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IMU e TARI 2026, arriva la nuova sanatoria, ora anche Comuni e Regioni potranno attivarla: come funziona la rottamazione

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IMU e TARI 2026, arriva la nuova sanatoria, ora anche Comuni e Regioni potranno attivarla: come funziona la rottamazione
La nuova legge di bilancio per il 2026 (L. 199/2025) contiene una novità che molti contribuenti attendevano da tempo: sarà attribuita ai Comuni e alle Regioni la possibilità di prevedere direttamente, ed entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi
Uno dei modi per poter pagare meno una cartella esattoriale è rappresentato dalle sanatorie che, periodicamente, vengono messe in campo dall’esecutivo.
In un contesto caratterizzato da un aumento dei prezzi e da una crescente pressione sul potere d’acquisto di cittadini e famiglie, la rottamazione delle cartelle esattoriali, in particolare, rappresenta una misura fiscale potenzialmente di grande supporto.
Conosciuta anche come definizione agevolata, questa misura è stata introdotta più volte dal legislatore, con l'obiettivo di facilitare la riscossione dei crediti da parte dello Stato. Al contempo, offre ai contribuenti l’opportunità di saldare i propri debiti iscritti a ruolo, pagando esclusivamente il capitale originario, in quanto consente di ottenere la cancellazione di interessi di mora, sanzioni e aggio sulle somme dovute.

In passato – si rammenta - le norme non consentivano agli enti locali di approvare rottamazioni in assenza di espresse previsioni di leggi statali. Ora questo limite è stato rimosso.
La manovra finanziaria per il 2026 contiene, infatti, una novità che molti contribuenti attendevano da tempo: è attribuita ai Comuni e alle Regioni la possibilità di prevedere direttamente, ed entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi.

Una misura che, in qualche modo, anticipa quanto già previsto nella delega fiscale, ma che rischiava di arenarsi nelle lunghe tempistiche della riforma.
La novità riguarda tutti i carichi di natura locale, compresi:
  • IMU (Imposta municipale propria);
  • TARI (Tassa rifiuti);
  • ICP (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle affissioni);
  • Canoni patrimoniali unici (occupazione suolo pubblico e pubblicità);
  • multe e sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
  • tributi speciali regionali (es. tassa auto, canoni idrici, addizionali IRPEF regionali non versate).

La definizione agevolata potrà consistere:
  • nell’abbattimento totale o parziale di sanzioni e interessi di mora;
  • nella rateizzazione del debito residuo;
  • nella rinuncia agli oneri accessori e di riscossione.
Rimane, invece, esclusa qualsiasi possibilità di intervento sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In pratica, si apre la strada a una serie di “condoni locali”, con cui i rapporti con il fisco possono essere rivisti anche per tributi comunali, regionali o provinciali. Ogni ente potrà decidere autonomamente di introdurre strumenti di definizione agevolata che prevedano l’esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni, qualora i contribuenti regolarizzino obblighi tributari precedentemente non adempiuti, in tutto o in parte.
Ne deriva che la rottamazione non opera automaticamente: l’ente locale deve prima approvare un regolamento che recepisca la misura; in assenza di tale atto nessuna sanatoria locale potrà essere attiva.

Oltre alla possibilità di adottare forme di definizione agevolata di crediti comunali cristallizzati in provvedimenti comunali definitivi, il legislatore prevede anche che “ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento”. La disposizione autorizza, quindi, forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano accertate dall’ente. Nel caso di entrate tributarie, il vantaggio sarebbe nel risparmio in termini di interessi e sanzioni comunque dovute, anche a titolo di ravvedimento operoso. Tale forma di definizione agevolata appare sicuramente efficace con riferimento alla TARI, mentre crea incertezze per quanto attiene all’IMU, in ragione sia della non predeterminazione dell’importo dovuto, sia della presenza della quota di competenza statale, nel caso di immobili del gruppo catastale “D”.
Ma su quest’ultimo punto occorre richiamare la rigida posizione del Dipartimento delle finanze in merito al divieto per i Comuni di esercitare la propria potestà regolamentare con riferimento alla quota statale, che porta a ritenere che il Comune possa disporre forme di definizione agevolata dell’IMU solo con riferimento alla quota comunale.

Con riferimento ai contenuti del regolamento sono diverse le alternative a disposizione del Comune, potendo l’ente prevedere forme di definizione con riferimento ad atti di accertamento definitivi, a crediti ancora non oggetto di accertamento, a crediti in contenzioso, a crediti in riscossione coattiva, a rateizzazioni parzialmente o totalmente non pagate. Ovviamente l’ente potrà prevedere forme di definizione per tutte le ipotesi sopra elencate o, invece, limitarsi ad alcune di esse o anche circoscrivere l’intervento ad alcune specifiche entrate, tributarie e non. Non possono essere oggetto di definizione i crediti affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER), in quanto il regolamento non può imporre oneri a carico del riscossore pubblico.

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