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Piano del consumatore per sovraindebitamento e principio della meritevolezza

Piano del consumatore per sovraindebitamento e principio della meritevolezza
Solo se il debitore appare meritevole in base alla condotta tenuta nel corso degli anni in cui ha contratto i debiti che lo hanno portato al sovraindebitamento può chiedere l'omologazione del piano o la proposta di accordo con i creditori.
Il Tribunale di Cagliari, con l’ordinanza dell’11 maggio 2016, si è occupata della delicata questione relativa alla composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore.

Nel caso esaminato dal Tribunale, due soggetti avevano presentato un “piano del consumatore”, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 3 del 2012, chiedendone l’omologazione al Tribunale.

In via subordinata, inoltre, i debitori chiedevano che, nel caso in cui il Tribunale non avesse ritenuto di poter omologare il piano, il medesimo venisse “convertito in proposta per l’accordo dei creditori”.

A fondamento della propria domanda, i debitori avevano allegato di essere coniugati in regime di comunione dei benie di non essere soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui all’art. 1 della l. fall., in quanto consumatori”. Infatti, il marito era un pubblico dipendente e la moglie era una casalinga.

I due, inoltre, evidenziavano di non aver mai fatto ricorso alla procedura in questione (requisito per potervi accedere) e di trovarsi in una situazione di “sovraindebitamento”, come previsto dall’art. 6 della legge n. 3 del 2012.

Nello specifico, i coniugi precisavano che i loro debiti complessivi ammontavano ad oltre € 275.000 e riguardavano diverse posizioni debitorie nei confronti di banche e società.

Quanto al reddito e al patrimonio dei coniugi, i medesimi chiarivano di essere comproprietari di un immobile, adibito a residenza familiare, sul quale gravava un’ipoteca e di disporre di un reddito complessivo mensile di circa € 2.600.

I coniugi precisavano, inoltre, che “le cause del sovradindebitamento non erano dipese da colpa di essi ricorrenti, quanto piuttosto dall’aver dovuto affrontare le ingenti spese mediche per la salute dei figli minori: in particolare la figlia (…) era affetta da celiachia, mentre il figlio minore (…) era affetto da una grave malattia ad un rene e da problemi di linguaggio”.

Nel corso del procedimento in questione, erano intervenuti i creditori, i quali avevano “concluso per il diniego della richiesta, evidenziando in particolare il difetto in capo ai ricorrenti (…) del requisito della meritevolezza previsto dall’art. 12-bis terzo comma della L n. 3/2012”.

Conseguentemente, il Giudice non procedeva ad omologare il piano presentato dai debitori.

In particolare, a sostegno della propria decisione, il Tribunale aveva osservato come “già nel 2007, i coniugi ricorrenti avevano sostanzialmente raggiunto il tetto massimo dell’indebitamento e che ulteriori debiti non fossero più sostenibili o fossero assai difficilmente sostenibili”.

Nonostante ciò, dopo il 2007, i coniugi avevano contratto diversi ulteriori debiti, tra cui alcuni prestiti personali, con la conseguenza che nel 2011 i medesimi si erano trovati a dover far fronte a ulteriori prestiti, oltre al pagamento della rata del mutuo in atto.

Pertanto, “fin dal 2007, e comunque a partire dal 2012, la condizione finanziaria dei ricorrenti non era più in alcun modo sostenibile, ragion per cui essi non potevano contrarre altri debiti, non essendovi la ragionevole prospettiva di poterli adempiere”.

Osservava il Tribunale, che “coniugi ricorrenti, oltre ad aver acquistato due autovetture ed un motorino”, a partire dal 2012, avevano “fatto ancora ricorso al credito, aggravando sensibilmente una condizione già ampiamente precaria”.

I prestiti contratti, peraltro, non apparivanoin diretta correlazione con la necessità di far fronte alle spese mediche da sostenere in ragione delle condizioni di salute dei figli minori, considerato il fatto che per far fronte a tali esigenze i coniugi ricorrenti ricevono la pensione d’invalidità ed il buono per celiachi”.

Alla luce di tali considerazioni, secondo il Tribunale sussistevano effettive circostanze che impedivano l’omologazione del piano del consumatore, dal momento che i coniugi avevano “colposamente determinato o comunque notevolmente aggravato il proprio sovrindebitamento, mediante l’assunzione, quantomeno dal 2012, di obbligazioni (…) senza che vi fosse la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”.

Avverso tale decisione, i coniugi decidevano di proporre reclamo, evidenziando come “il concetto di meritevolezza assunto dal primo giudice” fosse stato “eccessivamente restrittivo, presupponendo esso quale modello di riferimento il consumatore informato”, mentre, invece, il modello avrebbe dovuto essere quello di “una persona che non è in grado di gestire adeguatamente le risorse di cui dispone, il quale fa ricorso al credito sopravvalutando le proprie capacità patrimoniali”.

Secondo i coniugi, inoltre, il primo giudice non avrebbe tenuto in debito conto le “cause dell’indebitamento e gli imprevisti familiari che i debitori hanno dovuto affrontare, tra i quali la morte del padre del ricorrente che da sempre sosteneva economicamente la famiglia e la nascita del secondo figlio nel 2012, peraltro portatore di una malattia che necessita di cure e spese mediche”.

Il primo giudice, inoltre, non avrebbe nemmeno tenuto conto “della patologia della figlia maggiore, comportante spese mediche e di cura non sufficientemente coperte dalla pensione di invalidità e dal buono per celiaci”.

Con altro motivo di reclamo, inoltre, i coniugi rilevavano come il primo giudice non avesse nemmeno esaminato “la domanda subordinata di convertire la proposta di piano, in ipotesi di diniego dell’omologa, in accordo con i creditori, la cui proposta porta tutti i requisiti ed i presupposti di legge”.

Per quanto concerne la questione relativa alla “meritevolezza”, il Tribunale osservava come “solo al debitore meritevole può essere concesso l’effetto esdebitatorio, mentre al debitore sovraindebitato non meritevole è precluso godere degli effetti del piano del consumatore, potendo egli ottenere l’effetto esdebitatorio solamente tramite l’accordo con i creditori o la liquidazione dei beni”.

Ebbene, secondo il Tribunale, non poteva “ritenersi meritevole di tutela il debitore che ha assunto debiti eccessivi rispetto alle proprie possibilità anche se il creditore non abbia frenato la sua propensione ad indebitarsi”.

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, i coniugi, nel momento in cui avevano contratto il mutuo nel 2011, “non potevano non essere perfettamente consci della impossibilità di soddisfare i creditori, avendo assunto a quella data impegni di spesa per prestiti pari al totale delle entrate derivanti dal lavoro del (…) e dalle ulteriori entrate della famiglia”.

Alla luce di tali considerazione, il Tribunale riteneva “di dover confermare il provvedimento impugnato nella parte in cui è stato escluso il presupposto di meritevolezza per l’omologa del piano”.

Quanto alla domanda svolta in via subordinata di proposta di accordo con i creditori, la medesima, secondo il Tribunale meritava di essere accolta.

Osservava il Tribunale, infatti, come il primo giudice, dopo avere negato l’omologa, avesse “omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata”.

Il provvedimento impugnato risultava, pertanto, “affetto dal vizio di omessa pronuncia”.

In proposito, il Tribunale riteneva che sussistessero i presupposti previsti dalla legge n. 3 del 2012 e che, dunque, i coniugi dovessero essere “ammessi alla procedura di cui all’art. 10 l. 3/2012”.

Dunque, il Tribunale confermava il provvedimento di diniego dell’omologa del piano del consumatore e, in riforma del provvedimento impugnato, convertiva la proposta di piano del consumatore in proposta di accordo con i creditori, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 3 del 2012.


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