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Revocabile l’amministratore di condominio che non fa formazione

Revocabile l’amministratore di condominio che non fa formazione
La mancata formazione dell’amministratore ne giustifica la revoca da parte del condominio.



Il Tribunale di Vasto con la sentenza n. 4454/2022 ha deciso che la mancata formazione dell’amministratore di condominio è un comportamento talmente grave da imporre la revoca dello stesso. L’obbligo di formazione continua è imposto infatti dall’art. art. 71 del Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Questo sancisce la necessità che l’amministratore effettui una formazione periodica e regolare. Tale violazione è pertanto un’irregolarità impossibile da sanare.

L'art. 71 del Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie al comma 1, prevede che per poter svolgere l'incarico di amministratore di condominio, una persona fisica o giuridica deve possedere sia i cinque requisiti di onorabilità, sia i due requisiti di professionalità, rappresentati dal diploma di scuola secondaria di secondo grado e dall'aver frequentato un corso di formazione iniziale, nonché dall'aver svolto attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Nel caso di specie un condominio ricorre contro la società che si occupa di amministrazioni condominiali contestandone l'operato, caratterizzato da gravi irregolarità. Il Tribunale rileva prima di tutto l'assenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 71 del Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore condominiale. Il ricorrente avrebbe dovuto frequentare un corso di formazione iniziale di un anno e poi sottoporsi a corsi di formazione periodica.
L’amministratore, costituitosi in giudizio, non prova né la presenza dei requisiti minimi richiesti per svolgere l’attività, né la sussistenza di esenzioni da tale obbligo.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria la delibera di nomina di un amministratore di condominio, che non ha frequentato il corso annuale di aggiornamento professionale, è affetta da nullità ed i relativi effetti si estendono al contratto di amministrazione, con le conseguenze di inesigibilità del compenso pattuito e di inefficacia di tutti gli atti compiuti dallo stesso amministratore, che assumerà il ruolo di falsus procurator per tutto il periodo tra la nomina e la declaratoria di nullità.

A parere del collegio giudicante, conformandosi a quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione, l'omessa dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal suddetto art. 71 del Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie ovvero il non rispetto dell'obbligo formativo periodica, è una irregolarità talmente grave da giustificare, da sola, la revoca dell'amministratore dall'incarico conferito.


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