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Il tempo impiegato per indossare la divisa rientra nell’orario di lavoro e va retribuito

Lavoro - -
Il tempo impiegato per indossare la divisa rientra nell’orario di lavoro e va retribuito
Trattandosi di un’attività accessoria e propedeutica alla prestazione lavorativa, l’attività di vestizione e svestizione degli infermieri va riconosciuta come rientrante nell’orario di lavoro.
La vicenda aveva preso avvio dal ricorso proposto da un gruppo di infermieri dipendenti di una ASL con cui richiedevano che fosse considerato come compreso nell'orario di lavoro - e che quindi fosse retribuito - anche il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa da lavoro (c.d. tempo-tuta), all’inizio ed alla fine del turno, essendo tale attività per loro obbligatoria; infatti, necessariamente la divisa andava indossata presso i locali dell’ospedale prima della marcatura del cartellino orario. Trattandosi di un’attività accessoria e propedeutica alla prestazione lavorativa, richiedente l'impiego di un tempo pari a venti minuti a turno, ulteriore rispetto al normale orario di lavoro, gli infermieri chiedevano che anch’essa fosse considerata orario di lavoro.
Il ricorso era stato inizialmente rigettato dal Tribunale di Chieti, ma la sentenza era stata riformata dalla Corte di Appello di L'Aquila, che aveva condannato la ASL al pagamento, in favore dei dipendenti, delle differenze retributive.
La ASL aveva così proposto ricorso in Cassazione, la quale si è pronunciata con la sentenza n. 8623/2020, rigettando il ricorso.
La Suprema Corte ha osservato che già in passato la giurisprudenza aveva stabilito che “l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene”.
Di conseguenza, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, tale attività dà diritto alla retribuzione in quanto, date le sue peculiarità, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell'AUSL.
La giurisprudenza in passato aveva affermato che, in caso di rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro quando l’attività di vestizione è eterodiretta; se non lo è, “tale attività rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (Cass. sent. n. 9215/2012).
Secondo la Suprema Corte, tali affermazioni non contrastano con l’indirizzo da lei affermato nella sentenza in commento, il quale, piuttosto, rappresenta uno sviluppo di quello precedente, ponendo l'accento sulla “funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere”.
Dunque, l’attività di vestizione e svestizione degli infermieri, obbligatoria in ragione delle superiori esigenze di sicurezza ed igiene nella gestione del servizio pubblico e della stessa incolumità del personale, quando viene effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno deve essere riconosciuta come attività rientrante nell’orario di lavoro ed in ragione di ciò deve essere retribuita.
Quanto affermato è stato inoltre ritenuto in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE).


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