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Terrazza a tasca e autorizzazione dell'assemblea condominiale

Terrazza a tasca e autorizzazione dell'assemblea condominiale
Le modificazioni che incidono sulle parti comuni dell'edificio condominiali richiedono l'autorizzazione scritta del condominio mediante apposita deliberazione dell'assemblea.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21049 dell’11 settembre 2017, ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in tema di innovazioni sui beni comuni condominiali.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista due condomini, i quali avevano agito in giudizio nei confronti di altri condomini, al fine di ottenere la condanna degli stessi “ad eliminare la terrazza ‘a tasca’ e la copertura ‘pompeiana’ realizzate sul tetto dell'edificio condominiale”.

La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Treviso, aveva accolto la domanda dei condomini, condannando i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi.

A fondamento della propria decisione, la Corte d’appello rilevava come “per la rimozione parziale del tetto e la realizzazione della terrazza a tasca occorresse un consenso da prestarsi per iscritto”, che nel caso di specie risultava mancante.

Secondo la Corte, inoltre, non si poteva parlare di “uso più intenso” del bene comune (tetto), ai sensi dell’art. 1102 c.c., in quanto i condomini convenuti si erano appropriati in via esclusiva di una parte del tetto, che era stata “definitivamente sottratta ad ogni possibile futuro godimento o utilizzazione da parte degli altri”.

Ritenendo la decisione ingiusta, i condomini interessati avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dai condomini in questione, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in primo luogo, che l’alterazione della struttura del tetto, mediante la realizzazione di una terrazza “a tasca”, a servizio di un singolo appartamento, doveva essere annoverata tra le “innovazioni alla cosa comune”.

Secondo la Corte, dunque, trattandosi di una modificazione che incideva sulle parti comuni dell’edificio condominiale, “non era consentita l'autorizzazione in forma orale, ma occorreva la forma scritta”, mediante apposita deliberazione dell’assemblea condominiale.

Ebbene, poiché, nel caso di specie, tale consenso scritto mancava, la Corte di Cassazione riteneva di dover rigettare il ricorso proposto dai condomini, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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