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Scuola, ok al sabato libero anche in corso d'anno, il Consiglio di Stato approva la settimana corta: ecco la sentenza

Scuola, ok al sabato libero anche in corso d'anno, il Consiglio di Stato approva la settimana corta: ecco la sentenza
Per Silvia e Mauro, genitori entrambi lavoratori, la settimana corta di cinque giorni a scuola comporta solo problemi di natura organizzativa ed economica. Possono opporsi alla decisione con cui il Consiglio di Istituto, in corso d'anno scolastico, ha modificato il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) introducendo la settimana corta a cinque giorni?
La risposta alla domanda in epigrafe è negativa. La questione è stata chiarita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 05668 del 30 giugno 2025.

Preliminarmente ricordiamo che il piano triennale dell’offerta formativa rappresenta lo strumento principale di comunicazione tra la scuola e la famiglia e di presentazione dell’offerta formativa, essenziale dunque per la definizione degli obiettivi e dell’identità didattico-educativa della scuola. Stante la disciplina dettata dalla L. 107/2015, questo documento può essere rivisto ogni anno entro il mese di ottobre, termine di natura ordinatoria. Ne consegue che ogni istituzione scolastica ha il diritto di rivedere la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa, organizzativa delle singole scuole consultandosi con enti del territorio e genitori.

Nel caso di specie, ad avviso del Collegio di legittimità, la decisione adottata dall’amministrazione con la delibera impugnata risulta pienamente legittima e riconducibile all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, così come garantita dall’ordinamento vigente. Anche dalla lettura della legge che si assume violata, emerge chiaramente come tra le attribuzioni del PTOF rientri la possibilità di determinare i giorni di svolgimento delle attività didattiche, in modo tale da garantire coerenza tra la calendarizzazione delle lezioni e l’offerta formativa complessiva dell’Istituto.

La definizione dell’orario settimanale, pertanto, rappresenta una componente integrante dell’organizzazione didattica e va ricondotta all’autonomia scolastica.

In questo quadro, la scelta di adottare il modello della "settimana corta", anche se introdotta in corso d’anno, può quindi considerarsi legittima.

Ancora – come rilevato dal Consiglio di Stato – la decisione di riorganizzare l’orario settimanale è stata preceduta da un’adeguata attività istruttoria e da un confronto con gli organi collegiali competenti, ovvero il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, entrambi titolari di funzioni deliberative rilevanti sull’organizzazione scolastica. Le motivazioni della scelta sono state esplicitate e riconducibili alla necessità di armonizzare l’articolazione settimanale con gli standard nazionali, regionali ed europei, nel rispetto del monte ore annuale previsto dal curricolo per ciascuna disciplina e attività obbligatoria.

È stato inoltre riscontrato il pieno coinvolgimento delle famiglie, consultate attraverso un sondaggio conoscitivo volto a favorire la partecipazione al processo di definizione del nuovo assetto organizzativo, sia nella fase sperimentale che in quella di eventuale conferma.

Va tuttavia precisato che il parere espresso dai genitori, pur costituendo elemento di rilievo nel percorso partecipativo, non ha carattere vincolante: la decisione finale compete al Consiglio di Istituto.

Infine, per poter ritenere violato il principio del legittimo affidamento, è necessario che l’amministrazione abbia posto in essere un atto inequivocabile da cui derivi un vantaggio certo e stabile per il privato, tale da far sorgere una legittima aspettativa di mantenimento nel tempo. Al contrario, nel caso in esame, non può ritenersi configurabile un affidamento giuridicamente tutelabile da parte delle famiglie in merito al mantenimento dell’orario scolastico articolato su sei giorni settimanali.

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