di merci su ordini provenienti da lontano, rischiavano di agire su false o errate informazioni circa l'onestà e la solvibilità del committente e correvano l'alea di rimetterci i capitali e le spese. Il privilegio sulle cose detenute per conto del committente servì per assicurare il rimborso delle anticipazioni e delle spese con una garanzia reale ex lege, con gli effetti del pegno.

Il diritto di prededuzione sui crediti pecuniari risponde per la sua funzione al privilegio sulle cose. Tale diritto può sembrare superfluo posto che il mandatario a norma dell'art. 1705, 1°comma, acquista i diritti derivanti dagli atti che compie. Ma la ragion d'essere del diritto di prededuzione appare dal secondo comma dello stesso articolo, giacché ivi è prevista la facoltà del mandante di sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
L'esistenza del diritto di prededuzione è subordinata alla natura e all'origine dei crediti: si deve trattare di crediti pecuniari nati dagli affari che il mandatario ha concluso per il mandante. Il difetto nella legge di qualsiasi specificazione dimostra che tutti i crediti del mandatario che hanno la loro origine nell'incarico e di cui il mandatario può pretendere il pagamento godono del diritto di prededuzione. A titolo di esemplificazione si possono indicare le anticipazioni, le spese, gli interessi, il compenso, le somme dovute dal mandante al mandatario a titolo di risarcimento di danni a norma dell'art. 1720, 2° comma. Nel caso di fallimento del mandante il mandatario può far valere il diritto di prededuzione per l'intero, sempre quando fra le attività si trovino crediti sorti dagli affari conclusi e limitatamente all'ammontare dei crediti stessi.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

528 Il progetto del 1936, nell'articolo 567, estendeva il diritto di ritenzione a favore del mandatario anche alla materia civile.
La norma è stata integrata (articolo 607) con l'aggiunta che, oltre alla ritenzione vi è un diritto di privilegio; si sono poi richiamate per la realizzazione del privilegio le norme relative al pegno, perché, in entrambi i casi, il privilegio è connesso al possesso della cosa detenuta.
La formulazione data dalla disposizione dell'articolo 607, chiarisce che la tutela concessa al mandatario con il diritto di ritenzione, si estende anche alle ragioni creditorie contemplate nel precedente articolo 605 e 606.
529 L'art. 569 del progetto della Commissione reale, sulle tracce dell'art. 1756 cod. civ., conferiva carattere solidale alla responsabilità di più mandanti per uno stesso affare. Ho soppresso la disposizione per evitare ripetizioni, data la norma dell'art. 36 di questo progetto.

Massime relative all'art. 1721 Codice Civile

Cass. civ. n. 1192/2018

Il rapporto tra il consorzio stabile e la consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati al consorzio, non può essere ricostruito secondo lo schema del mandato in quanto l'assegnazione dei lavori alla consorziata da parte del consorzio, essendo successiva alla costituzione del rapporto consortile e riguardando il momento esecutivo di detto rapporto, non può essere considerata un contratto (e quindi né un subappalto, né un mandato), ma solo un atto unilaterale recettizio, sicché non può riconoscersi alla consorziata il privilegio ex art. 1721 c.c. sulle somme incamerate dal consorzio fallito in esecuzione dell'appalto.

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