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Articolo 1712 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Comunicazione dell'eseguito mandato

Dispositivo dell'art. 1712 Codice Civile

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato(1).

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato [1711](2).

Note

(1) La comunicazione è atto unilaterale recettizio (1324, 1334, 1335 c.c.) e comprende anche ogni altra attività, propedeutica o comunque complementare, che abbia accompagnato l'esecuzione del mandato.
(2) L'approvazione in questione deve essere tenuta distinta dalla ratifica (1711 c.c.) in quanto riguarda solo i rapporti interni tra mandatario e mandante e non ha rilevanza verso i terzi.

Ratio Legis

Dal secondo comma si desume che l'obbligo di comunicazione posto a carico del mandatario è volto a consentire al mandante di verificare se egli ha agito secondo diligenza nell'esecuzione dell'incarico nonchè ad accettarne il risultato.

Brocardi

Qui tacet consentire videtur

Spiegazione dell'art. 1712 Codice Civile

L'obbligo del mandatario di comunicare al mandante l'esecuzione del mandato

Il mandatario, pur agendo in nome proprio, tratta affari altrui, donde l'obbligo che egli ha di comunicare senza ritardo al mandante l'esecuzione del mandato. Se omette di dare la comunicazione ovvero la dà con ritardo è responsabile dei danni.

Il mandante a sua volta è tenuto a dare assicurazione al mandatario di avere ricevuta la comunicazione: se tace approva l'attività svolta dal mandatario. Al silenzio è equiparato il ritardo a rispondere, se questo non si può giustificare con la natura dell'affare ovvero con gli usi.


La diversa configurazione negli articoli 1711 e 1712 del caso in cui il mandatario si discosta dalle istruzioni del mandante

Il silenzio o il ritardo importa approvazione anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Il caso d'inosservanza delle istruzioni previsto dall'art. 1712 è diverso da quello regolato dal 2°comma dell'art. 1711.
L'attività del mandatario difforme dalle istruzioni si giustifica a norma dell'art. 1711 con l'esistenza di circostanze ignote al mandante e con l'impossibilità di dargliene in tempo comunicazione. La legge si rimette alla ragionevole opinione del mandatario nell'approvazione del mandante.

Nel caso dell'art. 1712 invece il mandatario, se si discosta dalle istruzioni ricevute, anche senza alcun giustificato motivo, ma dopo l'esecuzione del mandato ne dà comunicazione al mandante e questo non adempie al dovere impostogli dal medesimo articolo, l'operato del mandatario s'intende approvato. Se il mandatario oltre a discostarsi dalle istruzioni ricevute eccede i limiti del mandato, il silenzio o il ritardo produce il medesimo effetto. In fondo v'ha una ratifica presunta che per disposizione di legge non ammette la prova contraria.


Il compimento dell'affare e l'attività del mandatario

Il mandatario dopo avere eseguito il mandato deve astenersi da ogni altra ingerenza nell'affare. Se però per sopravvenute circostanze sorge la necessità ovvero l'opportunità che egli si occupi ancora dell'affare compiuto, per assicurarne per es. gli effetti o provvedere alla migliore esecuzione del contratto concluso, deve ritenersi giustificata l'ulteriore attività del mandatario svolta nell'interesse del mandante.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

520 Ho, invece, soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 562 del progetto della Commissione reale perché nel successivo art. 599 ho sancito, come norma di carattere generate, l'obbligo della pronta comunicazione al mandante dell'avvenuta esecuzione del mandato: questo obbligo era contemplato nel sistema vigente per il solo mandato commerciale (art. 357 cod. comm.).
Nel secondo comma dell'art. 599 ho, però, aggiunto, al caso dell'eccesso dal mandato, previsto dal codice di commercio in vigore, quello di deroga dalle istruzioni, per il quale deve valere la stessa ratio legis in favore della ratifica tacita.

Massime relative all'art. 1712 Codice Civile

Cass. civ. n. 15174/2017

Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonché alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, c.c., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.

Cass. civ. n. 861/2016

L'approvazione tacita dell'esecuzione del mandato, ai sensi dell'art. 1712, comma 2, c.c., presuppone la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario, dell'operazione compiuta al di fuori del mandato, essendo a tal fine necessaria la conoscenza da parte del mandante del superamento dei limiti del mandato.

Cass. civ. n. 18299/2003

La ratifica tacita da parte del mandante dell'operato del mandatario, ex art. 1712 c.c., presuppone che il mandato abbia avuto esecuzione e che di tale esecuzione il mandatario abbia dato notizia al mandante, specificando l'avvenuto compimento da parte sua delle attività divergenti o esorbitanti, laddove non può aversi ratifica tacita quando il comportamento del mandatario sia talmente divergente dalle istruzioni da far ritenere che si sia avuta una radicale inesecuzione del mandato stesso; in ogni caso, la ratifica tacita può operare nei soli rapporti tra mandante e mandatario, e non può essere invocata dall'ausiliario del mandatario nei confronti del mandante.

Cass. civ. n. 10739/2000

La revoca del mandato, di cui al n. 2 dell'art. 1712 c.c., ha natura di recesso unilaterale con efficacia ex nunc, priva di effetti estintivi rispetto al rapporto e dotata della capacità di paralizzare l'efficacia del rapporto stesso per il futuro, ossia da quando la relativa dichiarazione di volontà sta stata indirizzata al mandatario e sia decorso l'eventuale preavviso. Ne consegue che la revoca non elimina l'attività gestoria compiuta dal mandatario, restando salvi gli effetti del contratto verificatisi anteriormente alla dichiarazione di revoca, ed il mandante è tenuto a far fronte alle obbligazioni in precedenza contratte per suo conto dal mandatario nei confronti dei terzi, per quanto non ancora eventualmente esigibili. 

Cass. civ. n. 11975/1990

La norma dell'art. 1712 c.c., secondo cui il ritardo del mandante, nel rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, importa approvazione dell'atto compiuto dal mandatario, anche se questi ha ecceduto dai limiti del mandato, opera esclusivamente nei rapporti fra mandante e mandatario, sicché la suddetta approvazione tacita non può essere invocata dai terzi interessati, quale equipollente dalla ratifica disciplinata dagli artt. 1398 e 1399 c.c.

Cass. civ. n. 3992/1983

L'art. 1712 c.c. — il quale, dopo avere enunciato, nel primo comma, che «il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato», dispone, nel secondo comma, che «il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato» — presuppone la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario al mandante, dell'operazione compiuta al di fuori del mandato, ai fini della relativa comunicazione dell'esecuzione dell'incarico, secondo la previsione dell'art. 1712 c.c., integra un'obbligazione a carico del mandatario, anche nel caso in cui, in detta esecuzione, egli si sia avvalso della facoltà di sostituzione, alla stregua del disposto dell'art. 1717 c.c., ovvero con riguardo ad operazioni bancarie, dell'art. 1856 c.c. approvazione implicita, che, di conseguenza, in tanto può ravvisarsi in atti o comunicazioni del mandante, in quanto questi abbia avuto conoscenza del superamento dei limiti del mandato.

Cass. civ. n. 693/1982

La comunicazione dell'esecuzione dell'incarico, secondo la previsione dell'art. 1712 c.c., integra un'obbligazione a carico del mandatario, anche nel caso in cui, in detta esecuzione, egli si sia avvalso della facoltà di sostituzione, alla stregua del disposto dell'art. 1717 c.c., ovvero con riguardo ad operazioni bancarie, dell'art. 1856 c.c.

Cass. civ. n. 3534/1980

La responsabilità del mandatario verso il mandante, per essersi discostato dalle istruzioni, o per aver ecceduto i limiti del mandato, viene meno qualora il comportamento del mandante medesimo, dopo la comunicazione della difforme esecuzione dell'incarico, integri tacita approvazione di tale operato, ai sensi dell'art. 1712 secondo comma c.c.

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