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La rilevanza delle false dichiarazioni per l'ottenimento del reddito di cittadinanza

La rilevanza delle false dichiarazioni per l'ottenimento del reddito di cittadinanza
La misura economica del reddito di cittadinanza va disconosciuta in presenza di false dichiarazioni da parte del titolare avente diritto.
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2588 dell’11 ottobre 2022 (depositata il 20 gennaio 2023), ha rimesso alle Sezioni Unite una questione riguardante la concessione della misura economica del reddito di cittadinanza in capo al beneficiario: in particolare, la Corte si è interrogata circa il perfezionamento del reato di cui all'art. 7, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni nella L. 28 marzo 2019, n. 26), qualora il richiedente riporti all'interno dell'istanza false dichiarazioni sulla propria condizione patrimoniale, ovvero ometta informazioni rilevanti circa la propria situazione reddituale, pur se tuttavia non strumentalmente collegate al superamento delle soglie tassativamente indicate dalla legge al fine del riconoscimento del beneficio.

Per una migliore comprensione della questione de quo, necessaria è una breve panoramica sulla misura economica del reddito di cittadinanza.
In particolare, trattasi di misura economico - assistenziale, istituita attraverso il D.L. n. 4, del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazioni nella L. 26/2019), finalizzata al contrasto della povertà, della disuguaglianza, e dell'esclusione sociale dei soggetti non occupati lavorativamente, devoluta dallo Stato italiano al cittadino non occupato.
I requisiti per la concessione della misura sono indicati all'interno dell'art. 2 e 3 della legge in esame: in particolare, il beneficiario deve essere cittadino italiano, residente nel territorio dello Stato (requisiti soggettivi), ovvero avere un valore reddituale inferiore alle somme prefissate in relazione all'indicatore ISEE (requisiti oggettivi), il quale tiene conto anche del numero dei componenti del nucleo familiare, nonché della presenza di membri disabili.
L'emolumento economico percepibile dal beneficiario non può, tuttavia, essere inferiore alla somma minima indicata dalla legge, pari ad Euro 480,00, ne tantomeno essere superiore alla somma pari ad euro 9.360,00 all'anno. In presenza dei requisiti richiesti dalla legge, la somma viene direttamente riconosciuta dall'INPS, dietro richiesta del titolare.

Stante i requisiti stringenti per la concessione della misura economica in esame, la legge prevede la punibilità di colui che effettua false dichiarazioni. In particolare, all'art. 7 del D.L. in esame, il legislatore, al comma 1, ha disposto che: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni"; ovvero, al comma 2 ha precisato che "l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni".
La legge, dunque, punisce penalmente coloro che dicono i falso, per totale assenza dei requisiti; ovvero coloro che restano mendaci, al fine di ottenere un beneficio maggiore rispetto al dovuto.

Circa la corretta interpretazione dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019, sono sorte in giurisprudenza due diversi orientamenti.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, in particolare, il richiedente beneficiario perfeziona il delitto di falso di cui alla legge in esame qualora falsamente alleghi, o ometta, l'indicazione dei personali dati reddituali all'interno della dichiarazione finalizzata alla richiesta della misura del reddito di cittadinanza, anche qualora si tratti di informazioni reddituali non strettamente collegate all'ottenimento della misura economica (orientamento sostenuto da Corte di Cassazione, sez. penale, all'interno della pronuncia n. 5289/2019).
Altro orientamento più restrittivo, invece, in via opposta ha affermato che ad integrare la fattispecie di reato speciale in esame sono solo le dichiarazioni false, o omesse, del privato strettamente collegate alla concessione del reddito di cittadinanza: rilevano, dunque, al fine del delitto de quo, solo le dichiarazioni mendaci strettamente collegate al conseguimento del beneficio economico in esame, e non quelle superflue, ad esso non strettamente collegate (orientamento avallato dalla III sezione penale, in particolare nella pronunzia n. 44366 del 15 settembre 2021).

Il dibattito tra i due filoni giurisprudenziali non è ancora assopito: per tale ragione, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, considerando l'acuta importanza pratica della risoluzione della diatriba in esame. Difatti, avallando il primo orientamento, verrebbe notevolmente ampliata l'area di soggetti agenti punibili per il delitto di falso di cui alla legge in esame; il secondo orientamento ha, invece, un carattere maggiormente favorevole per i beneficiari della misura reddituale, considerando che il reato di falso è considerato perfezionato solo in assenza delle dichiarazioni mendaci strettamente collegate alla concessione della suddetta misura.
Si riportano, di seguito, i quesiti rimesso alle Sezioni Unite: "se integrano il delitto di cui all'art. 7 D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazione nella L. 28 marzo 2019 n. 26: a) Le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ovvero b) Se il mendacio o le omissioni dichiarative rilevino nei soli casi in cui l'intento dell'agente sia solo quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio altrimenti non dovuto".


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