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Lo scambio di baci davanti ai figli minori è atto avente natura sessuale?

Lo scambio di baci davanti ai figli minori è atto avente natura sessuale?
La Corte di Cassazione ha escluso che lo scambio di baci in presenza di minori sia reato se realizzato in un contesto relazionale di manifesta affettuosità estesa anche ai minori stessi.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 41483 del 4 ottobre 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni circa il reato di “corruzione di minorenni”, di cui all’art. 609 quinquies cod.pen.

In particolare, se la mamma di figli minorenni bacia il nuovo compagno alla presenza dei figli stessi, può ritenersi sussistente il reato di “corruzione di minorenni”?

Il punto focale della questione consiste nello stabilire se lo scambio di baci possa essere considerato un atto avente natura sessuale, dal momento che l’art. 609 quinquies c.p. prevede la punibilità di chiunque compia “atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il padre dei figli minori in questione aveva agito in giudizio, al fine di veder condannata la madre e il nuovo compagno di lei per tale reato, in quanto i medesimi si erano “scambiati baci in presenza dei figli minori della donna”.

Il Tribunale di Tivoli, tuttavia, aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti dei due indagati, con la conseguenza che l’altro genitore aveva deciso di proporre ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento del decreto di archiviazione.

Secondo il ricorrente, infatti, il Giudice avrebbe “erroneamente ritenuto non sussistente la natura sessuale dell'atto posta in essere dagli indagati”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, il provvedimento di archiviazione risultava del tutto legittimo, dal momento che il Giudice aveva dato atto del fatto che “le osservazioni effettuate dall'investigatore privato, assoldato dal ricorrente”, descrivevano “un contesto relazionale di manifesta affettuosità estesa anche ai minori stessi, rispetto ai quali il R., nuovo compagno della ex moglie del ricorrente, serba un comportamento di confidenza e amorevolezza per i figlioli della G.”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, il Giudice aveva correttamente ritenuto insussistente la condotta materiale del reato di cui all’art. 609 quinques c.p., riportando la vicenda “nell'ambito di un contesto relazionale nel quale le condotte di tutti gli autori non avevano alcun connotato sessuale”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


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