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Sospensione del termine di prescrizione: le precisazioni della Corte di Cassazione

Sospensione del termine di prescrizione: le precisazioni della Corte di Cassazione
Il termine di prescrizione può considerarsi sospeso solo quando il debitore abbia tenuto una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
Quand’è che il termine di prescrizione può considerarsi sospeso?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29990 del 13 dicembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma aveva ritenuto prescritto il credito vantato da Roma Capitale, “relativo ad un diritto di posteggio”.

Roma Capitale, dunque, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nel dichiarare che il credito era prescritto, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 2941 c.c., in quanto la stessa non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il fatto che il debitore in questione aveva fatto credere di aver adempiuto il proprio debito quando, invece, ciò non era accaduto.

Di conseguenza, secondo Roma Capitale, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione a Roma Capitale, rigettando il relativo ricorso, in quanto “manifestamente infondato”.

Osservava la Cassazione, in proposito, che, ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c., il termine di prescrizione può considerarsi sospeso solo quando il debitore abbia tenuto una “condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva dato corretta applicazione a tali principi, escludendo che potesse trovare applicazione tale causa di sospensione del termine prescrizionale, in quanto “il mancato rilevamento dell’inadempimento” da parte di Roma Capitale era imputabile solo ed esclusivamente al fatto che la stessa non aveva opportunamente verificato l’effettiva riscossione del credito.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da Roma Capitale, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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