La riforma interviene sulla disciplina contenuta nel Regolamento CE 261/2004, rafforzando e semplificando alcune delle tutele già previste e introducendo nuovi diritti per chi viaggia in aereo.
È però importante distinguere tra norme già vigenti e nuove disposizioni: l'approvazione del Parlamento rappresenta un passaggio fondamentale dell'iter legislativo, ma le nuove regole diventeranno effettivamente applicabili secondo le tempistiche previste dal testo definitivo.
Volo cancellato: il passeggero potrà scegliere. Quando un volo viene cancellato, il passeggero mantiene il diritto di scegliere tra:
- rimborso del prezzo del biglietto;
- riprotezione verso la destinazione finale;
- trasporto alternativo in condizioni comparabili.
La riforma punta, inoltre, a rendere più semplice la procedura attraverso la quale il passeggero può ottenere quanto gli spetta.
Anche la nuova disciplina europea continua a prevedere una compensazione economica in determinate situazioni di ritardo, cancellazione o negato imbarco.
Gli importi previsti sono:
- 250 euro per voli fino a 1.500 chilometri;
- 400 euro per voli superiori a 1.500 chilometri all'interno dell'Unione europea e per altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
- 600 euro per voli superiori a 3.500 chilometri.
Il rimborso restituisce al passeggero il prezzo pagato quando ricorrono le condizioni previste; la compensazione è, invece, una somma forfettaria collegata al disservizio subito.
Per alcune tratte più lunghe è prevista la possibilità di ridurre del 50% l'importo della compensazione, quando la compagnia offre una riprotezione e il passeggero arriva comunque a destinazione entro determinati limiti temporali.
In particolare, per i voli di maggiore distanza, la compensazione può essere ridotta quando il ritardo all'arrivo non supera le quattro ore.
La logica è quella di collegare l'importo dovuto non soltanto alla durata dell'interruzione, ma anche alla concreta possibilità per il passeggero di raggiungere la destinazione finale in tempi ragionevoli.
Quando il risarcimento può essere escluso?
Non tutti i ritardi o le cancellazioni danno automaticamente diritto alla compensazione.
La riforma conferma il principio delle circostanze eccezionali, cioè degli eventi che sfuggono al controllo della compagnia aerea e che non possono essere evitati neppure adottando tutte le misure ragionevoli.
Tra gli esempi indicati rientrano:
- calamità naturali;
- eruzioni vulcaniche;
- guerre;
- condizioni meteorologiche particolarmente avverse;
- passeggeri indisciplinati;
- scioperi che coinvolgono il gestore aeroportuale;
- scioperi dei fornitori dei servizi di navigazione aerea;
- scioperi dei servizi di assistenza a terra.
Ma attenzione: l'esclusione della compensazione non significa che il passeggero perda ogni diritto.
Anche quando l'evento è eccezionale, possono rimanere il diritto al rimborso o alla riprotezione e, nei casi previsti, il diritto all'assistenza. La compagnia aerea deve continuare a garantire assistenza ai passeggeri rimasti a terra.
La nuova disciplina prevede regole sull'assistenza durante l'attesa, comprendendo ristoro, pasti e, quando necessario, sistemazione alberghiera.
In presenza di interruzioni prolungate può quindi spettare al passeggero anche un alloggio per la notte, con specifiche limitazioni quando l'evento che ha provocato il disservizio è fuori dal controllo della compagnia.
Il principio fondamentale resta comunque quello secondo cui il passeggero non deve essere abbandonato in aeroporto senza assistenza.
Una delle novità più interessanti riguarda la procedura di rimborso.
Quando il passeggero sceglie il rimborso invece della riprotezione, la nuova disciplina punta a rendere il procedimento più rapido e meno burocratico.
L'obiettivo è evitare che il viaggiatore debba affrontare procedure complesse per ottenere la restituzione di somme che gli spettano.
La compagnia dovrà, inoltre, fornire al passeggero informazioni chiare sulle modalità per presentare la richiesta di compensazione.
In caso di interruzione del viaggio, il passeggero dovrà ricevere entro quattro giorni dalla conclusione del viaggio indicazioni chiare sulle modalità con cui presentare una domanda di compensazione.
Un aspetto importante è che il passeggero non dovrà necessariamente possedere un account o scaricare l'applicazione della compagnia per ricevere queste informazioni.
La riforma punta quindi a rafforzare il principio di accessibilità delle procedure.
Il nuovo sistema introduce anche un termine specifico per la richiesta della compensazione.
Il passeggero avrà nove mesi per presentare la domanda.
Una volta ricevuta la richiesta, la compagnia dovrà entro 30 giorni:
- pagare quanto dovuto;
- oppure spiegare perché ritiene di non dover corrispondere la compensazione;
- indicare le modalità attraverso le quali il passeggero può contestare la decisione.
Tra le novità che potrebbero interessare maggiormente i viaggiatori c'è quella relativa al bagaglio a mano.
Il passeggero avrà diritto a portare gratuitamente a bordo una piccola borsa o uno zaino che possa essere sistemato sotto il sedile.
La misura interviene su una delle questioni più controverse degli ultimi anni: la crescente differenziazione delle tariffe e gli addebiti applicati dalle compagnie per determinati bagagli.
La riforma punta, inoltre, a rendere più trasparente il prezzo mostrato durante la prenotazione. Quando il passeggero acquista un volo attraverso portali di ricerca o intermediari, dovrà essere possibile conoscere con chiarezza il prezzo effettivamente applicabile, compreso l'eventuale bagaglio a mano previsto dalla tariffa.
L'obiettivo è impedire che il consumatore scopra soltanto nelle fasi successive della prenotazione che il prezzo inizialmente visualizzato non comprende servizi necessari per il viaggio.
Una maggiore trasparenza dovrebbe consentire, quindi, di confrontare più facilmente le offerte delle diverse compagnie.
Un'altra novità riguarda gli errori di ortografia nel nome del passeggero.
Il nuovo testo prevede che non vengano applicati costi aggiuntivi per la correzione di errori ortografici, secondo le condizioni stabilite dalla nuova disciplina.
Si tratta di una tutela particolarmente importante perché un semplice errore nella digitazione del nome può oggi trasformarsi, in alcuni casi, in un problema economico per il viaggiatore.
La riforma interviene anche sulle carte d'imbarco digitali. Il passeggero dovrà poter ricevere la propria carta d'imbarco digitale anche senza essere obbligato ad avere un account o a utilizzare l'app della compagnia. Inoltre, non potrà essere negato l'imbarco semplicemente perché il passeggero utilizza una versione stampata della carta d'imbarco precedentemente ricevuta in formato digitale, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. L'obiettivo è evitare che la digitalizzazione diventi un ostacolo per chi non utilizza abitualmente smartphone e applicazioni.
Se non prendo l'andata, sarà possibile utilizzare il ritorno?
Il passeggero potrà utilizzare il volo di ritorno anche se non ha utilizzato la tratta di andata, senza essere obbligato a pagare un supplemento per questa ragione.
La norma interviene su una pratica che ha creato numerose controversie: la cancellazione automatica del volo di ritorno quando il passeggero non si presenta all'andata.
Con la nuova disciplina viene rafforzato il diritto del viaggiatore a utilizzare comunque la tratta di ritorno acquistata.
Particolare attenzione viene dedicata alle famiglie. Le nuove regole prevedono che le compagnie aeree debbano offrire gratuitamente un posto vicino al minore di 14 anni all'adulto che lo accompagna, evitando che la famiglia venga separata durante il volo.
L'obiettivo è impedire che la scelta di viaggiare insieme a un figlio comporti automaticamente un costo aggiuntivo per l'assegnazione dei posti.
La tutela viene estesa anche a determinate situazioni che riguardano persone con disabilità o mobilità ridotta e donne in gravidanza.
Più protezione per i passeggeri con disabilità. Una situazione particolarmente delicata è quella in cui il passeggero perde il volo perché l'aeroporto non è stato in grado di fornire in tempo l'assistenza necessaria per raggiungere il gate. In questi casi il nuovo quadro normativo prevede specifiche tutele, comprese riprotezione, assistenza e, quando ne ricorrono i presupposti, compensazione. La responsabilità per i problemi nell'assistenza alle persone con mobilità ridotta viene, quindi, affrontata in modo più puntuale.