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Articolo 1708 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contenuto del mandato

Dispositivo dell'art. 1708 Codice Civile

Il mandato [1703] comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento(1).

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente(2)(3).

Note

(1) E' il c.d. mandato speciale e tali ulteriori atti possono essere sia giuridici che materiali.
(2) Il c.d. mandato generale ha ad oggetto, di regola, gli atti di ordinaria amministrazione di un soggetto.
(3) Si vedano l'art. 15, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in tema di assegno bancario e circolare, e l'art. 12, R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669 in tema di cambiale e vaglia cambiario.

Ratio Legis

Se il mandato è speciale, cioè conferito per singoli specifici atti, esso può essere esattamente adempiuto solo se il mandatario può porre in essere tutti gli atti necessari a compierlo, anche se non previsti. Se, invece, è generale si presume che esso concerna solo l'ordinaria amministrazione.

Spiegazione dell'art. 1708 Codice Civile

Quali atti rientrano in genere nel contenuto del mandato

Il primo comma dell'art. 1708 si ricollega al problema più generale dei limiti del mandato.
Il mandatario è organo di volontà e presta un'attività negoziale: deve avere libertà di orientamento e di determinazione nell'interesse dello stesso mandante, che nel dare l'incarico non può prevedere tutte le contingenti situazioni, alle quali deve corrispondere iniziativa pronta ed efficace. Contro il pericolo di abusi il mandante è garantito dal limite segnato dalla legge.

II mandatario deve compiere tutti gli atti per i quali il mandato gli è stato conferito; può inoltre agire di libera determinazione per gli atti che sono necessari al compimento dei primi. Per libertà di determinazione deve intendersi soltanto che il mandatario stabilisce col suo giusto criterio quali sono gli atti necessari: quando ha visto che questi sono necessari, egli non è libero di compierli o non, ma deve compierli.
In tal modo rimane anche chiarito the la necessità dell'atto si stabilisce caso per caso in relazione all'obietto del mandato, tenendo conto non solo dei termini dell'incarico ma anche dei requisiti di forma e di sostanza richiesti per la valida costituzione del negozio giuridico al quale il mandato si riferisce. Il mandatario per concludere un negozio giuridico valido deve compiere tutti gli atti che occorrono per assicurarne la validità.


Il mandato generale

Il secondo comma dell'art. 1708 precisa che il mandato generale comprende i soli atti di amministrazione: quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione debbono essere espressamente indicati.
Ciò posto è chiaro che il mandato può essere generale anche se comprende la facoltà di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. L'ultimo inciso del secondo comma «se non sono indicati espressamente » vuol dire soltanto che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione debbono essere menzionati se si vogliono comprendere nel mandato generale. Se manca l'indicazione il mandato generale è limitato agli atti di ordinaria amministrazione.


Gli atti di ordinaria amministrazione

A qualche difficoltà diede luogo la determinazione della nozione di atto di amministrazione.
Si può ritenere tale, avuto riguardo alla sua natura oggettiva e alla sua funzione, l'atto che serve al godimento normale, alla conservazione e al miglioramento del patrimonio senza intaccarne l'integrità.
Questo criterio non è, né potrebbe essere, assoluto: occorre altresì tener conto della entità, e della consistenza del patrimonio e di tutta l'attività che l'amministratore svolge per l'amministrato.
A proposito della patria potestà il codice dà una enumerazione, di carattere esemplificativo, degli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
Quando definisce il potere del padre di amministrare i beni dei figli soggetti alla patria potestà dispone (art. 320) che egli non può alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, rinunziare a eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, chiedere divisioni, contrarre mutui, locazioni ultranovennali, non può transigere o promuovere giudizi relativi a tali atti, né riscuotere capitali. L'enumerazione può servire d'orientamento anche per stabilire quali sono gli atti di amministrazione che può compiere il mandatario generale. Di orientamento soltanto, perché non si può prescindere dal carattere di relatività della funzione dell'atto rispetto al patrimonio né dalla considerazione della natura del rapporto di mandato. Per esempio, mentre a norma dell'art. 320 il padre non può fuori del caso di necessità o di utilità evidente e senza l'autorizzazione del giudice tutelare, stare in giudizio rispetto agli atti suindicati, il mandatario quale che sia l'obietto del mandato può sempre stare in giudizio attivamente e passivamente per le controversie attinenti al rapporto costituito in virtù del mandato. Il mandatario che agisce in nome proprio acquista diritti e assume obblighi in dipendenza degli atti compiuti con i terzi e ha conseguentemente la legittimazione processuale attiva e passiva per i giudizi relativi.


Mandato generale e speciale

Il mandato è generale quando comprende tutti gli affari del mandante e conferisce al mandatario il potere di compiere tutti gli atti giuridici relativi a tali affari. È speciale quando dà al mandatario la facoltà di compiere tutti gli atti giuridici specificamente designati (in tal caso corrisponde al mandato singolare, individuo, e specialissimo della indecifrabile casistica del diritto comune) e quando comprende tutti gli atti giuridici relativi a uno o ad alcuni affari.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

514 L'articolo 595, specificando il contenuto del mandato, migliora il secondo comma dell'articolo 559 del progetto del 1936, sopprimendo la non esauriente esemplificazione che vi si rinviene e chiarendo che per il compimento degli atti a cui si riferisce l'incarico è necessario non un mandato espresso ma un mandato speciale, cioè un mandato contenente la specifica designazione degli atti stessi, sia pure cumulativamente, e senza alcuna forma di mandato specialissimo. Ciò nei rapporti fra mandante e mandatario; nei rapporti con i terzi, invece, come si ricava dalle norme sulla rappresentanza, la procura deve avere la forma richiesta per il negozio rappresentativo.
E' stato inoltre aggiunto il principio posto nel terzo comma dell'articolo 350 cod. comm., nel quale è contenuta una limitazione e, nel tempo stesso, una estensione del concetto di mandato speciale.
Per quanto concerne mandato in termini generali, ho creduto superfluo rilevare espressamente che l'ampiezza della nozione di atti di ordinaria amministrazione è diversa a seconda che si tratti di materia civile e commerciale.
515 Non ho creduto di prevedere anche l'ipotesi del mandato tacito cui accennava l'art. 1738 cod. civ., per aderire al sistema del progetto del 1936 che ne faceva cenno.
Infatti basta su tale argomento riferirsi ai principi generali del nostro ordinamento giuridico: in coerenza ho soppresso anche il secondo comma dell'art. 556 del progetto del 1936 circa la possibilità di una accettazione tacita del mandato.

Massime relative all'art. 1708 Codice Civile

Cass. civ. n. 15496/2022

In tema di compravendita, la procura limitata alla stipula del preliminare non può intendersi estesa al potere di concludere anche il contratto definitivo e di trasferire la proprietà dell'immobile; invero, la stipula del contratto definitivo non può considerarsi come un atto necessario e conseguenziale per l'adempimento del mandato, costituendone, invece, un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell'oggetto.

Cass. civ. n. 474/2016

Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale "ad negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto, compresa quella di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire procura speciale al difensore, a nulla rilevando che il mandato sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intende proporre ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 2153/2014

Il mandato per la riscossione di un credito non si estende alla transazione col debitore, la quale, ai sensi dell'art. 1708 cod. civ., è atto meramente eventuale, ulteriore rispetto all'attività espressamente consentita.

Cass. civ. n. 6138/2012

L'art. 1708, secondo comma, c.c., disponendo che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non indicati espressamente, esclude la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della procura generale, né comporta la necessità di una specifica indicazione degli atti compresi nel mandato stesso, essendo sufficiente la menzione del tipo di negozio, non rientrante nei limiti dell'ordinaria amministrazione, che il mandatario è autorizzato a concludere.

Cass. civ. n. 10687/2002

Il principio fissato dall'art. 1708 c.c., secondo il quale, di regola, vanno ricompresi nel mandato tutti gli atti necessari al compimento del negozio per il quale il mandato è stato conferito, trova applicazione al caso del mandatario munito del potere di quietanzare, anche se il pagamento sia avvenuto in epoca anteriore (e non contestualmente) al rilascio della quietanza, ed anche se non sia stato ricevuto direttamente dal rappresentante.

Cass. civ. n. 5932/1999

Tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell'art. 1708 c.c., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all'attività espressamente consentita e ne costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale, e non anche quelli che non si pongono come necessari e conseguenziali per l'adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell'oggetto. Al fine di un tal tipo di valutazioni, e perciò al fine di stabilire contenuto ed estensione del mandato conferito per l'espletamento di una determinata attività, ovviamente non si può non tener conto di atti il cui compimento sia reso obbligatorio dalla legge, dovendosi ritenere — anzi — che in un tal caso neppure si ponga concretamente un problema di individuazione dei limiti del mandato, perché il mandante (salva l'ipotesi di un espresso divieto formulato al mandatario) non può comunque ignorare che il mandatario è tenuto al rispetto della legge.

Cass. civ. n. 9162/1995

La clausola compromissoria ha carattere autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce, con la conseguenza che il potere di stipularla non pub considerarsi compreso nelle facoltà necessarie per l'espletamento del mandato, che il rappresentato abbia conferito al proprio rappresentante. (Principio ribadito dalla S.C. in relazione a fattispecie all'entrata in vigore della modifica dell'art. 808 c.p.c., introdotta con la L. n. 25 del 1994, secondo cui il potere di stipulare il contratto comprende quello di convenire la clausola compromissoria).

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