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I nuovi organismi per la soluzione delle controversie tra consumatori e professionisti fuori dal Tribunale

I nuovi organismi per la soluzione delle controversie tra consumatori e professionisti fuori dal Tribunale
È recentemente entrata in vigore una nuova normativa che detta la disciplina relativa alle modalità di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra consumatori e professionisti, nell'ambito della stipula di contratti di vendita o di servizi.

In attuazione delle direttive europee, infatti, è stato emanato il d. lgs. n. 130 del 6 agosto 2015, che introduce un nuovo organismo di soluzione alternativa (rispetto al Tribunale) delle controversie tra consumatori.

L'istituzione di tale organismo, in ogni caso, non impedisce al consumatore di rivolgersi al Giudice, potendo lo stesso adire il Tribunale competente senza alcuna preclusione di sorta. Non costituisce, infatti, condizione di procedibilità l'aver preventivamente esperito la nuova procedura.

Lo scopo di questa novità legislativa è, tuttavia, quello di mettere a disposizione dei consumatori uno strumento di tutela che consenta loro di rivolgersi a degli organismi indipendenti e che dovrebbero essere garanzia di imparzialità, equità e trasparenza, in modo tale da ridurre le controversie davanti al Tribunale (e sgravare così la macchina della giustizia dal sovraccarico di cui soffre da decenni).

Per la definizione di “consumatore” e “professionista”, la normativa rimanda a quella già vigente, secondo cui deve considerarsi "consumatore" il soggetto che agiata al di fuori dell'attività professionale eventualmente esercitata.

Compito fondamento del nuovo organismo, denominato di ADR (Alternative Dispute Resolution) è quello di proporre una soluzione o riunire le parti "al fine di agevolare una soluzione amichevole" delle controversie, attraverso delle "procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea" (art. 141 del codice consumo, nella sua nuova formulazione).

L'organismo, che deve essere obbligatoriamente iscritto in appositi elenchi (predisposti a seconda delle aree di competenza, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, il sistema idrico, dall'Autorità Garante delle Comunicazioni) dovrà gestire il procedimento, elaborando una proposta di soluzione bonaria della controversia, in modo gratuito (al massimo, potranno essere posti a carico del consumatore dei costi minimi) e dando piena applicazione ai principi fondamentali di indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, rapidità ed equità.
La nuova normativa individua, altresì, la durata massima della procedura, fissata in 90 giorni, che decorrono da quando l'organismo stesso riceve il fascicolo.
Laddove, poi, la controversia si presenti come particolarmente complessa, il suddetto termine potrà essere prorogato per ulteriori 90 giorni.

Potrebbe sorgere la domanda relativa alla necessaria assistenza o meno di un avvocato.
Al quesito deve rispondersi negativamente, in quanto è previsto che le parti possano partecipare alla procedura del tutto autonomamente, senza che sia in alcun modo necessaria l'assistenza tecnica di un legale.
In proposito, peraltro, l'organismo avrà lo specifico obbligo di informare le parti della non obbligatorietà della presenza di un difensore, che è meramente facoltativa: permane, infatti, la possibilità per le parti che lo ritengano opportuno, di avvalersi del l'ausilio di un legale di fiducia.

Può accadere che, all'esito della procedura, le parti che vi siano intervenute non ritengano opportuno o conveniente uniformarsi alla soluzione bonaria proposta dall'organismo.
Le parti, in questo caso, non saranno assolutamente vincolate, avendo la possibilità di non accettare e di attivare un procedimento di natura giurisdizionale dinanzi al Tribunale competente.

Di tutto ciò le parti devono essere specificamente informate, con concessione, altresì, di un termine per decidere se accettare o meno la proposta dell'organismo, dal momento che dalla stessa derivano degli effetti giuridici che le parti devono poter comprendere e valutare adeguatamente.


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