Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Permessi padre lavoratore 2024, ecco tutte le novità su congedo parentale, permesso per malattia dei figli e indennità

Lavoro - -
Permessi padre lavoratore 2024, ecco tutte le novità su congedo parentale, permesso per malattia dei figli e indennità
Le diverse misure riconosciute ai genitori che lavorano per dedicarsi ai figli: ecco tutte le novità e le conferme per i padri lavoratori nel 2024
Ai genitori lavoratori spettano congedi e permessi per occuparsi dei propri figli. Tuttavia, ci sono differenze tra madre e padre. Facciamo chiarezza.

Nel 2024, cosa spetta al padre che lavora?

Innanzitutto, è previsto il congedo di paternità alternativo.

Alla madre è riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro: è il congedo di maternità. Di regola, il congedo dura cinque mesi: dai due mesi prima della presunta data di nascita e fino ai tre mesi successivi. Ebbene, se si verificano eventi relativi alla madre (se è morta o ha una grave infermità, se abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo al padre), il padre può usufruire del congedo di paternità alternativo.

Tale congedo dura quanto il periodo di congedo di maternità non goduto dalla madre.

Durante il congedo di paternità alternativo, il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga prima dell’inizio del congedo (di solito, l’ultimo mese di lavoro).

Oltre a questa misura, al padre lavoratore spetta il congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni (venti giorni se il parto è plurimo). È un permesso retribuito di astensione dal lavoro nel caso di nascita, adozione o affidamento di un bambino.

Il lavoratore può godere di questo congedo, anche frazionato in giorni, dai due mesi prima della presunta data del parto e fino a cinque mesi dopo la nascita del bambino (o dalla data di arrivo del minore in famiglia, nel caso di adozione o affidamento) o durante il congedo di maternità della lavoratrice.

Nel corso del congedo di paternità obbligatorio, al lavoratore spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione.

Per usufruire di tale congedo, il lavoratore deve presentare la domanda almeno cinque giorni prima del periodo in cui vuole assentarsi dal lavoro (se il padre vuole assentarsi nei giorni in cui nasce il figlio, bisogna calcolare 5 giorni dalla data presunta del parto). La comunicazione va fatta, in forma scritta, al datore nel caso di pagamento a conguaglio, mentre va presentata online all’INPS nel caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Ancora, al pari della madre, anche al padre è concesso il congedo parentale: un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita.

Questo congedo spetta entro i dodici anni del bambino e per un periodo complessivo di massimo dieci mesi (undici mesi, se il padre si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi).

Nel caso di congedo parentale, nei dodici anni del bambino e per un periodo massimo complessivo di nove mesi, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente all’inizio del congedo. Per i periodi di congedo goduti dal 1° gennaio 2023, è prevista un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo, da fruire entro i sei anni del bambino (nel 2024, c’è stato l’innalzamento dell’indennità per due mesi).

Ancora, anche il padre ha diritto ai riposi per allattamento: ossia, riposi giornalieri riconosciuti per la cura del bambino, nel suo primo anno di vita. Sono permessi di due ore o di un’ora al giorno, a seconda dell’orario di lavoro superiore o inferiore a sei ore giornaliere.

In tal caso, l’indennità è pari alla retribuzione.

Infine, al padre è riconosciuto anche il permesso per malattia dei figli. Il genitore può astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio fino ai tre anni. Inoltre, ogni genitore ha altresì il diritto di astenersi dal lavoro, fino a cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio tra i tre e gli otto anni. È un permesso non retribuito, ma determina l’accredito dei contributi figurativi.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.