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Ristrutturare casa senza Superbonus 110% nel 2024: ecco i nuovi bonus e le agevolazioni alternative che puoi scegliere

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Ristrutturare casa senza Superbonus 110% nel 2024: ecco i nuovi bonus e le agevolazioni alternative che puoi scegliere
La riduzione del Superbonus 110% rende più appetibile il Sismabonus che, invece, permette l’agevolazione dal 50 all’85% dei lavori
A decorrere da quest’anno la percentuale dei lavori agevolabili attraverso l’applicazione dei cc.dd. “bonus” ha subito un calo.
L’ormai famoso “Superbonus 110%” non esiste più: dal 110% è passato al 90% nel 2023, per poi essere nuovamente ridotto con la nuova Legge di Bilancio al 70% per l’anno in corso.

Per tale motivo, quindi, è opportuno conoscere alcuni dei bonus – alternativi al “Superbonus 110%” – che possono risultare più convenienti per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento dell’edificio.

Sismabonus 2024
Il Sismabonus 2024 si rivolge a coloro che eseguono (o intendono eseguire) interventi volti a migliorare la staticità degli edifici attraverso l’adozione di misure antisismiche.

Gli interventi possono essere eseguiti sia su abitazioni che su immobili utilizzati per le attività produttive siti:
- in zone sismiche di alta pericolosità (zone 1 e 2);
- in zone sismiche a minor rischio (zona 3).
Per l’individuazione della zona sismica (e della relativa classificazione) il riferimento è dato dall’allegato 1 all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20.3.2003.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il Sismabonus permette di detrarre le spese sostenute dal 01.01.2017 sino al 31.12.2024, per un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) ed è rivolto sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).

Esistono, però, diverse aliquote. L’agevolazione sarà del:
  • 50% se l’intervento conduca ad un miglioramento dell’unità immobiliare senza “salto” di classe di rischio sismico;
  • 70%, se l’intervento conduca alla riduzione di una classe di rischio;
  • 80%, l’intervento conduca alla riduzione di due classi di rischio.

La somma oggetto di detrazione verrà ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Il bonus può essere utilizzato anche per i lavori su edifici condominiali: in questo caso l’agevolazione sarà del 75% (in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore) oppure 85% (con passaggio a due classi di rischio inferiore).
La detrazione si applicherà su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio e la somma oggetto di detrazione andrà ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Inoltre, è bene ricordare che il principio di attrazione degli interventi minori in quelli superiori si applica anche per il Sismabonus 2024: così, ad esempio, i lavori di tinteggiatura, intonacatura, rifacimento dei pavimenti ecc. saranno ricompresi nella quota dei lavori agevolabili con il bonus in commento.

Eco-Sismabonus

L’ Eco-Sismabonus consiste in una “fusione” tra due bonus già esistenti, ossia Ecobonus e Sismabonus.

L’agevolazione può essere utilizzata solo dai condomini per interventi da compiere sulle parti comuni condominiali.

Gli interventi agevolabili devono essere finalizzati congiuntamente (i) alla riduzione del rischio sismico e (ii) alla riqualificazione energetica.

Anche in questo caso la percentuale di lavori agevolabile sarà diversa a seconda che gli interventi permettano la riduzione di una o due classi di rischio sismico.
Nel primo caso sarà applicata un’aliquota dell’80%, mentre nel secondo dell’85%.

Il tetto massimo di spesa, in questo caso, è di 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. La somma oggetto di detrazione andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È opportuno ricordare che, sia per il Sismabonus che per l’Eco-Sismabonus, è necessaria l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi (in base alle disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017, modificato dal decreto n. 329/2020).
I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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