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Articolo 200 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

Dispositivo dell'art. 200 Codice della strada

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

Massime relative all'art. 200 Codice della strada

Cass. civ. n. 18348/2012

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’omesso deposito dell’originale del verbale di contestazione presso l’ufficio dell’organo accertatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200, quarto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, non dà luogo ad alcuna nullità o illegittimità dell’attività di accertamento, in difetto di espressa conseguenza invalidante ricavabile dalle citate disposizioni.

Cass. civ. n. 6196/2011

L’accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell’illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l’efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione comminata ad un automobilista per guida con patente scaduta, in ragione del fatto che l’agente accertatore non avesse personalmente visto il trasgressore guidare alcun veicolo, ma avesse desunto aliunde che fosse disceso da un automezzo lasciato in sosta poco prima).

Cass. civ. n. 13733/2010

In tema di circolazione stradale, è invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all’autore materiale dell’infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all’ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, come richiesto dall’art. 383 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), dovendosi escludere una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario dell’autovettura, in qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi.

Cass. civ. n. 25676/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto — nella specie, la rilevazione del numero di targa di un’auto — non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito.

Cass. civ. n. 22041/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell’art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è la sola gestione degli apparecchi che servono ad accertare la violazione dei limiti di velocità ad essere rimessa agli organi di polizia stradale, nel senso che tali organi sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione e del funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonché della regolarità del loro posizionamento sulle strade. L’accertamento della violazione del limite di velocità, invece, costituendo, ex art. 11 cod. strada, un servizio di polizia stradale, ben può essere espletato, ex art. 12, comma 1, lett. e), dello stesso codice, dai corpi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza ed anche al di là di essi, ove espressamente autorizzati, restando a carico dell’interessato provare la mancata autorizzazione.

Cass. civ. n. 21878/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai fini della valutazione in ordine alla possibilità di detta contestazione, non è abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza, né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, redatto da agenti della polizia stradale sul rilievo che, correttamente utilizzando la paletta in dotazione, sarebbe stato possibile arrestare un veicolo che procedeva, su un tratto autostradale, ad una velocità di oltre 150 km/h).

Cass. civ. n. 19902/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l’art. 200 del codice medesimo prevede che la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore «quando possibile», e cioè — secondo quanto chiarito dall’art. 384 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 — non nei casi di materiale impossibilità di contestazione immediata, che lo stesso art. 384 esemplifica, indicando, tra gli altri, al punto f), l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Ne consegue che il verbalizzante, una volta constatata diligentemente l’assenza del trasgressore e del proprietario, può procedere alla redazione del verbale di accertamento di infrazione, senza alcun obbligo di preventiva ricerca dei predetti, posto che, sebbene un siffatto comportamento rientri nella possibilità materiale degli agenti, non è tuttavia imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa anche con le modalità di organizzazione del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall’Amministrazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace secondo cui, essendo stato lasciato sul cruscotto di un’auto parcheggiata in luogo vietato un cartello dal quale si evinceva che il trasgressore proprietario si trovava in un vicino negozio dallo stesso gestito, i verbalizzanti avrebbero dovuto mettersi alla ricerca di questi e contestargli la violazione).

Cass. civ. n. 17355/2009

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore).

Cass. civ. n. 7415/2009

L’elencazione, contenuta nell’art. 384 del reg. esec. del codice della strada, dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva, ma è, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare — con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua — se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad una contestazione di sorpasso vietato, ha cassato la sentenza del giudice di pace, che aveva ritenuto inidonea la motivazione del l’omessa contestazione immediata fondata sull’attestazione che il verbalizzante si trovava a bordo di altro veicolo e, perciò, nell’impossibilità di fermare il trasgressore).

Cass. pen. n. 7496/2009

Gli "ausiliari del traffico", a norma dell'art. 17, comma 132, L. 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall'art. 68, comma primo, L. 23 dicembre 1999, n. 488, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio quando procedono all'accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un ausiliario del traffico cui era stata usata violenza all'atto della contestazione di una contravvenzione al codice della strada).

Cass. civ. n. 3198/2008

In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, è legittima la contestazione non immediata dell’infrazione anche quando, nell’organizzazione del servizio di rilevazione degli illeciti, sia utilizzata una apparecchiatura autovelox che consenta l’accertamento dell’infrazione al momento del transito del veicolo, e ciò persino nell’ipotesi in cui, essendo previsto l’impiego di una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perché impegnata in altra contestazione; tuttavia l’amministrazione deve fornire la prova di non avere potuto procedere alla contestazione immediata dell’infrazione (nella fattispecie, relativa al superamento del limite di velocità per 27 km/h, rilevato dai vigili urbani a mezzo di autovelox, il tribunale aveva annullato il verbale secondo cui non era stata possibile la contestazione immediata causa la velocità del veicolo e la S.C. ha ritenuto legittima la decisione non avendo il Comune fornito la prova di tale assunto, considerato anche che trattandosi di rettilineo quel veicolo era ben visibile e poteva essere fermato).

Cass. civ. n. 2202/2008

In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto autovelox), il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’art. 12 del codice della strada demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un’attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12.

Cass. civ. n. 18071/2007

In materia di circolazione stradale, qualora non si sia proceduto alla contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada, ai sensi dell’art. 200, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ben può il giudice di merito, nell’ambito di un accertamento di fatto a lui demandato, valutare se, nella fattispecie esaminata, il motivo indicato nel verbale di accertamento sia idoneo a rendere impossibile la contestazione immediata. (In applicazione del riferito principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’ordinanza di ingiunzione prefettizia con cui era stata sanzionata l’illecita circolazione del motociclo del ricorrente in corsia o area di percorrenza riservata a mezzi pubblici, avendo il detto giudice ritenuto, con adeguata motivazione, idoneo a rendere impossibile — nel caso concreto — la contestazione immediata il motivo indicato allo scopo nel verbale di accertamento, costituito dalla necessità di «non intralciare il servizio di pubblico trasporto»),

Cass. civ. n. 8244/2007

In materia di circolazione stradale, la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, accertata a mezzo di appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, può essere effettuata anche non immediatamente, purché se ne documenti l’esistenza con immagini.

Cass. civ. n. 2206/2007

In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatone emesso dal prefetto, allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto, non essendo egli abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità redatto da agenti della polizia stradale rilevando che il servizio era stato organizzato in modo da non permettere in ogni caso agli agenti di effettuare la contestazione immediata, in quanto un loro intervento volto all’arresto immediato del veicolo, dato lo stato dei luoghi, avrebbe posto in pericolo gli utenti della strada).

Cass. civ. n. 1414/2007

In tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento dell’infrazione è irrilevante ai fini della validità della constatazione, in quanto l’art. 385 del d.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia redatto dall’agente accertatore, espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo o sia abilitato, in siffatta qualità a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza distinzione tra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione e componenti che non vi abbiano assistito, né assume alcun rilievo, ai fini della validità della contestazione non immediata, la omessa sottoscrizione del verbale da parte dell’accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio, purché non vi sia dubbio sulla provenienza dell’atto né il ricorrente alleghi elementi giustificativi di tale dubbio.

Cass. civ. n. 19780/2006

In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto «con sistema meccanizzato o di elaborazione dati», giusta il disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell’art. 3, comma secondo, del d.lgs. n. 39 del 1993 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, «dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile», e, quindi, nella specie, del verbalizzante).

Cass. civ. n. 19777/2006

In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto, allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto, non essendo egli abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione.

Cass. civ. n. 16458/2006

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dall’art. 384 reg. cod. strada, qualora esse consentano la rilevazione dell’illecito al momento stesso del transito del veicolo o solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo, la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale.

Cass. civ. n. 9272/2006

In tema di violazione delle norme del codice della strada, con riferimento all’obbligo della contestazione immediata, ove possibile, prescritta dall’articolo 200 del codice medesimo, e costituente un indefettibile elemento di legittimità del procedimento irrogativo della sanzione, anche la persona solidalmente obbligata al pagamento della stessa può dedurre in giudizio la mancata osservanza del predetto obbligo di contestazione immediata, ancorché essa abbia riguardato la contestazione della violazione al presunto trasgressore, tenuto conto del palese interesse derivante dal vincolo solidale tra la propria obbligazione e quella dell’altro debitore, alla cui legittima imposizione è necessariamente collegata quella di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fondante la predetta solidarietà.

Cass. civ. n. 3536/2006

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata.

Cass. civ. n. 24835/2005

Premesso che la violazione delle norme del codice della strada deve essere contestata immediatamente (ex art. 200, primo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992) e che l’indebita omissione di tale adempimento rende illegittimi i successivi atti del procedimento sanzionatorio, per valutare se, nel caso concreto, la contestazione immediata fosse o meno possibile deve aversi riguardo alla natura dell’infrazione contestata e ad ogni altro elemento desumibile dal verbale di accertamento, il quale deve essere preso in considerazione nella sua globalità e non solo nella parte specificamente destinata ad esplicitare la ragioni che, a giudizio dei verbalizzanti, avevano impedito la contestazione immediata della sanzione, e tenendo conto delle modalità con le quali il servizio di vigilanza era stato, nel caso di specie, concretamente organizzato dall’amministrazione.

Cass. civ. n. 18585/2005

In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, fra i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi — in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. str. — nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, va ricompresa l’ipotesi in cui gli organi addetti al controllo accertino la violazione dopo avere assunto informazioni e proceduto ad operazioni tecniche, in base all’art. 13 della legge 24 novembre 1981.

Cass. civ. n. 17941/2005

In materia di violazioni del codice della strada, l’omissione della contestazione immediata, per impossibilità della stessa, è consentita allorché l’accertamento sia eseguito mediante apparecchi di rilevamento fissi senza la presenza di agenti di polizia, anche al di fuori dell’applicabilità (ratione temporis o ratione materiae) dell’art. 4 d.l. n. 121 del 2002 (convertito nella legge n. 168 del 2002), come modificato dall’art. 7, comma 9, d.l. n. 151 del 2003 (convertito nella legge n. 214 del 2003), e del d.P.R. n. 250 del 1999 (sulla rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, ai sensi dell’art. 7, comma 133bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127), atteso che i requisiti della «gestione diretta» degli impianti e della «disponibilità degli stessi da parte degli organi di polizia», previsti dall’art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione del codice della strada, implicano solo la necessità di un collegamento con tali organi, nel senso che solo questi possono attivarli e controllare l’esito delle registrazioni, ma non anche la presenza dei medesimi organi. Né una diversa conclusione si giustificherebbe sul rilievo che l’impossibilità comportante l’omissione della contestazione immediata non potrebbe estendersi alle situazioni precostituite dalla stessa Amministrazione, attese la mancanza di un espresso divieto di utilizzo di impianti siffatti senza la presenza di organi di polizia e la sussistenza di discrezionalità amministrativa, insindacabile dal giudice ordinario, in ordine alle modalità operative scelte per l’accertamento delle infrazioni. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi ritenuto legittima la contestazione differita della violazione dei limiti di velocità accertata mediante fotoradartachimetro in posizione fissa «Autobox»).

Cass. civ. n. 944/2005

In materia di violazioni al codice della strada, è legittima la contestazione non immediata della rilevata violazione dei limiti di velocità anche quando, nell’organizzazione del servizio di rilevazione degli illeciti, sia utilizzata un’apparecchiatura «autovelox» che consenta l’accertamento della violazione al momento del transito del veicolo e, ancorché sia stato previsto l’impiego di una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perché impegnata in altra contestazione.

Cass. civ. n. 23132/2004

In tema di contestazione delle infrazioni al codice della strada, l’art. 384 del regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), nel tipizzare (alla lett. e) l’ipotesi di impossibilità della contestazione immediata costituita dall’essere l’accertamento avvenuto «per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento», non prevede che tale ipotesi si verifichi solo ove l’apparecchiatura utilizzata richieda lo sviluppo di un fotogramma.

Cass. civ. n. 2494/2001

La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all’art. 14 della legge 689/1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge 689/1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il giudice, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.

Cass. pen. n. 6373/1998

Anche sotto il vigore dei nuovi codici di procedura penale e della strada deve riconoscersi valore probatorio alle dichiarazioni rese dal contravventore agli agenti al momento della redazione del verbale di contestazione, delle quali, ai sensi dell’art. 200 cod. strad., egli può chiedere ed ottenere la verbalizzazione, diritto al quale corrisponde la validità ed utilizzabilità del verbale redatto, che costituisce atto pubblico. (Fattispecie in tema di art. 136, comma sesto, cod. strad. nella quale la prova della residenza in Italia da oltre un anno è stata ricavata dalle dichiarazioni rese dall’imputato agli agenti accertatori in assenza del difensore).

Cass. civ. n. 10753/1995

La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il giudice, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.

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