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Articolo 1718 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante

Dispositivo dell'art. 1718 Codice Civile

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo [1693 ss.].

Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515 [83 disp. att.].

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.

Ratio Legis

La norma pone a carico del mandatario alcuni obblighi accessori che si spiegano proprio in quanto quest'ultimo si obbliga a compiere degli atti giuridici per conto del mandante.

Spiegazione dell'art. 1718 Codice Civile

I doveri del mandatario in ordine alle cose speditegli per conto del mandante

L'art. 1718 unifica e rende più semplici le disposizioni degli articoli 351, 352 e 354 dell'abrogato codice di commercio, lasciandone sostanzialmente invariato il contenuto.
In un certo senso era più logico il codice di commercio perché cominciava col regolare (art. 351) il caso del commerciante che non accettava l'incarico. Il codice vigente determina prima gli obblighi del mandatario e poi li estende a chi non accetta l'incarico mentre è chiaro che la speciale statuizione ha importanza per chi riceve le cose senza essere mandatario: quando invece ha già accettato il mandato, l'obbligo di provvedere alla custodia delle cose e di tutelare i diritti del mandante di fronte al vettore è insito nel dovere generale di diligenza che deve prestare nella esecuzione del rapporto.


La custodia, il deposito e la vendita delle cose

Per il modo della custodia la legge si rimette all'iniziativa del mandatario, il quale può anche provvedere al deposito delle cose in un luogo di pubblico deposito quando per es. si tratta di una grossa partita di merce.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515: può procedervi quando adempie al dovere di custodia e quando tutela i diritti del mandante contro il vettore. Nell'un caso e nell'altro la vendita è condizionata all'urgenza, ed è fatta a norma dell'art. 1515 con o senza incanto.


Quando il mandatario può domandare la verifica di queste

L'art. 1513 consente l'accertamento tecnico prima del giudizio in caso di divergenza sulla qualità o condizione della merce. Dopo tale accertamento il giudice su istanza della parte interessata può ordinare il deposito o il sequestro o la vendita. Già si è detto che il mandatario non ha bisogno dell'ordine del giudice per il deposito e può vendere. L'ipotesi del sequestro nei rapporti interni tra mandante e mandatario è da escludere. Di regola quindi il mandatario non ha ragione di domandare l'accertamento preventivo a norma dell'art. 1513. Eccezionalmente può avere interesse a chiederlo quando, in relazione all'obbligo di conservazione che fa parte di quello di custodia, egli intende far constatare lo stato delle merci in arrivo. Se queste giungono avariate, il mandatario ha il diritto di precostituire la prova contro il possibile addebito di negligenza nella custodia e nella conservazione.


La responsabilità del mandatario per l'inadempimento dei suoi obblighi

Alla custodia delle cose e alla tutela dei diritti del mandante di fronte al vettore il mandatario deve provvedere immediatamente dopo l'arrivo delle cose stesse. Non deve domandare istruzioni al mandante. La legge prevedendo che ogni ritardo potrebbe essere dannoso dispone che « di questi fatti » vale a dire degli atti che il mandatario compie per la custodia e la tutela dei diritti contro il vettore deve dare immediato avviso al mandante. Corrispondente avviso deve dargli del mancato arrivo delle cose.

Se il mandatario non adempie agli obblighi indicati dall'art. 1718 risponde dei danni: la sua responsabilità rispetto al vettore ha carattere sostitutivo o suppletivo in quanto serve a far avere al mandante ciò che questo per la negligenza del mandatario non può avere dal vettore. In caso di contestazione quindi il mandatario può opporre al mandante tutte le eccezioni che a questo avrebbe potuto opporre il vettore.


I doveri di chi riceve le cose per conto del mandatario e non accetta l'incarico

Come si è accennato, gli obblighi indicati dall'art. 1718 incombono anche a chi non accetta il mandato. Il fondamento della disposizione si ripone generalmente nell'interesse del commercio già riconosciuto da una pratica consuetudinaria.
Il funzionamento della norma si riannoda alle disposizioni degli articoli 1326 e 1327. Secondo tali disposizioni il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte; quando però su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. Nel secondo caso l'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

Chi spedisce le cose che formano l'obietto del mandato richiede, dimostrandolo con fatti, l'esecuzione immediata del mandato. L'incaricato, se inizia l'esecuzione del contratto, vendendo per es. le merci speditegli per la vendita, accetta a norma dell'art. 1327. Se non inizia l'esecuzione, non accettando l'incarico, nulla è tenuto a fare per il cennato art. 1327, ma deve custodire le cose e fare quant'altro è prescritto dall'art. 1718.
La legge si è preoccupata di contenere entro limiti ragionevoli la sfera di applicazione della norma. L'art. 351 cod. comm. 1882 quando indicava il destinatario dell'incarico parlava del « commerciante » e si argomentava perciò che la norma non era applicabile nei rapporti del non commerciante. Il codice vigente coerentemente al sistema unitario delle norme per le obbligazioni indica quale limite che l'incarico deve rientrare nell'attività professionale del mandatario. Perciò la norma vincola anche chi non è imprenditore ma esercita un'attività professionale nel cui esercizio si può inquadrare l'incarico.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1718 Codice Civile

Cass. civ. n. 10434/2014

Le somme ricevute per conto del mandante in esecuzione di un contratto di mandato all'incasso di titoli di credito sono custodite dal mandatario in funzione dell'obbligo di restituirle al mandante, senza che, rispetto a tale adempimento, debba prospettarsi l'esistenza di un distinto contratto di deposito regolare delle somme, dovendosi ritenere che, come desumibile dall'art. 1177 cod. civ., nonché, quanto alla specifica normativa, dagli artt. 1714 e 1718 cod. civ., rientri nella disciplina del rapporto di mandato la configurabilità di un obbligo di custodia. (Nella specie, la S.C., qualificando come mandato all'incasso il contratto stipulato da un professionista con una società, poi fallita, riconosceva la compensabilità del debito contrattuale con un proprio credito professionale già ammesso al passivo).

Cass. civ. n. 7737/2010

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, la clausola "salvo incasso", con cui ha luogo l'accreditamento degli assegni rimessi dal correntista, fa gravare su quest'ultimo il rischio dell'insolvenza del debitore, ma non quello dello smarrimento del titolo, che grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1718, quarto comma, c.c., quale detentrice del titolo, in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista, e quindi tenuta alla custodia anche se non abbia specificamente accettato l'incarico, essendo un operatore professionale. Conseguentemente, in virtù del generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, nel caso di smarrimento del titolo, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta.

Cass. civ. n. 89/1978

L'art. 1718 c.c. abilita il mandatario senza rappresentanza ad agire in nome proprio, a tutela dei diritti del mandante verso il vettore, solo con riguardo alle cose che siano state spedite ad esso mandatario nell'ambito di affare da lui concluso per conto del mandante, ovvero a cose per le quali abbia comunque la qualità di destinatario, in relazione a spedizione fattagli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, o da terzi per conto del mandante.

Cass. civ. n. 1118/1969

Il mandatario, in attuazione del mandato, spesso si viene a trovare nel possesso di beni che a lui non appartengono, sia che si tratti dei beni fornitigli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, sia che si tratti di beni acquistati per conto del mandante o speditigli da terzi per conto dello stesso. In tali casi è innegabile l'obbligo della custodia, che non solo non contrasta con la disciplina generale del mandato, ma che anzi trova proprio in essa il suo fondamento.

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