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Condanna per violenza sessuale per l'uomo che aveva toccato i glutei di una ragazzina

Condanna per violenza sessuale per l'uomo che aveva toccato i glutei di una ragazzina
Rientrano nella nozione di “atti sessuali” tutte le condotte finalizzate a soddisfare gli istinti sessuali di un soggetto, nonché i comportamenti che realizzino una volontaria intrusione nella sfera sessuale della persona offesa incidendo sulla sua libera autodeterminazione.
Con la sentenza n. 36627 del 24 luglio 2017, la Corte di Cassazione si è occupata di un interessante caso di “violenza sessuale” (art. 609 bis cod. pen.), fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Roma aveva condannato un imputato per il reato di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.), in quanto questi aveva, con violenza, costretto una minore di quattordici anni a subire atti sessuali, “consistiti, mentre i due si trovavano a bordo di un autobus di linea, nel metterle una mano sulla coscia, nel contempo dicendole: “sei bellissima”; e, quindi, mentre la ragazza scendeva dal mezzo pubblico, nel metterle una mano nei glutei”.

La condanna era stata confermata anche in sede di appello, con la conseguenza che l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della decisione sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare, nel corso del giudizio sarebbe stato dimostrato, al più, un semplice “toccamento dei glutei della ragazza e non anche il loro palpeggiamento, sicché non sarebbe stato accertato il carattere volontario dell’azione e la sua connotazione sessuale”.


Osservava il ricorrente, inoltre, che il reato doveva dirsi escluso alla luce delle stesse dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva riferito che “l’imputato si era limitato ad appoggiarle la mano sulla coscia; condotta, questa, concettualmente distinta dal “toccamento” e priva di un conclamato significato erotico”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto “manifestamente infondato”.

Evidenziava la Cassazione, in particolare, che rientrano nella nozione di “atti sessuali” tutte le condotte finalizzate a soddisfare gli istinti sessuali di un soggetto, nonché i comportamenti che realizzino una “volontaria intrusione nella sfera sessuale della persona offesa incidendo sulla sua libera autodeterminazione”.

Di conseguenza, il giudice, nel valutare l’eventuale sussistenza del reato di “violenza sessuale”, non deve far riferimento solo alle parti del corpo aggredite, ma deve tenere in considerazione il complesso delle circostanze in cui il contatto si realizza, nonché il “contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata”, “la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa” e “il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti”.

Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva del tutto correttamente ritenuto che la condotta posta in essere dall’imputato avesse assunto i caratteri propri della “violenza sessuale”, dal momento che la natura dell’atto posto in essere e la zona erogena del corpo che era stata toccata, rivelavano un “evidente desiderio di soddisfare l’impulso sessuale dell’imputato”.


Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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