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Articolo 1724 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Revoca tacita

Dispositivo dell'art. 1724 Codice Civile

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato(1), e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario [1334, 1335](2).

Note

(1) La revoca tacita si sostanzia nell'adottare comportamenti incompatibili con quello che consente al mandatario di proseguire nell'incarico.
(2) E' discusso se a tale comunicazione possa essere equiparata la conoscenza che il mandatario abbia avuto altrove della revoca. La formulazione della norma ed esigenze di certezza fanno propendere per la tesi negativa.

Ratio Legis

La norma soddisfa le esigenze di entrambe le parti: del mandante a garantire continuità e rapidità nell'esecuzione dell'incarico, consentendogli la revoca tacita; del mandatario ad essere tutelato nella propria buona fede, stabilendo che la revoca è efficace nei suoi confronti solo dal momento in cui gli viene comunicata.

Spiegazione dell'art. 1724 Codice Civile

Casi di revoca tacita del mandato

La revoca del mandato non è subordinata all'osservanza di forme speciali; può essere fatta verbalmente anche quando il mandato sia stato conferito per iscritto e la forma scritta sia stato conferito per iscritto e la forma scritta sia essenziale per il conferimento. La prova che la revoca fu data incombe al mandante; egli può fornirla in tutti i modi con i limiti imposti dalla legge per ciascun mezzo di prova.

La revoca può essere espressa o tacita.

L'art. 1760 codice del 1865 prevedeva una forma sola di revoca tacita; la nomina per lo stesso affare di un nuovo mandatario. L'art. 1724 del codice vigente ha aggiunto altro caso: il compimento dell'affare da parte del mandante.

La revoca produce effetto dal giorno in cui è comunicata al mandatario la nomina del nuovo o l'esecuzione dell'affare da parte del mandante.
Per le società in nome collettivo e per azioni il cambiamento dei soci che hanno la firma sociale deve essere iscritto nel registro delle imprese altrimenti non è opponibile ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza (articoli 2300 e 2436); ogni atto che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori deve essere depositato in copia autentica per l'iscrizione presso il registro (articoli 2309 e 2452).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

531 E' riprodotta nell'articolo 609 la norma dell'articolo 573 del progetto del 1936 concernente la speciale revoca derivante dalla nomina di un altro mandatario per lo stesso affare. Tale revoca è operativa nei rapporti interni con la semplice notificazione.
Un altro caso di revoca tacita, analogo al precedente sia nella ipotesi che il mandante tratti e concludi direttamente in proprio la fare per cui ha conferito il mandato.
In questo caso la revoca opera non appena il mandante ne abbia avuto notizia, in qualunque modo e sempre indirettamente (se vi è notizia diretta vi è revoca espressa).
Ho creduto opportuno disciplinare tale ipotesi nel secondo comma dell'articolo 609.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

716 Dell'estinzione del mandato. L'elencazione delle cause di estinzione del mandato, fatta nell'art. 1757 del codice abrogato, si è integrata (art. 1722 del c.c.) con la previsione delle ipotesi di scadenza del termine e di compimento dell'affare da parte del mandatario (se l'affare è compiuto dal mandante si ha revoca tacita dell'incarico: art. 1724 del c.c.). Si è omessa la previsione dell'ipotesi di fallimento, che è regolata dalla legge fallimentare; e si è soggiunto che la morte, l'interdizione, l'inabilitazione del mandante non estingue il mandato se questo ha per oggetto il compimento di atti relativi ad un'impresa e l'esercizio dell'impresa è continuato dagli eredi, dal tutore dall'inabilitato con l'assistenza del curatore (art. 1722, n. 4): vale qui la ragione che è stata espressa per giustificare in questi casi la continuata efficacia della proposta nonostante la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del proponente che sia imprenditore (nn. 608 e 609). Altra ipotesi in cui la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante non estingue il mandato è quella d'incarico conferito nell'interesse del mandatario o in quello di terzi (art. 1723 del c.c., secondo comma). Allora il mandato è irrevocabile; il che tuttavia non esclude validità al patto con cui si conviene la revocabilità dell'incarico e non esclude nemmeno che il mandato possa revocarsi qualora ricorra una giunta causa, come quando l'interesse del mandante debba essere altrimenti curato. Sarebbe manifestamente inammissibile che la volontà del mandatario o dei terzi potesse prevalere pure quando apparisca ingiusta un'ulteriore prosecuzione del rapporto. L'estinzione del mandato talvolta dà luogo a danni: questi sono dovuti dal mandante, se il mandato è a titolo oneroso ed è revocato senza giusta causa prima della scadenza del termine, prima del compimento dell'affare o, nel caso di mancanza di termine, senza un congruo preavviso (art. 1725 del c.c.); sono dovuti dal mandatario, tanto nel caso di mandato gratuito quanto in quello a titolo oneroso, se il mandatario rinuncia all'incarico senza giusta causa prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare o, qualora il mandato sia a tempo indeterminato, senza un congruo preavviso (art. 1727 del c.c., primo comma). Obblighi specifici si pongono circa le modalità della rinunzia da parte del mandatario (art. 1727, secondo comma), e in conseguenza dell'estinzione del mandato per morte o incapacità del mandante o del mandatario (art. 1728 del c.c.): l'inadempimento di tali obblighi produce responsabilità per danni.

Massime relative all'art. 1724 Codice Civile

Cass. civ. n. 30246/2019

Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull'area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell'interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa).

Cass. civ. n. 9082/2014

In tema di condominio negli edifici, l'assemblea può nominare un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l'amministratore uscente, applicandosi la norma sulla revoca tacita del mandato, di cui all'art. 1724 cod. civ.

Cass. civ. n. 4044/1994

Il semplice, ancorché prolungato, silenzio del mandante non comporta l'estinzione del mandato, né la revoca tacita dello stesso a norma dell'art. 1724 c.c., comportando bensì, per l'incertezza circa la prosecuzione o non del mandato, il dovere del mandatario (art. 1710 c.c.) di interpellare formalmente il proprio mandante al fine di conoscere se questo intenda o non continuare a servirsi della sua opera e nel contempo, fino a quando l'incarico non gli sia revocato, il compimento di tutti gli adempimenti occorrenti per evitare che siano compromessi i suoi diritti.

Cass. civ. n. 403/1970

Ai sensi dell'art. 1724 c.c., contenente la normativa posta a regolamento della revoca tacita del mandato, ed applicabile in via di espansione analogica all'autonomo istituto giuridico della procura, può aversi revoca tacita del negozio unilaterale attributivo del potere gestorio soltanto quando l'incarico per lo svolgimento della stessa attività sia conferito ad altro procuratore, o quando l'affare per il compimento del quale sia stata conferita la procura venga compiuto dal rappresentato.

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