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Tradimento del marito: non c' diritto automatico all'assegno di mantenimento a favore della moglie

Famiglia - -
Tradimento del marito: non c' diritto automatico all'assegno di mantenimento a favore della moglie
L'assegno di mantenimento a favore non è automatico neppure in caso di tradimento del marito.
L'addebito della separazione non determina automaticamente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge. Infatti, devono concorrere nello stesso momento anche gli altri presupposti previsti dall'art. 156 del c.c..
Tale norma prescrive, infatti, il diritto al mantenimento, che consiste in una prestazione economica comprensiva di tutto ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi prima della separazione e che prescinde da uno stato di bisogno. La condizione per l'ottenimento dell'assegno è determinata dalla non addebitabilità al beneficiario della separazione e dalla disparità economica tra le condizioni patrimoniali dei due coniugi.
La sentenza di fissazione dell'assegno di mantenimento ha natura cd. "determinativa", ossia conserva i suoi effetti fino a quando, per eventi successivi, non si verifichi un mutamento oggettivo della situazione patrimoniale, e tale mutamento non sia riconosciuto da una nuova decisione. La funzione di questo contributo, pertanto, è sempre assistenziale e non risarcitoria.
Su questi presupposti si fondava la sentenza di separazione emessa dalla Corte territoriale, che aveva stabilito l'addebito della separazione al marito a causa di infedeltà extraconiugale e aveva, purtuttavia, rigettato la richiesta riconoscimento dell'assegno di mantenimento presentata dalla moglie. La Corte d'Appello aveva confermato tale posizione, lasciando immutate le condizioni predisposte.

I motivi di gravame presentati davanti agli Ermellini dalla moglie riguardavano, in primo luogo, l'esclusione del riconoscimento dell'assegno di mantenimento e della mancata comparazione della situazione economica e patrimoniale in cui versavano i due coniugi, avendo il marito uno stipendio più elevato. In aggiunta, si lamentava la violazione e falsa applicazione del predetto art. 156 del c.c.
La Suprema Corte, con l'ordinanza 11 agosto 2021, n. 22704, ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso.

Il Collegio ha osservato che, anche in presenza di un addebito di separazione, la valutazione delle condizioni economiche per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali (ex multis Corte di Cassazione, n. 975 del 2021; Corte di Cassazione n. 605 del 2017). Oltre a ciò, la comparazione tra le posizioni economiche dei coniugi deve ricomprendere la complessiva situazione economico-patrimoniale, includendo non solo i redditi ed il patrimonio, ma anche ogni altra utilità apprezzabile in termini economici, tra cui anche la disponibilità ed il godimento della casa familiare. Allo stesso modo si deve tener conto delle spese mensili che dovranno essere sostenute al fine del proprio mantenimento e di quello della prole e che andranno ad incidere nella situazione patrimoniale del coniuge a cui può essere addebitata la separazione, anche se presenta un reddito più elevato.
La Corte esclude, quindi, il riconoscimento automatico dell'assegno di mantenimento per la sola addebitabilità della separazione, essendo necessario anche il concorso di altri elementi quali la mancanza di redditi propri e il divario economico-patrimoniale valutato nel suo complesso. Nel caso di specie, questi presupposti non erano stati ritenuti sussistenti.

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