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Il titolare di un permesso di circolazione per invalidi può sempre parcheggiare in doppia fila?

Il titolare di un permesso di circolazione per invalidi può sempre parcheggiare in doppia fila?
Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996, coloro che detengono il contrassegno invalidi possono sostare con il proprio veicolo in doppia fila, a condizione che ciò non costituisca grave intralcio per il traffico.
A quali condizioni il titolare di un permesso di circolazione per invalidi può sostare in doppia fila?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26396 del 7 novembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha come protagonista un conducente, al quale era stato contestato di aver parcheggiato in doppia fila, con conseguente violazione dell’art. 158 Codice della Strada.

La multa era stata impugnata in giudizio ma sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Roma ne avevano confermato la legittimità.

Secondo il Tribunale, in particolare, il veicolo, pur essendo munito del permesso per gli invalidi (intestato al padre del conducente), non era, comunque, esonerato dai divieti imposti dall’art. 158 C.d.S.

A detta del Tribunale, inoltre, il conducente non aveva dimostrato che al momento dell’infrazione, “il veicolo fosse adibito a trasporto del titolare del permesso, con esposizione del relativo contrassegno”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il conducente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Evidenziava il ricorrente, nello specifico, che il Tribunale, nel pronunciare la propria sentenza, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996 “consente la sosta del veicolo in doppia fila a coloro i quali detengono il contrassegno invalidi, purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico”.

Nemmeno la Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal conducente multato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la sentenza del Tribunale era stata motivata sul fatto che il ricorrente non aveva dimostrato che il veicolo, al momento dell’infrazione, fosse adibito al trasporto della persona invalida, titolare del relativo permesso, così come non aveva dimostrato che fosse stato esposto il contrassegno.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal conducente multato, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.


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