È quanto accaduto nel caso deciso dal TAR Lazio con la sentenza n. 20426/2025, che si è pronunciata su un giudizio di non ammissione deliberato in un liceo romano. La decisione veniva contestata dai genitori.
La storia prende avvio nell’anno scolastico 2021/2022 presso il Liceo Scientifico “Maria Montessori” di Roma, indirizzo Scienze Applicate. Il Consiglio di classe, con verbale del 15 luglio 2022, decideva di non ammettere alla classe successiva uno studente, ritenendo insufficienti i risultati conseguiti. Il ragazzo contestava il giudizio, ritenendolo privo di una motivazione adeguata, fondato su un’istruttoria carente e decideva dunque di rivolgersi al TAR.
Con un’ordinanza cautelare del settembre 2022, il TAR disponeva l’ammissione “con riserva” del ricorrente alla classe quinta. Lo studente proseguiva quindi gli studi, frequentava regolarmente l’ultimo anno, affrontava l’esame di maturità e lo superava con esito positivo.
Una volta ottenuto il diploma, si iscriveva poi all’università. Giunto a questo punto, il ricorrente comunicava formalmente di non avere più interesse alla prosecuzione del processo, essendo venuta meno ogni utilità concreta che avrebbe potuto derivare dall’eventuale annullamento del verbale di non ammissione.
Per tali motivi, quando il TAR si è riunito per decidere il ricorso, il quadro era ormai ben definito. I giudici, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e, applicando l’art. 35 del codice proc. amministrativo, comma 1, lett. c), ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione è conforme ai principi che regolano il processo amministrativo, secondo cui il giudice non può pronunciarsi in astratto, ma solo quando esiste un interesse attuale e concreto, idoneo a essere soddisfatto attraverso la sentenza.
Nel momento in cui la bocciatura non produce più effetti – perché lo studente ha comunque concluso il percorso scolastico e ha proseguito gli studi universitari – la controversia perde la sua ragion d’essere.
In questo contesto, il TAR ha chiarito che, visto l’evolversi della vicenda, non avesse alcun senso decidere nel merito sulle precedenti censure sollevate, seppur rilevanti. Infatti, l’adeguata motivazione del verbale del Consiglio di classe, la completezza dell’istruttoria o il rispetto dei principi di buon andamento sono questioni prive di rilevanza in ordine alla posizione giuridica dello studente.
La sentenza evidenzia, da un lato, come le misure cautelari possano garantire allo studente una tutela immediata e impedire che una bocciatura ritenuta illegittima produca effetti irreversibili; dall’altro, come l’evoluzione naturale del percorso scolastico possa svuotare di interesse il giudizio principale. La vicenda dimostra anche che il TAR non può essere chiamato a esprimere decisioni meramente dichiarative su fatti ormai superati, in quanto il processo amministrativo richiede utilità concreta e attualità dell’interesse, pena l’improcedibilità del ricorso.