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Scuola, corsi sulla sicurezza obbligatori e senza retribuzione, anche fuori orario di lavoro: nuova sentenza Cassazione

Lavoro - -
Scuola, corsi sulla sicurezza obbligatori e senza retribuzione, anche fuori orario di lavoro: nuova sentenza Cassazione
Con la sentenza n. 23084 dell’11 agosto 2025, la Cassazione Civile – Sezione Lavoro ha fatto chiarezza su una questione ricorrente nel mondo della scuola: il docente ha diritto a un compenso aggiuntivo per la partecipazione ai corsi obbligatori di formazione sulla sicurezza, se svolti in orario pomeridiano o a scuole chiuse? Scopriamo insieme le argomentazioni della Suprema Corte
Un docente aveva proposto ricorso per ottenere il pagamento delle ore impiegate in un corso di formazione sulla sicurezza, sostenendo che si trattasse di lavoro aggiuntivo ai sensi dell’art. 30 del CCNL Scuola, poiché svolto in orario pomeridiano e quindi fuori dall’orario ordinario di servizio.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’attività non rientrasse nei compiti obbligatori del docente (artt. 28 e 29 CCNL) e quindi dovesse essere remunerata separatamente.
La Corte d’Appello, però, ha riformato la decisione, e la Cassazione ha confermato questa impostazione, respingendo definitivamente la richiesta del docente.

In particolare questi i punti salienti che si evincono dalle argomentazioni della la Suprema Corte:
  • La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un’attività obbligatoria per legge, regolata dall’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce che: "La formazione dei lavoratori [...] deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori." La norma citata, nello specifico, stabilisce gli obblighi del datore di lavoro riguardo alla formazione, informazione, e addestramento dei lavoratori volti a garantire che questi ultimi siano consapevoli dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e sappiano quali siano le misure necessarie da adottare per prevenire incidenti e malattie professionali.
    Inoltre il comma 12 dell’art. 37 chiarisce quando e come debba avvenire la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti, prevedendo che essa vada svolta “in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".
  • Nel caso di specie, la partecipazione al corso, svolto nel mese di giugno (periodo in cui l’attività didattica è sospesa), non ha superato il limite orario massimo delle 18 ore settimanali previste dal contratto collettivo per le attività di insegnamento (art. 29 CCNL).
  • Poiché il docente non era in ferie e risultava regolarmente in servizio, la formazione rientrava nei normali obblighi di lavoro, anche se svolta in orario pomeridiano.

In definitiva, la Cassazione ha stabilito che:
  • La frequenza al corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza rientra a pieno titolo nel normale orario di servizio.
  • Non può essere considerata un’attività aggiuntiva (art. 30 CCNL), e quindi non dà diritto a compensi extra, purché rispettati i limiti orari contrattuali.
  • La dirigenza scolastica può legittimamente programmare tale formazione in periodi in cui non si svolge attività didattica, come il mese di giugno, senza violare i diritti del docente.

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