Cass. civ. n. 18348/2012
                                      In  tema  di  sanzioni  amministrative  per  violazioni  del  codice  della  strada, l’omesso  deposito dell’originale  del  verbale di  contestazione  presso l’ufficio dell’organo accertatore, ai sensi del combinato disposto  degli  artt.  200,  quarto  comma,  del  d.lgs.  30 aprile 1992 n. 285, e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.  495, non  dà  luogo  ad  alcuna  nullità  o illegittimità  dell’attività  di  accertamento, in difetto  di  espressa  conseguenza  invalidante  ricavabile dalle  citate  disposizioni.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 6196/2011
                                      L’accertamento  e  la  contestazione  delle violazioni  amministrative  in  materia  di  circolazione stradale  non  postulano  necessariamente  la diretta  percezione  sensoriale  del  verbalizzante della consumazione dell’illecito in flagranza, ben potendo  utilizzarsi,  ai  predetti  fini,  elementi  di  prova anche  indiretti  o  indizi  univocamente  convergenti, fermo restando che l’efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi  sotto  la  diretta  percezione  dello  stesso verbalizzante  ed  alle dichiarazioni  (oggettivamente intese  e  non  già  alla  veridicità  del  relativo  contenuto) rese alla presenza del medesimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha cassato per vizio  di  motivazione  la  sentenza  del  giudice  di pace che aveva annullato la sanzione comminata ad  un  automobilista  per  guida  con  patente scaduta,  in  ragione  del  fatto  che  l’agente accertatore  non  avesse  personalmente  visto  il trasgressore  guidare  alcun  veicolo, ma  avesse desunto aliunde che  fosse disceso  da  un automezzo lasciato in sosta poco prima).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 13733/2010
                                      In tema di circolazione  stradale, è  invalido, perché  non sufficientemente  specifico,  il verbale notificato all’autore  materiale  dell’infrazione  che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di  qualsiasi  indicazione  con riguardo al giorno, all’ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, come richiesto dall’art. 383 del  d.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495  (regolamento  di esecuzione  e  di  attuazione  del  codice  della  strada), dovendosi  escludere  una  sanatoria  di  detta  invalidità per  il  fatto  che  il  verbale  separatamente  notificato  al proprietario dell’autovettura, in qualità di responsabile in  solido,  rechi  detti  elementi.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 25676/2009
                                      In  tema  di  sanzioni  amministrative  per  violazioni  del codice  della  strada,  per  contestare  le  affermazioni contenute  in  un  verbale  proveniente  da  un  pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto — nella specie, la rilevazione del numero di targa di un’auto — non  è necessario  proporre  querela  di  falso,  ma  è sufficiente  fornire  prove  idonee  a  vincere  la presunzione  di  veridicità  del  verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 22041/2009
                                      In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ai sensi dell’art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre  1992,  n.  495,  è  la  sola gestione  degli apparecchi  che  servono  ad  accertare  la violazione dei limiti di velocità ad essere rimessa agli  organi  di  polizia  stradale, nel  senso  che  tali organi  sono  deputati  alla  verifica  ed  al  controllo  della sussistenza  della  omologazione  e  del  funzionamento degli apparecchi misuratori della velocità, nonché della regolarità  del  loro  posizionamento  sulle  strade. L’accertamento della violazione  del  limite  di  velocità, invece, costituendo, ex art. 11 cod. strada, un servizio di polizia  stradale,  ben  può  essere  espletato,  ex  art.  12, comma 1, lett. e), dello stesso codice, dai corpi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza ed anche  al  di  là  di  essi,  ove  espressamente  autorizzati, restando a carico dell’interessato provare la mancata autorizzazione.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 21878/2009
                                      In  tema  di  sanzioni  amministrative  per  violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione  immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione,  ai  fini  della valutazione  in  ordine  alla  possibilità  di  detta contestazione,  non  è  abilitato  a  censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza, né a sindacare le  modalità  organizzative  del  servizio  di  rilevamento delle infrazioni da parte della P.A. (Nella specie, la S.C. ha  cassato  la  sentenza  con  la  quale  il  giudice  di  pace aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, redatto da  agenti  della  polizia  stradale  sul  rilievo  che,  correttamente  utilizzando  la  paletta  in  dotazione,  sarebbe stato possibile  arrestare  un veicolo che procedeva, su un  tratto  autostradale,  ad  una  velocità  di  oltre  150 km/h).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 19902/2009
                                      In  tema  di  sanzioni  amministrative  per  violazione  del  codice  della  strada,  l’art.  200  del  codice medesimo  prevede  che  la  violazione  sia  immediatamente  contestata  al  trasgressore «quando  possibile», e cioè — secondo quanto chiarito dall’art. 384 del  d.P.R.  16  dicembre  1992,  n. 495 — non  nei  casi  di materiale impossibilità di contestazione immediata, che lo stesso art. 384 esemplifica, indicando, tra gli altri, al punto f), l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.  Ne  consegue  che  il  verbalizzante,  una  volta constatata diligentemente l’assenza del trasgressore e del  proprietario,  può  procedere  alla  redazione  del verbale  di  accertamento  di  infrazione, senza  alcun obbligo  di  preventiva  ricerca  dei  predetti, posto che,  sebbene  un  siffatto  comportamento  rientri  nella possibilità materiale degli agenti, non è tuttavia imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa  anche  con  le  modalità  di  organizzazione  del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall’Amministrazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza  del  giudice  di  pace  secondo  cui, essendo  stato  lasciato  sul  cruscotto  di  un’auto parcheggiata  in  luogo  vietato  un  cartello  dal  quale  si evinceva che il trasgressore proprietario si trovava in un vicino  negozio  dallo  stesso  gestito,  i  verbalizzanti avrebbero dovuto mettersi alla ricerca di questi e contestargli  la  violazione).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 17355/2009
                                      Nel  giudizio  di  opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione  relativo  al  pagamento  di  una  sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente  delle  circostanze  di  fatto della  violazione che  non  sono  attestate  nel  verbale  di  accertamento come  avvenute  alla  presenza  del  pubblico  ufficiale  o rispetto  alle  quali  l’atto  non  è  suscettibile  di  fede privilegiata  per  una  sua  irrisolvibile  contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto  anche  a verificare  la  correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel  verbale, pur  se  involontaria  o  dovuta  a  cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore,  in  quanto  oggetto  diretto  della constatazione  visiva  del  pubblico  ufficiale  accertatore).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 7415/2009
                                      L’elencazione, contenuta nell’art. 384 del reg. esec.  del  codice  della  strada,  dei  casi  in  cui  deve ritenersi  giustificata  la  mancata  contestazione immediata  della  violazione non  può  considerarsi esaustiva, ma è,  come  esplicitamente  detto  nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una  tale  impossibilità  sia  ugualmente  ravvisabile,  e compete  al  giudice  di  merito  valutare — con motivazione  censurabile  in  cassazione  ove  illogica  o incongrua — se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza. (Nella specie, la  S.C.,  con  riferimento  ad  una  contestazione  di sorpasso vietato, ha cassato la sentenza del giudice di pace,  che  aveva  ritenuto  inidonea  la  motivazione  del l’omessa  contestazione  immediata  fondata sull’attestazione che il verbalizzante si trovava a bordo di altro veicolo e, perciò, nell’impossibilità di fermare il trasgressore).
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 7496/2009
                                      Gli "ausiliari del traffico", a norma dell'art. 17, comma 132, L. 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall'art. 68, comma primo, L. 23 dicembre 1999, n. 488, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio quando procedono all'accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un ausiliario del traffico cui era stata usata violenza all'atto della contestazione di una contravvenzione al codice della strada).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 3198/2008
                                      In  tema  di  violazioni  delle  norme  sui  limiti  di velocità  previste  dal codice della strada, è legittima  la contestazione non immediata  dell’infrazione  anche quando, nell’organizzazione del servizio di rilevazione degli  illeciti,  sia  utilizzata  una  apparecchiatura autovelox che consenta l’accertamento dell’infrazione al momento  del  transito  del  veicolo,  e  ciò  persino nell’ipotesi  in  cui,  essendo  previsto  l’impiego  di  una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perché impegnata in altra contestazione;  tuttavia l’amministrazione  deve fornire  la  prova  di  non  avere  potuto  procedere alla  contestazione  immediata  dell’infrazione (nella  fattispecie, relativa al superamento del limite di velocità per 27 km/h, rilevato dai vigili urbani a mezzo di autovelox, il  tribunale  aveva  annullato  il  verbale secondo  cui  non  era  stata  possibile  la  contestazione immediata  causa  la  velocità  del  veicolo  e  la  S.C.  ha ritenuto  legittima  la  decisione  non  avendo  il  Comune fornito la prova di tale assunto, considerato anche che trattandosi  di  rettilineo  quel  veicolo  era  ben  visibile  e poteva  essere  fermato).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 2202/2008
                                      In  tema  di  violazioni  di  norme  sui  limiti  di velocità  accertate  a  mezzo  di  strumento  elettronico omologato (cosiddetto autovelox), il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo  fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali  l’art.  12  del codice  della  strada  demanda l’espletamento dei servizi  di  polizia  stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento  elettronico  è,  pertanto,  costituita  dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze  di  fatto,  di  tempo  e  di  luogo  indicate,  con  la conseguenza  che  la  successiva  fase  di  sviluppo  e stampa  del  negativo stesso  rappresenta  un’attività meramente  materiale  e  strumentale, cui  non  deve necessariamente  attendere  né  presenziare  il pubblico  ufficiale  rilevatore  dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 18071/2007
                                      In materia di circolazione stradale, qualora non si  sia  proceduto  alla  contestazione  immediata  della violazione delle norme del codice della strada, ai sensi dell’art. 200, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285,  ben  può  il  giudice  di  merito,  nell’ambito  di  un accertamento  di  fatto  a  lui  demandato,  valutare  se, nella  fattispecie  esaminata,  il  motivo  indicato  nel verbale  di  accertamento  sia  idoneo  a  rendere impossibile  la  contestazione  immediata.  (In applicazione del riferito principio, la S.C. ha confermato la  sentenza  del  giudice  di  pace  che  aveva  rigettato l’opposizione  proposta  avverso  l’ordinanza  di ingiunzione  prefettizia  con  cui  era  stata  sanzionata l’illecita  circolazione  del  motociclo  del  ricorrente  in corsia o area di percorrenza riservata a mezzi pubblici, avendo  il  detto  giudice  ritenuto,  con  adeguata motivazione,  idoneo  a  rendere  impossibile — nel  caso concreto — la  contestazione  immediata  il  motivo  indicato allo scopo nel verbale di accertamento, costituito dalla  necessità  di «non  intralciare il  servizio  di pubblico  trasporto»),
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 8244/2007
                                      In  materia  di  circolazione  stradale,  la  contestazione  relativa  alla  violazione  del  divieto  di  circolazione in zona a traffico limitato, accertata a mezzo di appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, può essere effettuata anche non immediatamente, purché se  ne  documenti  l’esistenza  con  immagini.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 2206/2007
                                      In tema di violazioni del codice della strada, ove non  si  sia  proceduto  a  contestazione  immediata dell’illecito,  il  giudice  dell’opposizione  ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone  l’annullamento  del  provvedimento  sanzionatone emesso dal prefetto, allorché il verbale di accertamento notificato difetti  della  indicazione  dei  motivi  che hanno  reso  impossibile  la  contestazione immediata o  sia  corredato  di  una  motivazione meramente  apparente, ma  non  può  annullare  il provvedimento  sanzionatorio in  base  ad  una illegittimità  non  desunta  dall’atto,  non  essendo  egli abilitato  a  censurare  l’organizzazione  del  servizio  di vigilanza  né  a  sindacare  le  modalità  organizzative  del servizio  di  rilevamento  delle  infrazioni  da  parte  della pubblica  amministrazione.  (Nella  specie,  la  S.C.  ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato il verbale  di  accertamento  di  violazione  del codice  della  strada  per  eccesso  di  velocità  redatto  da agenti della polizia stradale rilevando che il servizio era stato  organizzato  in  modo  da  non permettere  in  ogni caso  agli  agenti  di  effettuare  la  contestazione immediata, in quanto un loro intervento volto all’arresto immediato del veicolo, dato lo stato dei luoghi, avrebbe posto in pericolo gli utenti della strada).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 1414/2007
                                      In  tema  di  violazioni  amministrative  di  norme sulla circolazione stradale, il fatto che il verbale sia stato compilato  da  un agente  diverso  da  quello  che aveva proceduto al rilevamento dell’infrazione è irrilevante  ai  fini  della  validità  della  constatazione,  in quanto l’art. 385 del d.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento  di  attuazione  del  nuovo  codice  della strada,  nel disciplinare le modalità della contestazione non  immediata,  prevede  che  il  verbale  sia  redatto dall’agente accertatore, espressione questa che rende legittimo  il  compimento  di  tale  attività  da  parte  di qualsiasi  soggetto  che  faccia  parte  dell’organo  o  sia abilitato, in siffatta qualità a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza distinzione tra componenti  dell’organo  che  abbiano  assistito all’infrazione e componenti che non vi abbiano assistito, né  assume  alcun  rilievo,  ai  fini  della  validità  della contestazione non immediata, la omessa sottoscrizione del verbale da parte dell’accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del  servizio, purché  non  vi  sia  dubbio  sulla provenienza dell’atto né il ricorrente alleghi elementi giustificativi  di tale  dubbio.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 19780/2006
                                      In  tema  di  sanzioni  amministrative  inflitte  per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento  privo  della  sottoscrizione  autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta  redatto  «con  sistema  meccanizzato  o  di elaborazione dati», giusta il disposto degli artt. 383, comma  quarto,  e  385,  commi  terzo  e  quarto,  del regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  codice della strada, e dell’art. 3, comma secondo, del d.lgs. n. 39 del 1993 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti,  «dall’indicazione  a  stampa,  sul  documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto  responsabile»,  e,  quindi,  nella  specie, del verbalizzante).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 19777/2006
                                      In tema di violazioni del codice della strada, ove non  si  sia  proceduto  a  contestazione  immediata dell’illecito,  il  giudice  dell’opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione  legittimamente  dispone l’annullamento  del  provvedimento  sanzionatorio emesso dal prefetto, allorché il verbale di accertamento notificato difetti  della  indicazione  dei  motivi  che hanno  reso  impossibile  la  contestazione immediata o  sia  corredato di  una  motivazione  meramente  apparente,  ma  non  può annullare  il  provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto, non essendo egli abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le  modalità organizzative  del  servizio  di  rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 16458/2006
                                      In  materia  di  accertamento  di  violazioni  delle norme  sui  limiti  di  velocità  compiute  a  mezzo apparecchiature  di  controllo  (autovelox),  ai  sensi dall’art. 384 reg. cod. strada, qualora esse consentano la rilevazione dell’illecito al momento stesso del transito del veicolo o solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali  caratteristiche esenta dalla  necessità  di  ulteriori precisazioni  circa  la contestazione  immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del  veicolo,  la contestazione  deve  essere  immediata, ma  sempre  che  dal  fermo  del  veicolo  non derivino  situazioni  di  pericolo  e  che  il  servizio  sia organizzato  in  modo  da  consentirla,  nei  limiti  delle disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato  giurisdizionale.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 9272/2006
                                      In  tema  di  violazione  delle  norme  del  codice della  strada,  con  riferimento  all’obbligo  della contestazione  immediata,  ove  possibile,  prescritta dall’articolo 200 del codice medesimo, e costituente un indefettibile  elemento  di  legittimità  del  procedimento irrogativo  della  sanzione, anche  la  persona solidalmente  obbligata al  pagamento  della  stessa può  dedurre  in  giudizio  la  mancata  osservanza del  predetto  obbligo di  contestazione  immediata, ancorché essa abbia riguardato la contestazione della violazione  al  presunto  trasgressore,  tenuto  conto  del palese  interesse  derivante  dal  vincolo  solidale  tra  la propria obbligazione e quella dell’altro debitore, alla cui legittima  imposizione  è  necessariamente  collegata quella di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fondante la predetta solidarietà.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 3536/2006
                                      In tema di sanzioni amministrative per violazioni del  codice  della  strada,  la validità  della  contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla  sua  idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa  dell’interessato,  al  quale  la  contestazione medesima  è  preordinata.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 24835/2005
                                      Premesso  che  la  violazione  delle  norme  del codice  della  strada  deve  essere contestata  immediatamente (ex art. 200, primo comma, del d.lgs. n. 285 del  1992)  e  che  l’indebita  omissione  di  tale adempimento  rende  illegittimi  i  successivi  atti  del procedimento  sanzionatorio,  per  valutare  se,  nel  caso concreto,  la  contestazione  immediata  fosse  o  meno possibile deve aversi riguardo alla natura dell’infrazione contestata  e  ad  ogni  altro  elemento  desumibile  dal verbale di accertamento, il quale deve essere preso in considerazione  nella  sua  globalità  e  non  solo nella  parte  specificamente destinata  ad esplicitare  la  ragioni  che,  a  giudizio  dei verbalizzanti,  avevano  impedito  la  contestazione  immediata  della  sanzione, e tenendo conto delle  modalità con  le quali  il  servizio  di  vigilanza  era stato,  nel  caso  di  specie,  concretamente  organizzato dall’amministrazione.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 18585/2005
                                      In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al  codice  della  strada,  fra  i  motivi  che  hanno  reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi — in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod.  str. — nel  verbale  di  accertamento  a  pena  di illegittimità  del  medesimo  e  dei  successivi  atti  del procedimento,  va  ricompresa l’ipotesi in cui gli organi addetti  al  controllo  accertino  la  violazione  dopo  avere assunto  informazioni  e  proceduto  ad  operazioni tecniche, in base all’art. 13 della legge 24 novembre 1981.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 17941/2005
                                      In materia di violazioni del codice della strada, l’omissione  della  contestazione  immediata,  per impossibilità  della  stessa,  è  consentita  allorché  l’accertamento  sia  eseguito  mediante  apparecchi  di  rilevamento  fissi  senza  la  presenza  di  agenti  di  polizia, anche al di fuori dell’applicabilità (ratione temporis o ratione  materiae) dell’art.  4  d.l.  n.  121  del  2002 (convertito  nella  legge  n.  168  del  2002),  come modificato dall’art. 7, comma 9, d.l. n. 151 del 2003 (convertito nella legge n. 214 del 2003), e del d.P.R. n. 250 del 1999 (sulla rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri  storici  ed  alle  zone  a  traffico  limitato,  ai  sensi dell’art. 7, comma 133bis, della legge 15 maggio 1997, n.  127),  atteso  che  i  requisiti  della  «gestione  diretta» degli impianti e della «disponibilità degli stessi da parte degli organi di polizia», previsti dall’art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione del codice della strada, implicano solo la necessità di un collegamento con tali organi,  nel  senso  che  solo  questi  possono  attivarli  e controllare l’esito delle registrazioni, ma non anche la presenza  dei  medesimi  organi.  Né  una  diversa conclusione  si  giustificherebbe  sul  rilievo che l’impossibilità  comportante  l’omissione  della contestazione  immediata  non potrebbe estendersi  alle situazioni  precostituite  dalla  stessa  Amministrazione, attese la mancanza di un espresso divieto di utilizzo di impianti siffatti senza la presenza di organi di polizia e la sussistenza di discrezionalità amministrativa, insindacabile  dal  giudice  ordinario,  in  ordine  alle modalità  operative  scelte  per  l’accertamento  delle infrazioni.  (Nella  fattispecie  la  S.C.  ha  quindi  ritenuto legittima  la  contestazione  differita  della  violazione  dei limiti di velocità accertata mediante fotoradartachimetro in posizione fissa «Autobox»).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 944/2005
                                      In materia di violazioni al codice della strada, è legittima la contestazione non immediata della rilevata violazione  dei  limiti  di  velocità  anche  quando, nell’organizzazione  del  servizio  di  rilevazione  degli illeciti, sia utilizzata un’apparecchiatura «autovelox» che consenta  l’accertamento  della  violazione  al  momento del  transito  del  veicolo  e,  ancorché  sia  stato  previsto l’impiego di una seconda pattuglia, questa non sia in grado di procedere alla contestazione immediata perché impegnata in altra contestazione.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 23132/2004
                                      In  tema  di  contestazione  delle  infrazioni  al codice  della  strada,  l’art.  384  del  regolamento  di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), nel tipizzare (alla lett. e)  l’ipotesi  di impossibilità  della  contestazione  immediata costituita dall’essere l’accertamento  avvenuto  «per  mezzo  di  appositi  apparecchi  di rilevamento  che  consentono  la  determinazione dell’illecito  in  tempo  successivo,  ovvero  dopo  che  il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento», non prevede che tale ipotesi si verifichi solo ove l’apparecchiatura utilizzata richieda lo sviluppo di un fotogramma.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 2494/2001
                                      La  disposizione  generale  sulle  sanzioni  amministrative, di cui all’art. 14 della legge 689/1981, è derogata  dalla  disciplina  speciale  dettata  per  le violazioni del codice della strada  dagli  artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative  discende  che  non  può  essere  applicato  alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale  (affermato  in  relazione  al  disposto dell’art. 14 della legge 689/1981) secondo cui è priva di effetto  estintivo  dell’obbligazione  sanzionatoria  la mancata  contestazione  immediata,  pur  se  possibile, della violazione  qualora  sia  stata  effettuata  la tempestiva notifica del verbale di  accertamento  della  stessa.  La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza  del  procedimento  sanzionatorio, onde  essa  non  può  essere  omessa  ogni  qualvolta  sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce  una  violazione  di  legge  che  rende illegittimi  i  successivi  eventuali  atti  del procedimento  amministrativo. Perciò il giudice, se riscontra  che  la  contestazione  immediata  della violazione  amministrativa  alle  norme  del  codice stradale,  pur  concretamente  possibile,  non  è  stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento  del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 6373/1998
                                      Anche  sotto  il  vigore  dei  nuovi  codici  di  procedura  penale e della strada deve riconoscersi valore probatorio  alle  dichiarazioni  rese  dal  contravventore agli agenti al momento della redazione del verbale di contestazione, delle quali, ai sensi dell’art. 200  cod.  strad.,  egli  può  chiedere  ed  ottenere  la verbalizzazione,  diritto  al  quale  corrisponde  la  validità ed utilizzabilità del verbale redatto, che costituisce atto pubblico. (Fattispecie in tema di art. 136, comma sesto, cod.  strad.  nella  quale  la prova  della  residenza  in Italia  da  oltre  un  anno  è  stata  ricavata  dalle dichiarazioni  rese  dall’imputato  agli  agenti accertatori  in  assenza  del  difensore).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 10753/1995
                                      La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza  del  procedimento  sanzionatorio, onde  essa  non  può  essere  omessa  ogni  qualvolta  sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce  una  violazione  di  legge  che  rende illegittimi  i  successivi  eventuali  atti  del procedimento  amministrativo. Perciò il giudice, se riscontra  che  la  contestazione  immediata  della violazione  amministrativa  alle  norme  del  codice stradale,  pur  concretamente  possibile,  non  è  stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento  del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.