Il nodo della trattenuta che anticipa la sanzione
Da agosto, sul cedolino di chi si trova in questa condizione compare già una trattenuta del 5%, identificata dalla dicitura “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10 bis, d.l. 207/2008”. La norma di riferimento è l'art. 35, comma 10-bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'INPS ricorre a questa trattenuta per segnalare che mancano ancora i dati reddituali necessari a confermare il diritto alla prestazione. La trattenuta di settembre rappresenta, di fatto, l'ultimo avvertimento prima della misura più drastica.
Perché l'INPS controlla i redditi ogni anno
Le prestazioni interessate, ossia la pensione ai superstiti, la maggiorazione sociale e l’integrazione al trattamento minimo, hanno un elemento in comune. Non sono acquisite una volta per tutte. La normativa impone all'INPS di verificare periodicamente la condizione economica dei beneficiari, perché il diritto a questi importi aggiuntivi dipende da soglie reddituali soggette a variazione di anno in anno. Restano fuori da questo meccanismo le prestazioni assistenziali legate all'invalidità civile, gli assegni sociali e le pensioni sociali, per le quali non si applicano né la trattenuta né il rischio di revoca qui descritto.
La procedura per regolarizzare la posizione
Per evitare la revoca occorre presentare la domanda di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008” entro il 15 settembre.
La procedura telematica prevede l'accesso all'area riservata del sito INPS con SPID di livello due, carta d'identità elettronica 3.0, carta nazionale dei servizi o credenziali eIDAS, per raggiungere poi la sezione dedicata alla domanda di pensione e, all'interno delle aree tematiche su ricostituzione, ratei e certificazioni, la voce specifica per la variazione della pensione legata a questa fattispecie. In alternativa alla procedura online, la domanda può essere presentata tramite gli istituti di patronato, opzione che resta utile per chi preferisce farsi assistere nel disbrigo pratico.
Le conseguenze per chi non provvede in tempo
Superata la scadenza senza che sia stata presentata la domanda di ricostituzione, l'INPS revoca in via definitiva la prestazione collegata al reddito. Per le pensioni ai superstiti la conseguenza si traduce nell'applicazione della riduzione massima prevista dalla normativa. In entrambi i casi l'Istituto avvia anche il recupero delle somme eventualmente già corrisposte e risultate non dovute, un aspetto che estende il rischio economico oltre la semplice perdita del rateo futuro.
Il pagamento di settembre e l'accesso al cedolino
Sul fronte degli accrediti, la mensilità di settembre 2026 è stata corrisposta martedì 1° settembre, data unica sia per chi riceve la pensione tramite Poste Italiane sia per chi la incassa in banca, superando lo sfasamento dei mesi precedenti.
Conguagli IRPEF e rivalutazione
Settembre porta con sé anche i conguagli IRPEF legati alle dichiarazioni presentate tramite modello 730 tra il 1° e il 20 giugno, con l'INPS che agisce da sostituto d'imposta rimborsando il credito oppure trattenendo il debito emerso dalla dichiarazione. Si aggiunge la rivalutazione automatica del 2026, pari all'1,4%, riconosciuta per intero alle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, cioè fino a 2.413,60 euro mensili. Tra quattro e cinque volte il minimo, fascia compresa tra 2.413,61 e 3.017 euro, l'aumento scende al 90% della perequazione, corrispondente a un incremento reale dell'1,26%; oltre le cinque volte il minimo, sopra i 3.017,01 euro, la percentuale si ferma al 75%, con un aumento effettivo dell'1,05%. Dal mese di marzo si sommano, inoltre, gli ulteriori incrementi previsti dalla Legge di Bilancio 2026 per chi vi ha diritto.