Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Scommesse, il Codice di Giustizia sportiva FIGC parla chiaro: ecco i divieti e obblighi per calciatori e società di calcio

Scommesse, il Codice di Giustizia sportiva FIGC parla chiaro: ecco i divieti e obblighi per calciatori e società di calcio
È l'argomento del momento: Fagioli, Tonali, Zaniolo che rischiano pesanti squalifiche per il calcio scommesse. Ma ai calciatori è davvero vietato scommettere?
Che siate o meno degli appassionati, non potete non essere a conoscenza dell'argomento del momento: il calcio scommesse. Da un lato, un Fabrizio Corona più in forma che mai, che è riuscito a prendersi la scena, dall'altro giovani calciatori che rischiano la carriera (o quantomeno la faccia!).
Riassumere l'argomento dovrebbe essere superfluo, dato che televisione, giornali e social non parlano d'altro da giorni, ma, chi lo sa, magari qualcuno è appena rientrato da un viaggio dall'altra parte del mondo e non ha idea di cosa è accaduto durante la pausa nazionali più chiacchierata di sempre.
Come se le prestazioni incerte dell'Italia, ad oggi ancora non qualificata ai prossimi Europei, non fossero già sconfortanti per il calcio del nostro paese, si è aggiunto anche il dramma dell'inchiesta scommesse.
Ma cosa è successo? In poche parole, è in corso un'indagine presso la Procura di Torino, che investiga su alcuni calciatori, coinvolti in un giro di scommesse. Ma, più che dalla Procura, molte informazioni sono trapelate da Fabrizio Corona (sentito anche dagli inquirenti), che pare avere un canale privilegiato di fonti, e che ha un po' scoperchiato il vaso di Pandora.
Sono usciti nomi di diversi giocatori che giocano o hanno giocato in Serie A, ma pare che gli unici indagati al momento siano Nicolò Fagioli (Juve), Sandro Tonali (Newcastle, ex Milan) e Nicolò Zaniolo (Aston Villa, ex Roma).
L'indagine appare complessa, in quanto vi sarebbe un giro di scommesse illegali in cui sono coinvolte anche organizzazioni criminali. Dall'altro lato, vi è il profilo sportivo, essendo coinvolta la Procura Federale della FIGC, poiché le scommesse sono vietate ai calciatori.

La prima squalifica è già arrivata, ai danni del giovane tesserato della Juventus, Fagioli, che ha fornito informazioni e confessato determinate condotte, giungendo a un patteggiamento. Come comunicato dalla FIGC, a Fagioli è stata comminata la sanzione di euro 12.500 di ammenda, unitamente a 12 mesi di squalifica, di cui 7 mesi da scontare effettivamente e 5 mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative:
  • partecipazione ad un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi finalizzato alla cura della ludopatia;
  • partecipazione ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 nel periodo di cinque mesi.
Adesso, però, un po' di informazioni giuridiche. Perché sì, non è proprio il massimo sentire di giocatori che scommettono, alcuni addirittura sulla propria squadra di calcio, ma uno potrebbe anche chiedersi: è effettivamente vietato? Ebbene sì, e ora vi spieghiamo quali sono le norme in materia.

La fonte del divieto è l'art. 24 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, denominato “Divieto di scommesse e obbligo di denuncia”. Tale norma vieta espressamente ai calciatori, ai tesserati e ai membri dell’ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, in ambito calcistico.
Vi è poi l'obbligo di denuncia per chi è informato dei fatti, comprese società di calcio, che devono informare la Procura Federale.

In particolare, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, "Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA."
Il secondo comma, invece, riguarda soggetti dell'ordinamento federale, dirigenti, soci e tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile, a cui è fatto divieto di "effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre".
Il motivo di tale divieto è chiaro, in quanto ne deriverebbe il rischio che i risultati calcistici siano falsati. Tale divieto, naturalmente, è più stringente per i calciatori professionisti.

Come abbiamo visto, non si tratta di un divieto di scommettere in generale, ma di scommettere in ambito calcistico. Ai calciatori è permesso scommettere in altri ambiti, sempre che si tratti di scommesse legali. Nell'indagine in atti, pare che la Procura di Torino stia indagando anche su scommesse non relative al settore calcistico, ma illegali.

Per quanto riguarda le sanzioni, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 24, la violazione del divieto di cui ai primi due commi comporta "per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00".

Non solo le persone fisiche possono essere sanzionate per le condotte in violazione del Codice di giustizia sportiva, ma anche le persone giuridiche come le società di calcio. Difatti, ex art. 24, comma 4, se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), ossia:
  • penalizzazione di uno o più punti in classifica, che, se inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  • retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, che comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
  • esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  • non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.
L'art. 24, comma 5, infine, prevede l'obbligo di informare, disponendo che "i soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale".
Ma chi sono i soggetti di cui all'art. 2 del Codice di giustizia sportiva? Sono le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
Inoltre, rientrano tra i soggetti su cui ricade l'obbligo di informazione anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, le persone comunque addette a servizi delle società stesse e coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.
Se questi soggetti non rispettano l'obbligo di cui all'art. 24, comma 5, rischiano la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Ebbene, dopo questa disamina, speriamo che abbiate qualche informazione in più per comprendere questa complessa vicenda, di cui sentiremo parlare probabilmente per molto tempo.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.