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Scuola, arriva la stabilizzazione dei precari con pił di 36 mesi di supplenza: ecco la nuova sentenza di Cassazione

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Scuola, arriva la stabilizzazione dei precari con pił di 36 mesi di supplenza: ecco la nuova sentenza di Cassazione
Martina è una docente precaria che ha lavorato per più di 36 mesi con contratti a termine, spesso annuali, senza ottenere una stabilizzazione del rapporto di lavoro. Quale tipo di tutela potrà ottenere per la situazione appena lamentata? Avrà diritto al ruolo?
Quella appena descritta rappresenta una realtà notoriamente sofferta da molti insegnanti precari, così come da molti docenti di ruolo che hanno vissuto lunghi anni di precariato. Adesso la normativa attuale, con le sue recenti modifiche, ha introdotto un’importante occasione per riconoscere e tutelare i diritti di chi ha subito l'abuso di contratti a termine da parte dell’amministrazione pubblica.

In particolare, la possibilità di richiedere un risarcimento economico è stata introdotta con il D.L. n. 131 del 2024, noto come Decreto Salva infrazioni. L’articolo 12 di questo provvedimento riconosce al lavoratore, vittima dell'abuso dei contratti a termine, il diritto di avanzare una richiesta di indennizzo economico.

La disposizione citata è stata introdotta in risposta all’azione della Commissione Europea, che ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell’UE per l’abuso di contratti a termine nel settore scolastico, aprendo così un contenzioso sulla stabilità dei lavoratori precari. Si legge nel testo che “nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.

In base alla nuova norma, dunque, i lavoratori precari, inclusi docenti e personale ATA, possono ora richiedere un risarcimento che va da un minimo di 4 fino a un massimo di 24 mensilità dell’ultimo stipendio. Si tratta di un cambiamento significativo, dato che il limite precedente era fissato a 12 mensilità. Il raddoppio dell’indennizzo, invero, rafforza la tutela contro l’abuso dei contratti a termine e garantendo una compensazione più equa per il mancato accesso alla stabilizzazione.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 12, l’indennizzo non è automatico, ma andrà richiesto tramite azione giudiziaria. L’importo esatto sarà determinato dal giudice, che considererà diversi fattori come:
  • la gravità dell’abuso dei contratti a termine;
  • la durata complessiva dei contratti e il loro numero in successione;
  • eventuali danni ulteriori dimostrati dal lavoratore, che potranno essere riconosciuti oltre all’indennizzo base

L’intervento del giudice, chiamato a fissare l’indennità a favore del lavoratore precario, non impedisce a quest’ultimo di provare ulteriori danni subiti. È fondamentale notare che la determinazione dell'importo terrà conto della “gravità della violazione anche in rapporto al numero di contratti in successione intervenuti tra le parti, e alla durata complessiva del rapporto”.
La disciplina previgente al decreto “Salva-Infrazioni” non conteneva alcuna indicazione in ordine ai criteri da seguire per quantificare gli indennizzi. Era solo previsto l'obbligo per le amministrazioni di recuperare le somme pagate, agendo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora gli stessi avessero posto in essere una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave.
Viene confermata, tuttavia, la parte del comma 5 dell’articolo citato, che afferma che la violazione delle norme riguardanti l'assunzione o l'impiego nel settore pubblico non comporta l'automatica creazione di un rapporto a tempo indeterminato.

Da ultimo, con la sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha confermato quanto i sindacati rivendicano da tempo, stabilendo che il personale scolastico che supera i 36 mesi di supplenze, anche non continuative, non può essere ulteriormente impiegato con contratti a termine: va stabilizzato. La questione nasce dal rigetto del ricorso del Ministero dell’Istruzione contro un docente di religione cattolica che aveva contestato la reiterazione di incarichi oltre il limite previsto. La Suprema Corte ha sancito una volta per tutte che l’abuso dei contratti a tempo determinato non può essere sanato esclusivamente attraverso i concorsi, quando i posti risultano vacanti e disponibili.

La decisione dei giudici conferma una volta di più come, superata la soglia dei 36 mesi, la stabilizzazione deve rappresentare l’unica soluzione efficace per porre fine al precariato strutturale nella scuola. Di qui la necessità e l’urgenza di ripristinare il doppio canale di reclutamento. Un sistema che consentirebbe di affiancare ai concorsi lo scorrimento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Si riuscirebbe a sbloccare così l’immissione in ruolo di docenti già abilitati e con anni di servizio alle spalle, riducendo il ricorso a supplenze reiterate su posti privi di titolare.

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